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Sentenza

Sentenza n. 1074/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di sospensione per cinque giorni dell’autorizzazione ex artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. per due violazioni dei limiti orari delle emissioni musicali, oltre agli atti presupposti e, nei limiti dell’interesse, all’art. 41 del Regolamento di Polizia Locale e all’ordinanza sindacale richiamata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di pubblico esercizio)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale, notificata in data anonimizzata, che ha sospeso per cinque giorni l’autorizzazione allo svolgimento di pubblico spettacolo presso il suo esercizio, assumendo la reiterazione di due violazioni dei limiti orari delle emissioni musicali ai sensi dell’art. 8-bis della l. 689/1981. Ha dedotto: carenza di base normativa del potere di sospensione; omessa comunicazione di avvio del procedimento; illegittimità dei verbali di contestazione presupposti e della disciplina comunale invocata; sproporzione della misura. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno ingiusto, senza che la sentenza esamini nel merito tale domanda.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza. Ha rilevato che l’art. 8-bis l. 689/1981 presuppone una precedente violazione accertata con provvedimento esecutivo, requisito non soddisfatto dai verbali richiamati; per l’ultimo verbale era ancora pendente il termine per presentare difese. Tale norma definisce la reiterazione ma non attribuisce il potere di sospendere l’autorizzazione, e l’art. 41 del regolamento comunale prevede per la violazione soltanto una sanzione pecuniaria. Non erano utilizzabili come base alternativa gli artt. 46, comma 8, del regolamento e 54 T.U.E.L.: il potere spetta al Sindaco quale ufficiale del Governo, richiede gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mentre l’atto era stato adottato da un dirigente, non richiamava tali disposizioni e non accertava pericoli di quella natura. Neppure l’art. 10 T.U.L.P.S. giustificava la misura: l’ordinanza non lo richiamava, non accertava un abuso del titolo e non motivava la scelta e la durata della sospensione; trattandosi di potere discrezionale, il giudice non poteva ricostruire ex post la valutazione amministrativa né sostituire la base giuridica dell’atto. È stato inoltre accolto il motivo sull’omessa comunicazione di avvio, poiché la misura non aveva contenuto vincolato. L’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non era invocabile. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti; la domanda risarcitoria non risulta decisa. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-bis l. 689/1981

    Considerato che l’ordinanza si fonda sull’art. 8-bis della Legge n. 689 del 1981, il quale richiede che la precedente violazione sia stata accertata con provvedimento esecutivo, mentre i due verbali richiamati non lo sono, per l’ultimo dei quali era anzi ancora pendente il termine per le difese, e comunque la disposizione definisce la reiterazione senza attribuire alcun potere di sospendere l’autorizzazione, che nemmeno l’art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana prevede, contemplando per la violazione la sola sanzione pecuniaria.

    La reiterazione rilevante ai sensi della disposizione presuppone che la violazione precedente sia stata accertata con provvedimento esecutivo; la norma, tuttavia, definisce la reiterazione e non conferisce di per sé il potere di sospendere l’autorizzazione.

  • art. 46, comma 8, Regolamento di Polizia Locale del Comune di Trani

    Considerato inoltre che le basi normative alternative non sono utilizzabili: gli artt. 46, comma 8, del Regolamento e 54 T.U.E.L. attribuiscono il potere al Sindaco quale ufficiale del Governo, per gravi pericoli all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, mentre l’ordinanza è stata adottata dal dirigente dell’Ufficio, non richiama tali norme e non accerta alcun pericolo di tale natura.

    Il potere previsto dalla disposizione è attribuito al Sindaco quale ufficiale del Governo ed è subordinato a gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; non può giustificare un’ordinanza dirigenziale priva del relativo accertamento.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Considerato inoltre che le basi normative alternative non sono utilizzabili: gli artt. 46, comma 8, del Regolamento e 54 T.U.E.L. attribuiscono il potere al Sindaco quale ufficiale del Governo, per gravi pericoli all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, mentre l’ordinanza è stata adottata dal dirigente dell’Ufficio, non richiama tali norme e non accerta alcun pericolo di tale natura.

    Il potere previsto dall’art. 54 T.U.E.L. compete al Sindaco quale ufficiale del Governo e richiede l’accertamento di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

  • art. 10 r.d. 773/1931

    Considerato inoltre che l’art. 10 T.U.L.P.S. consente la sospensione delle autorizzazioni di polizia nel caso di abuso della persona autorizzata, ma l’ordinanza non lo richiama né formalmente né sostanzialmente, non accerta alcun abuso del titolo e non motiva sulla scelta della misura e sulla sua durata, sicché, trattandosi di potere discrezionale, il Collegio non può ricostruire a posteriori la valutazione mancante né sostituire la base giuridica dell’atto, e non è invocabile l’art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241 del 1990.

    La sospensione prevista dall’art. 10 T.U.L.P.S. richiede un abuso dell’autorizzazione; quando il potere è discrezionale, l’atto deve dar conto dell’abuso e delle ragioni della scelta e della durata della misura. Il giudice non può supplire ex post alla valutazione mancante né sostituire la base giuridica dell’atto.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Considerato inoltre che l’art. 10 T.U.L.P.S. consente la sospensione delle autorizzazioni di polizia nel caso di abuso della persona autorizzata, ma l’ordinanza non lo richiama né formalmente né sostanzialmente, non accerta alcun abuso del titolo e non motiva sulla scelta della misura e sulla sua durata, sicché, trattandosi di potere discrezionale, il Collegio non può ricostruire a posteriori la valutazione mancante né sostituire la base giuridica dell’atto, e non è invocabile l’art. 21-octies, comma 2, della Legge n. 241 del 1990.

    La sanatoria del vizio procedimentale non è invocabile quando l’esercizio del potere è discrezionale e mancano nell’atto l’accertamento dei presupposti e la motivazione sulla misura adottata: il giudice non può ricostruire successivamente la valutazione amministrativa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Considerato infine che è fondato anche il motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, non trattandosi di misura a contenuto vincolato, e che gli ulteriori motivi restano assorbiti.

    La comunicazione di avvio è necessaria quando la misura non ha contenuto vincolato; la sentenza non specifica l’articolo della l. 241/1990 cui riconduce tale obbligo.

Massime di principio

  • La disposizione che definisce la reiterazione degli illeciti amministrativi non costituisce, da sola, base legale per sospendere un’autorizzazione: il potere sospensivo deve essere attribuito da una distinta norma.
  • Quando la reiterazione presuppone una precedente violazione accertata con provvedimento esecutivo, verbali di contestazione non esecutivi non integrano il presupposto, tanto più se è ancora pendente il termine per presentare difese.
  • Un potere di sospensione attribuito al Sindaco quale ufficiale del Governo, e subordinato a gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non può essere esercitato da un dirigente in assenza di una specifica attribuzione e dell’accertamento dei relativi pericoli.
  • La sospensione di un’autorizzazione di polizia per abuso del titolo richiede l’accertamento dell’abuso e una motivazione sulla scelta e sulla durata della misura; nell’esercizio di un potere discrezionale, il giudice non può integrare ex post la motivazione o sostituire la base giuridica dell’atto.
  • La comunicazione di avvio del procedimento è dovuta quando la misura adottata non è vincolata; la sua omissione non è neutralizzabile mediante l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 se l’esercizio del potere richiede valutazioni discrezionali mancanti nell’atto.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazionePartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

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