Cassazione Penale, Ordinanza n. 32961/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge alcuna riforma della decisione di merito né una statuizione sul reato originario.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello. Dal testo non emerge il reato originariamente contestato né il contenuto specifico della doglianza; risulta solo che la Corte di cassazione ha esaminato un unico motivo di ricorso e lo ha ritenuto inammissibile perché, come il motivo di appello, era obiettivamente generico e non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata. La decisione è quindi fondata sulla mancanza di specificità e sull'assenza di confronto critico con la ratio della pronuncia di merito/impugnata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato; la mera riproposizione di censure generiche già formulate in appello non è sufficiente.
- È inammissibile il ricorso che non evidenzi un effettivo errore logico o giuridico della decisione impugnata e si limiti a contrapporre affermazioni generiche alla motivazione dell'ordinanza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati nel provvedimento.
Come è indicizzato
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