Cassazione Civile, Ordinanza n. 27398/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio introdotto con citazione notificata presso un indirizzo riferibile al destinatario. In primo grado il soggetto poi ricorrente era rimasto contumace; in appello la corte territoriale ha dichiarato tardivo il gravame, ritenendo che la notificazione dell'atto introduttivo fosse affetta da nullità e non da inesistenza e che, quindi, non operasse la proroga del termine di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c. La corte d'appello ha anche rilevato, sulla base della visura camerale prodotta, che l'indirizzo di notifica era collegato al destinatario. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione del contraddittorio e falsa applicazione degli artt. 115 e 139 c.p.c., sostenendo che la notificazione dovesse qualificarsi come giuridicamente inesistente e non semplicemente nulla. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., contestando che la corte d'appello avesse attribuito valore probatorio alle informazioni contenute nel documento camerale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente applicato i criteri elaborati dalle Sezioni Unite sulla distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione; in particolare, il fatto che l'agente postale avesse riscontrato la temporanea assenza del destinatario, e non la sua irreperibilità presso l'indirizzo, unito al collegamento tra quell'indirizzo e il destinatario risultante dalla visura camerale, escludeva l'inesistenza della notificazione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare la valutazione delle prove e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327, comma 2, c.p.c.
non opera quando la notificazione dell'atto introduttivo è nulla e non inesistente, se non è dimostrato che il vizio abbia impedito la conoscenza del processo
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione del materiale probatorio
art. 139 c.p.c.
richiamato dal ricorrente con riferimento alle modalità della notificazione presso il luogo di residenza
art. 360, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge in relazione alla qualificazione della notificazione
art. 360, n. 5 c.p.c.
dedotto come omesso esame di fatto decisivo; la Corte chiarisce che la censura investiva in realtà la valutazione delle prove
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta, in caso di esito sfavorevole del ricorso, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione del termine lungo di impugnazione, la distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo è decisiva: la sola nullità non consente di per sé di escludere gli effetti della notificazione se il destinatario non dimostra che il vizio gli ha impedito di avere conoscenza del processo.
- La notificazione eseguita presso un indirizzo collegato al destinatario non è inesistente quando l'ufficiale notificante riscontri la temporanea assenza del destinatario; in tale ipotesi si verte, al più, in un vizio di nullità.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una diversa valutazione delle prove o degli elementi documentali, poiché esso richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- La censura di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
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