Cassazione Penale, Sentenza n. 18586/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare. La ricorrente deduceva: (i) illegittimità del rigetto basato sulla mancata "ammissione dell'addebito", poiché l'ordinamento non richiede dichiarazione di colpevolezza per l'accesso ai benefici penitenziari; (ii) erronea valutazione di inidoneità del domicilio poiché la ricorrente è ospite stabile dell'immobile dal 2014 e non occupante abusiva, e la mera collocazione in un quartiere noto per spaccio (Tor Bella Monaca) non può di per sé motivare il diniego; (iii) genericità e contraddittorietà della motivazione che non considera la condotta successiva al reato (oltre cinque anni senza nuovi reati e senza carichi pendenti).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. La Corte ha osservato che il provvedimento a quo ha fatto un esclusivo riferimento alla pericolosità sociale e alla mancata ammissione di responsabilità, senza valutare gli elementi positivi e la condotta della condannata successiva al reato, né motivare adeguatamente l'inidoneità del domicilio. La Corte ha richiamato il principio per cui la concessione di misure alternative richiede non solo l'assenza di ostatività, ma anche elementi positivi che sostengano un giudizio prognostico favorevole (emenda, rieducazione, concreta praticabilità del beneficio) e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio conforme a tali principi.
Norme richiamate
Corte di Cassazione (giurisprudenza di riferimento)
Sez. 1, n. 17021 del 09/01/2015 (ric. Nucera); Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, Rv. 273985; Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019 (Froncillo), Rv. 276213; Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017 (Arzu), Rv. 270016
La Corte ha ribadito che per l'ammissione a misure alternative è necessario riscontrare elementi positivi di emenda e rieducazione e valutare soprattutto la condotta successiva al fatto; il giudice non può basare il diniego su generici riferimenti alla pericolosità sociale o all'assenza di ammissione dell'addebito senza motivare e senza considerare la condotta post-delicta. Inoltre il giudice non è vincolato dai giudizi dell'U.E.P.E. ma deve tenerne conto e parametrarne la rilevanza.
Massime di principio
- La mera mancata ammissione di responsabilità non può essere di per sé motivo sufficiente per escludere benefici penitenziari: l'ordinamento non impone la dichiarazione di colpevolezza come presupposto.
- Per concedere misure alternative il giudice deve riscontrare elementi positivi di prognosi (emenda, adesione a valori sociali, assenza di nuove denunce, vita conforme) oltre all'assenza di ostativi formali.
- La valutazione dell'idoneità del domicilio richiede motivazioni concrete: l'essere "ospite" e la collocazione in un quartiere con pregiudizi sociali non bastano se non supportati da fatti oggettivi che rendano il domicilio inidoneo.
- Il tribunale può richiedere un ulteriore periodo di osservazione o esperimenti premiali, ma deve esplicitare le ragioni che rendono necessario quel periodo e non limitarsi a riferimenti generici alla pericolosità.
- Le relazioni dell'U.E.P.E. costituiscono informazioni utili ma non vincolanti; il giudice deve valutarle criticamente e motivare la diversa valutazione se decide diversamente.
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