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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10172/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento cautelare ex art. 22, comma 4, d.lgs. n. 472/1997 promosso dall'Agenzia delle Entrate per ottenere l'autorizzazione all'iscrizione ipotecaria sui beni di una società, in relazione a un PVC che aveva evidenziato rilevanti criticità fiscali per annualità pregresse. Dopo l'accoglimento dell'istanza cautelare in primo grado e il rigetto dell'appello della società, quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.lgs. n. 472/1997 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sosteneva che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto sussistente il periculum in mora, perché non sarebbero stati dimostrati atti depauperativi del patrimonio, omissioni di pagamento, esposizioni debitorie o assenza di liquidità; la società si descriveva come patrimonialmente solida e, dunque, in grado di far fronte all'eventuale debito erariale. La Corte ha rilevato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'apprezzamento di merito svolto dalla commissione tributaria regionale sulla sussistenza del periculum, chiedendo una rivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza perché sotto l'apparente deduzione di violazione di legge la ricorrente chiedeva una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa alla Cassazione. Ha inoltre ritenuto non censurabile la valutazione di merito compiuta dal giudice tributario, che aveva valorizzato, oltre al fumus derivante dalle significative violazioni fiscali accertate, gli indici di solvibilità e indebitamento desunti dall'ultimo bilancio disponibile, reputandoli idonei a giustificare la misura cautelare ipotecaria a tutela del credito erariale. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 4, d.lgs. n. 472/1997

    La disposizione consente, in presenza dei presupposti cautelari, di autorizzare l'iscrizione ipotecaria a tutela del credito tributario; la verifica del periculum in mora è rimessa al giudice di merito sulla base degli indici fattuali disponibili.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, se dovuto, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

  • Cass., Sez. U, n. 34476 del 27/12/2019

    È richiamata a sostegno del principio per cui è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura formalmente proposta come violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'adozione di una misura cautelare fiscale, il periculum in mora può essere desunto da un apprezzamento complessivo di dati economico-patrimoniali del debitore, compresi gli indici di solvibilità e di indebitamento risultanti dai bilanci, oltre che dalla consistenza del credito erariale.
  • La verifica della sussistenza del periculum e del bilanciamento tra tutela del credito pubblico e continuità dell'attività d'impresa è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e non logicamente illogica.
  • Un indice di indebitamento superiore all'unità può costituire, nel complessivo quadro fattuale, un elemento idoneo a evidenziare un equilibrio patrimoniale non ottimale e a giustificare il rischio di aggressione del patrimonio del debitore ai fini cautelari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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