Sentenza del 17/09/2015 n. 1377 - Comm. Trib. Prov. Torino
Contributo unificato - Chiamata del terzo nell'ambito di un processo civile - Autorizzazione alla chiamata negata - Diritto al rimborso - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto alla restituzione del contributo unificato poiché il giudice civile aveva respinto l’istanza di chiamata del terzo ai sensi dell’art. 269 c.p.c.; non essendo quindi stata autorizzata la chiamata, riteneva che il versamento fosse privo di giustificazione.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata respinta. Il contributo unificato è rimborsabile soltanto in ipotesi specifiche, ossia quando sia stato versato un importo eccedente rispetto allo scaglione applicabile, quando vi sia stata una duplicazione del versamento oppure quando il versamento non sia stato seguito dal deposito del ricorso. Il diniego dell’autorizzazione alla chiamata del terzo non rientra tra tali ipotesi e non determina quindi il diritto alla restituzione.
Norme richiamate
Art. 269 c.p.c.
La chiamata del terzo nel processo civile è subordinata all’autorizzazione del giudice nei casi previsti dalla norma. Il rigetto dell’istanza, tuttavia, non elimina retroattivamente l’obbligo di versamento del contributo unificato né costituisce, di per sé, causa di rimborso.
Disciplina del contributo unificato
Il rimborso è ammesso in casi tipizzati, tra cui il pagamento eccedente rispetto allo scaglione dovuto, la duplicazione del versamento o il pagamento non seguito dal deposito del ricorso. L’elenco non comprende il rigetto di un’istanza processuale dopo il versamento.
Massime di principio
- Il contributo unificato non viene normalmente rimborsato per il solo fatto che un’iniziativa processuale non sia stata autorizzata o non abbia prodotto l’effetto sperato.
- Prima di richiedere il rimborso occorre verificare se il caso rientra in una delle ipotesi tipiche previste dalla disciplina: pagamento eccedente, duplicato o versamento senza successivo deposito dell’atto.
- Il rigetto di una richiesta processuale, come la chiamata del terzo, non equivale automaticamente alla mancanza originaria del presupposto per il pagamento del contributo.
- Le cause di rimborso del contributo unificato sono interpretate in modo tendenzialmente restrittivo e non possono essere estese per analogia a situazioni non espressamente previste.
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