Sentenza n. 1515/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di concessione parziale FIS 1202231-2022/2022, del 23 giugno 2022, ricevuto dalla società in data 15 luglio 2022, nella parte in cui l'INPS non ha accolto l'istanza dell'odierna ricorrente n. prot. 4900.31/03/2022.0249379, volta ad ottenere il trattamento di integrazione salariale ordinario ex articolo 11, comma 1, lett. a) del D.lgs. 148/2015 per il periodo 1 marzo 2022-31 marzo 2022, relativamente al periodo 1 marzo 2022-20 marzo 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento INPS di concessione parziale dell'assegno di integrazione salariale, limitato al periodo 21-31 marzo 2022, con esclusione del periodo 1-20 marzo 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente ammortizzatore sociale)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva sottoscritto un accordo sindacale in cui si dava atto della riduzione dell'attività lavorativa derivante dalla crisi pandemica e aveva presentato all'INPS, il 31 marzo 2022, una domanda di proroga dell'assegno di integrazione salariale a valere sul Fondo di integrazione salariale per il periodo 1-31 marzo 2022. L'INPS aveva autorizzato il trattamento soltanto dal 21 al 31 marzo 2022, motivando l'esclusione del periodo precedente con la decadenza dal termine relativo al periodo antecedente. Con unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 148/2015, sostenendo che la riduzione dell'attività fosse riconducibile a eventi oggettivamente non evitabili, consistenti nelle misure amministrative restrittive adottate per fronteggiare la pandemia da Covid-19. Di conseguenza, secondo la società, la domanda non era soggetta al termine ordinario di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività, ma poteva essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si era verificato l'evento. L'INPS ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e la legittimità del proprio operato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento INPS nella parte in cui aveva escluso la società dal trattamento per il periodo 1-20 marzo 2022. Richiamando il quadro normativo relativo al Fondo di integrazione salariale, il Collegio ha rilevato che l'art. 30 del d.lgs. n. 148/2015 estende all'assegno di integrazione salariale, per quanto compatibile, la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, mentre l'art. 15, comma 2, disciplina specificamente le domande relative a eventi oggettivamente non evitabili. La riduzione dell'attività lavorativa, documentata dall'accordo sindacale e collegata alle misure amministrative adottate durante la crisi pandemica, è stata qualificata come dipendente da un evento oggettivamente non evitabile, non imputabile alla volontà dell'impresa o dei lavoratori. Pertanto, la domanda presentata il 31 marzo 2022, con riferimento alla sospensione verificatasi nel mese di febbraio 2022, doveva ritenersi tempestiva, essendo stata proposta entro la fine del mese successivo. L'amministrazione dovrà rideterminarsi sulla posizione della società conformandosi ai principi affermati. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. 148/2015
situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali
Individua tra le cause che consentono l'accesso all'integrazione salariale le situazioni aziendali temporanee non imputabili all'impresa o ai lavoratori.
art. 15, commi 1-3, d.lgs. 148/2015
La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
Il termine ordinario di quindici giorni non si applica quando la sospensione o riduzione dell'attività dipende da eventi oggettivamente non evitabili; in tale ipotesi la domanda può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello dell'evento.
art. 26 d.lgs. 148/2015
istituisce il Fondo di integrazione salariale (FIS) “per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I” del medesimo decreto
Istituisce il Fondo di integrazione salariale destinato ai settori non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I.
art. 30, comma 1, d.lgs. 148/2015
all'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie
Rende applicabile all'assegno di integrazione salariale del FIS, per quanto compatibile, la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, compresa la regola speciale sui termini di domanda per eventi oggettivamente non evitabili.
Massime di principio
- Per le domande di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale, si applica, per quanto compatibile, la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie prevista dal d.lgs. 148/2015.
- Quando la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa deriva da eventi oggettivamente non evitabili e non è imputabile alla volontà dell'impresa o dei lavoratori, la domanda di integrazione salariale può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, anziché entro il termine ordinario di quindici giorni.
- Le misure restrittive adottate dall'autorità amministrativa per fronteggiare una crisi pandemica possono integrare eventi oggettivamente non evitabili quando determinano una significativa riduzione dell'attività lavorativa in un settore direttamente esposto alle loro conseguenze.
- La presentazione della domanda entro l'ultimo giorno del mese successivo all'evento rende tempestiva la richiesta di trattamento anche se riferita a un periodo anteriore, purché ricorrano gli altri presupposti sostanziali per l'ammissione.
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