Sentenza n. 2176/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso documentale relativa al procedimento di recupero di somme per prestazioni sanitarie asseritamente fruite indebitamente in regime di esenzione
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario richiesta pagamento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, destinataria di una diffida di pagamento per il recupero di crediti relativi ad annualità 2015 e 2016, ha presentato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina un’istanza di accesso documentale ex legge n. 241/1990, chiedendo copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, degli atti indicanti le prestazioni sanitarie fruite e le relative date, del conteggio della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria, nonché di ogni ulteriore documento utilizzato, presupposto o connesso al procedimento di recupero. A fronte del mancato riscontro, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’Amministrazione all’ostensione. Nel corso del giudizio l’ASP ha trasmesso i documenti relativi alle prestazioni e al conteggio contabile, corrispondenti alle lettere b) e c) dell’istanza; la ricorrente ha quindi insistito per l’accesso ai documenti indicati alle lettere a), d) ed e).
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere in relazione ai documenti indicati alle lettere b) e c), poiché questi erano stati consegnati dall’Amministrazione nel corso del giudizio. Ha invece accolto la domanda residua, ordinando all’ASP di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’esame e l’estrazione di copia dei documenti, ove esistenti, indicati alle lettere a), d) ed e) dell’istanza. Il giudice ha ritenuto sussistente l’interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente, in quanto i documenti erano collegati alla richiesta di pagamento ricevuta e alla prospettata tutela giudiziale dei suoi interessi. Ha ribadito che la situazione giuridicamente rilevante richiesta per l’accesso è più ampia rispetto alla posizione legittimante l’impugnazione e che la strumentalità dell’accesso può essere intesa in senso ampio, quale utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante. Quando l’accesso è preordinato alla successiva utilizzazione in giudizio, l’Amministrazione e il giudice dell’accesso non possono anticipare la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza dei documenti rispetto alla futura domanda giudiziale, valutazione riservata al giudice del merito. L’ASP, non costituita, è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 22 l. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
Il diritto di accesso presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, ma la situazione giuridicamente rilevante richiesta dalla norma è autonoma e più ampia rispetto alla posizione legittimante l’impugnazione di un atto; è sufficiente che i documenti abbiano prodotto o siano idonei a produrre effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente.
art. 116 c.p.a.
Il rito è utilizzabile per ottenere l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale è autonomo rispetto all’azione di annullamento e non richiede necessariamente la titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo leso; è sufficiente la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante collegata al documento richiesto.
- La strumentalità dell’accesso deve essere intesa in senso ampio: il richiedente deve dimostrare che la conoscenza dei documenti è utile alla cura o alla difesa di un interesse diretto, concreto e attuale, senza che l’accesso debba essere necessariamente finalizzato alla proposizione di un giudizio.
- Quando l’accesso è richiesto in vista di una controversia, né l’Amministrazione né il giudice dell’accesso possono anticipare la valutazione sulla fondatezza, ammissibilità o rilevanza della futura domanda giudiziale o dei documenti rispetto ad essa; tale valutazione spetta al giudice del giudizio eventualmente instaurato.
- La trasmissione, durante il giudizio, di una parte dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quei documenti, mentre il giudizio prosegue e può essere accolto con riferimento alla documentazione ancora non ostesa.
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