Cassazione Penale, Ordinanza n. 10497/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto detenuto ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, il quale aveva respinto il rimedio risarcitorio per le detenzioni successive al 1° gennaio 2016 e lo aveva dichiarato inammissibile per i periodi precedenti. Il ricorso per cassazione è stato però redatto e sottoscritto personalmente dal condannato, con dichiarazione resa all'ufficio matricola della casa circondariale, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato la violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla L. n. 103 del 2017, che richiede a pena di inammissibilità la firma del difensore cassazionista.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato non è sufficiente.
È richiamata quale fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha rafforzato il requisito di sottoscrizione tecnica del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione in materia penale la sottoscrizione dell'atto da parte del solo interessato non soddisfa il requisito formale imposto dall'art. 613 c.p.p., quando è richiesta la firma di un difensore cassazionista.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto all'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso in modo automatico, senza esame dei motivi nel merito.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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