Cassazione Penale, Sentenza n. 15237/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/6/2021 del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto del GIP del 18/3/2021. Il decreto aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 1.455.933,04, ritenuta profitto del reato continuato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (anni d'imposta 2014-2018). I motivi di impugnazione: (1) vizio procedurale e carenza di interesse all'impugnazione (il ricorrente sosteneva di avere interesse in quanto socio al 50% e legale rappresentante) e mancanza di procura speciale per i difensori; (2) vizio di motivazione apparente e mancanza di sussistenza indiziaria, con critica alla valutazione del Tribunale che, secondo il ricorrente, aveva generalizzato ritenendo tutte le prestazioni della Metallurgica Casertana S.r.l. inesistenti nonostante talune evidenze difensive quali assenza del nome del ricorrente negli estratti, assenza di conversazioni dirette, congruità dei rapporti commerciali e operativita' della Carmec.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo profilo ha ritenuto che il ricorrente non avesse interesse concreto e attuale ad impugnare il sequestro dei fondi intestati alla societa' (non proprietario delle somme) e che i difensori erano privi di procura speciale; la mera qualifica di socio al 50% non conferisce interesse qualificato alla restituzione dei beni societari. Sul secondo profilo ha ritenuto inammissibile il ricorso in cassazione avverso decisioni rese ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p., in quanto il ricorso per cassazione in questa materia è ammesso solo per violazione di legge (motivazione assente o apparente), e non per sindacare la valutazione degli indizi fatta dal Tribunale del riesame; inoltre il Tribunale aveva fornito motivazione ampia e non apparente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, art. 81, comma secondo
Richiamato per la disciplina del concorso o della continuazione tra reati; usato nell'imputazione della fattispecie come reato continuato.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Individuazione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; norma sostanziale oggetto dell'accusa.
Codice di procedura penale, art. 322
Regola la legittimazione e le modalita' per proporre riesame del decreto di sequestro; la Corte ha interpretato che la legittimazione deve combinarsi con un interesse concreto e attuale.
Codice di procedura penale, art. 568
Disciplina le impugnazioni: la Corte ricorda che per proporre impugnazione occorre avere interesse concreto (art. 568, comma 4) e che la legittimazione da sola non basta.
Codice di procedura penale, art. 591
Prevede l'inammissibilita' delle impugnazioni quando manchi interesse o legittimazione; applicato per dichiarare inammissibile il ricorso del ricorrente.
Codice di procedura penale, artt. 322-bis e 324
Regolano le ordinanze in materia cautelare reale e le modalita' di impugnazione; la Corte evidenzia che il ricorso per cassazione contro tali ordinanze ammette limiti (solo violazione di legge).
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Stabilisce i presupposti del ricorso per cassazione: la Corte ricorda che in materia di riesame cautelare reale il ricorso per cassazione e' ammesso soltanto per violazione di legge (motivazione mancante o apparente).
Codice di procedura penale, art. 192, comma secondo
Regola il metodo logico nell'apprezzamento degli indizi; la Corte sottolinea che in sede cautelare l'indizio ha valenza possibilistica e solo prove o elementi che eliminino radicalmente il valore indiziante possono rendere decisiva la deduzione difensiva.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilita' o rifiuto: la Corte ha imposto le spese e il versamento alla Cassa delle ammende se l'inammissibilita' e' imputabile a colpa dei ricorrenti.
Massime di principio
- La legittimazione formale (es. qualifica di imputato) non basta: per impugnare un sequestro di beni societari occorre un interesse concreto e attuale alla restituzione; il socio "puro" al 50% non ha di per se' titolo a impugnare per ottenere il dissequestro dei beni intestati alla societa'.
- Il legale rappresentante puo' agire per la societa': se si intende tutelare attivita' societarie contro sequestri, e' necessario che la societa' agisca formalmente tramite il suo rappresentante o che al ricorrente sia conferita procura speciale e specifica per il procedimento.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame cautelare reale e' ammesso solo per violazione di legge (motivazione assente o apparente); non e' consentito utilizzare la cassazione per sindacare la valutazione logica e la ponderazione degli indizi operata dal Tribunale del riesame.
- In materia di sequestro preventivo bastano indizi idonei a fondare il fumus commissi delicti: per ottenere il dissequestro la difesa deve dimostrare, con riferimento agli atti trasmessi al riesame, l'esistenza di un elemento dirimente che abbatta radicalmente la portata indiziante; la sola proposta di una lettura alternativa degli elementi non e' sufficiente.
- I difensori che agiscono per conto di societa' devono essere muniti di procura speciale specifica per l'impugnazione; la mancanza di tale procura puo' comportare l'inammissibilita' dell'atto.
- Se si ritiene che i beni sequestrati siano di fatto nella disponibilita' di un ricorrente (intestazione fittizia o detenzione materiale), va documentata tale disponibilita' nel ricorso al fine di dimostrare l'interesse concreto alla restituzione.
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