Ordinanza n. 83/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota del Ministero della Difesa - 1 Reparto Infrastrutture recante prot. -OMISSIS- avente ad oggetto «-OMISSIS-»; del provvedimento del Ministero della Difesa - 1 Reparto Infrastrutture, trasmesso con la nota di cui sopra, avente per oggetto «-OMISSIS-», nonché del relativo allegato “A”, recante l’esame delle osservazioni pervenute ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241; nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli di cui sopra, con particolare – ma non esclusivo – riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza volta alla concessione dell’agibilità al tiro, al verbale di sopralluogo del 20-21 novembre 2025, redatto dalla Commissione per le verifiche tecniche volte ad accertare il possesso dei requisiti di sicurezza per la concessione dell’agibilità dei poligoni di tiro chiusi a cielo aperto, all’atto dispositivo -OMISSIS- (richiamato dal suindicato verbale e non osteso), con il quale il Ministero della Difesa - 1 Reparto Infrastrutture ha nominato la suddetta Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di agibilità al tiro relativo all’impianto denominato “Stand C” sito in un poligono di tiro
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di agibilità relativo a un impianto di tiro, nonché gli atti connessi, contestando le valutazioni del Ministero della Difesa circa la presenza di difformità dell’impianto rispetto alle prescrizioni di sicurezza applicabili. Tra gli atti gravati figurano la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, il verbale di sopralluogo della Commissione per le verifiche tecniche e l’atto di nomina della Commissione. Nel corso della camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Ai fini della decisione di merito, il Collegio ha ritenuto necessario verificare tecnicamente le difformità contestate e gli eventuali interventi necessari per adeguare l’impianto alla Direttiva D.T./P2 del 2006 e alla cosiddetta Deroga Sportiva del 2015.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla misura cautelare e non ha quindi deciso la domanda sospensiva nel merito. Ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., nominando un ingegnere quale CTU e formulando quesiti diretti ad accertare, mediante esame degli atti, delle norme tecniche e sopralluogo, le eventuali difformità dell’impianto rispetto alle prescrizioni di sicurezza richiamate nel diniego e a individuare, in caso positivo, gli interventi necessari per assicurare la conformità. Sono state disciplinate le modalità di contraddittorio nelle operazioni peritali, la possibilità per il CTU di acquisire informazioni e documenti, il giuramento, la nomina dei consulenti tecnici di parte, l’anticipo sul compenso e i termini per osservazioni e deposito della relazione finale. La trattazione di merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 16 ottobre 2026. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La disposizione è richiamata quale base della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, tra gli atti connessi impugnati.
art. 67 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica d’ufficio; nel caso concreto è stato utilizzato per accertare le difformità tecniche dell’impianto e gli interventi necessari.
art. 55 c.p.a.
È richiamato nell’ambito della disciplina della domanda cautelare, alla quale la ricorrente ha rinunciato.
art. 193, commi 1 e 2, c.p.c.
È richiamato, in combinato disposto con l’art. 67 c.p.a., per disciplinare il giuramento del consulente tecnico d’ufficio mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale.
Direttiva D.T./P2 del 2006
È indicata quale normativa tecnica di settore rispetto alla quale deve essere verificata la conformità dell’impianto.
Deroga Sportiva del 2015
È indicata quale ulteriore parametro tecnico per l’accertamento delle eventuali difformità dell’impianto.
Massime di principio
- Quando la decisione su un ricorso contro un provvedimento tecnico-amministrativo dipende dall’accertamento di fatti e conformità tecniche controverse, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., anche mediante sopralluogo.
- Il quesito al consulente tecnico d’ufficio deve essere circoscritto all’accertamento delle difformità rispetto ai parametri normativi o tecnici applicabili e, ove tali difformità siano riscontrate, all’individuazione degli interventi necessari per conseguire la conformità.
- Nello svolgimento delle operazioni peritali il consulente tecnico d’ufficio deve assicurare il contraddittorio tra le parti costituite, consentendo la partecipazione dei consulenti tecnici di parte e la formulazione di osservazioni sullo schema di relazione.
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