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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24905/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione del patrimonio mobiliare di un correntista da parte di un consulente finanziario, con successive operazioni di investimento e negoziazione di assegni che, secondo gli attori, sarebbero state caratterizzate da sottrazioni di somme, alterazioni di titoli, mancata informazione su anomalie riscontrate e omesso controllo da parte degli intermediari coinvolti. In primo grado erano state riconosciute varie responsabilità, tra cui quella del consulente, della banca negoziatrice e della banca trattaria con riferimento a un assegno alterato da euro 120.000, nonché di altri soggetti per ulteriori operazioni. In appello, la Corte territoriale aveva escluso parte delle responsabilità relative all’assegno alterato, aveva dichiarato tardiva una domanda risarcitoria per mancata informativa e aveva accolto alcuni appelli incidentali. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto, in sintesi: violazione delle norme sulla responsabilità della banca negoziatrice e sull’onere della prova, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente richiesto la produzione dell’originale dell’assegno per accertarne l’alterazione e avesse trascurato plurimi elementi istruttori già acquisiti; violazione delle norme processuali per avere dichiarato tardiva la domanda risarcitoria per mancata informativa; nullità per omessa pronuncia sul concorso di colpa attribuito al correntista; e ultrapetizione per avere la Corte d’appello accolto un appello incidentale che, secondo i ricorrenti, non era stato in realtà proposto da alcuni coappellanti. La banca resistente e le altre controparti hanno sostenuto la correttezza della decisione impugnata e, in via incidentale, hanno contestato le statuizioni a loro sfavorevoli.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio. Ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso principale, affermando che, in tema di responsabilità della banca negoziatrice per l’assegno alterato, la Corte d’appello aveva errato nel pretendere essenzialmente la prova ricavabile dall’originale del titolo e nel non valorizzare adeguatamente il quadro istruttorio; ha inoltre accolto il terzo motivo, ritenendo tempestiva la domanda risarcitoria per mancata informativa perché proposta nel rito societario senza tempestiva eccezione di novità da parte della controparte nella prima difesa utile. Ha rigettato il quarto motivo, perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato la questione del concorso di colpa. Ha accolto il quinto motivo, rilevando la fondatezza della censura di ultrapetizione per aver la sentenza d’appello attribuito l’accoglimento di un appello incidentale a soggetti che non lo avevano proposto. Sono stati rigettati i ricorsi incidentali di Banco Desio e di Credit Agricole Italia, con assorbimento di un ulteriore motivo di quest’ultima.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    la responsabilità della banca negoziatrice è ricondotta alla responsabilità contrattuale da contatto, con applicazione del regime della prova liberatoria dell’esatto adempimento o dell’assenza di colpa

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    la banca, quale operatore professionale, deve essere valutata secondo la diligenza qualificata del buon banchiere; il giudizio di diligenza è una norma elastica e la sua applicazione è censurabile in cassazione come questione di diritto

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova dell’adempimento diligente e della non imputabilità dell’evento incombe sulla banca chiamata a rispondere

  • art. 43 legge assegni

    è richiamato quale base della responsabilità della banca negoziatrice nell’incasso del titolo alterato

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato in relazione all’ordine di esibizione dell’originale dell’assegno

  • art. 116 c.p.c.

    il mancato rispetto dell’ordine di esibizione e le risultanze non contestate avrebbero dovuto essere valutati dal giudice

  • art. 24 Cost.

    richiamato a tutela del diritto di difesa nel contraddittorio istruttorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato a tutela del giusto processo e del contraddittorio

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    invocato sul tema della decisione a sorpresa e del contraddittorio preventivo

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per il regime dell’appello

  • art. 2719 c.c.

    richiamato sulla conformità della copia all’originale del documento

  • artt. 6, 8, 9 e 10 d.lgs. n. 5/2003

    disciplinano, nel rito societario applicabile ratione temporis, le preclusioni e la necessità di eccepire tempestivamente la novità delle domande o eccezioni

  • art. 157 c.p.c.

    la decadenza per tardiva eccezione va sollevata nella prima difesa utile

  • art. 334 c.p.c.

    l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando investe capi diversi da quelli del gravame principale, se l’interesse nasce dall’altrui impugnazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per il divieto di ultrapetizione

  • art. 2059 c.c.

    richiamato in primo grado per il risarcimento del danno non patrimoniale

Massime di principio

  • La responsabilità della banca negoziatrice per l’incasso di un assegno alterato ha natura contrattuale da contatto: la banca può liberarsi solo provando di avere adempiuto con la diligenza professionale esigibile e che l’alterazione non era rilevabile con l’ordinaria perizia dell’operatore bancario.
  • Nel giudizio sulla diligenza professionale dell’intermediario, il giudice deve verificare in concreto se i segni di falsificazione fossero percepibili ictu oculi da un addetto medio del settore; non è sufficiente affermare in astratto che l’originale del titolo fosse necessario se il compendio probatorio consente di apprezzare l’anomalia.
  • In materia di preclusioni del rito societario, la tardività di una domanda o di un’eccezione non può essere dichiarata d’ufficio quando la parte interessata non sollevi l’eccezione nella prima difesa successiva utile.
  • L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda capi diversi della sentenza rispetto a quelli investiti dall’impugnazione principale, purché l’interesse a proporla derivi dall’altrui gravame e non fosse già autonomamente attuale prima di esso.
  • Vi è ultrapetizione quando il giudice d’appello attribuisce effetti a un appello incidentale non effettivamente proposto dalla parte indicata nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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