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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1788

Regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli e che modifica e rettifica i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208 relativamente alla costruzione dei veicoli e alle prescrizioni generali, ambientali e delle unità di propulsione, alle prescrizioni concernenti la frenatura dei veicoli e alle prescrizioni di sicurezza funzionale dei veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo esteso il regime UE di omologazione per i veicoli agricoli e forestali. Le modifiche toccano sia il regolamento base n. 167/2013 sia i regolamenti delegati tecnici su costruzione, sicurezza funzionale, frenatura ed emissioni, con una forte attenzione all’allineamento a norme ISO/UNECE e al progresso tecnico. Vengono inoltre chiarite definizioni, introdotte o ampliate possibilità di prova virtuale e rafforzati vari requisiti di sicurezza e di informazione per l’utente e per le autorità di omologazione.

Modifica e rettifica il quadro di omologazione UE per i veicoli agricoli e forestali, aggiornando prescrizioni tecniche su costruzione, sicurezza funzionale, frenatura, prestazioni ambientali e accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli agricoli e forestali disciplinati dal regolamento (UE) n. 167/2013, nonché ai relativi tipi, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti oggetto dei regolamenti delegati (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208. Incide sulle procedure di omologazione UE, sulla vigilanza del mercato, sulle prove tecniche e sulla documentazione informativa per trattori e veicoli trainati delle categorie T, C, R e S, con effetti negli Stati membri e anche ai fini SEE. Le modifiche riguardano soprattutto nuove definizioni, requisiti di prova virtuale, requisiti di frenatura, requisiti per cabine, dispositivi di comando, illuminazione, parti esterne, targhe, dispositivi di accoppiamento e norme su accesso ai dati di riparazione e manutenzione; non introduce un ambito soggettivo nuovo, ma aggiorna quello già esistente.

Modifica e rettifica del quadro di omologazione UE per i veicoli agricoli e forestali

Il regolamento delegato (UE) 2016/1788 della Commissione interviene come atto di aggiornamento tecnico del sistema di omologazione UE dei veicoli agricoli e forestali previsto dal regolamento (UE) n. 167/2013. I considerando evidenziano la necessità di allineare le prescrizioni al progresso tecnico, di coordinare gli allegati dei diversi regolamenti delegati e di correggere refusi e incoerenze, privilegiando inoltre soluzioni che riducano gli oneri per i costruttori, come le prove virtuali.

Ambito e finalità dell’intervento

L’atto non sostituisce il regime di base, ma modifica in modo puntuale il regolamento (UE) n. 167/2013 e i regolamenti delegati (UE) n. 1322/2014, (UE) 2015/96, (UE) 2015/68 e (UE) 2015/208. Le modifiche riguardano in particolare i veicoli agricoli e forestali delle categorie T, C, R e S, i loro sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, nonché le procedure di omologazione, le prove tecniche, la documentazione informativa e la vigilanza del mercato.

Modifiche al regolamento (UE) n. 167/2013

L’allegato I del regolamento base è modificato per aggiornare l’elenco delle prescrizioni di riferimento per l’omologazione UE dei veicoli agricoli e forestali e per consentire, ove necessario, di stabilire prescrizioni di sicurezza funzionale per ulteriori categorie di veicoli.

Prove virtuali, sicurezza funzionale e requisiti di costruzione: regolamento delegato (UE) n. 1322/2014

Il regolamento amplia l’elenco delle prescrizioni che possono essere dimostrate mediante prove virtuali, in coerenza con l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013. La tabella dell’allegato III viene aggiornata includendo, tra l’altro, requisiti relativi a spazio di manovra e accesso al posto di guida, campo visivo e tergicristalli, specchietti retrovisori, dispositivi di illuminazione, elementi di protezione degli occupanti e parti esterne/accessori del veicolo.

Viene anche disciplinato in modo più puntuale il processo di convalida del modello matematico: il costruttore deve fornire una relazione di correlazione, il modello deve essere validato con una prova fisica di confronto e ogni modifica del modello o del software che possa invalidare la convalida deve essere comunicata all’autorità di omologazione. Le prove virtuali possono essere usate solo su modelli matematici convalidati e il servizio tecnico deve redigere un verbale contenente almeno costruzione del prototipo virtuale, dati di simulazione e risultati.

Sono inoltre introdotte modifiche rilevanti su più allegati:

  • il manuale di istruzioni deve contenere informazioni più precise su lubrificazione, fissaggio dell’attacco a tre punti e impiego della PTO;
  • i dispositivi di comando devono rispettare nuove eccezioni per taluni veicoli con trasmissione idrostatica o velocità massima inferiore a 15 km/h;
  • i terminali virtuali sono spostati nell’allegato XXIII, con definizione specifica e requisiti di sicurezza e identificazione;
  • i collegamenti idraulici devono essere marcati in conformità alla norma ISO 17165-1:2007;
  • tutti i trattori muniti di cabina, inclusi quelli con cabina di livello 1, rientrano nel campo delle prescrizioni sulla protezione da sostanze pericolose;
  • viene introdotta una definizione autonoma di “cabina” basata sulla norma EN 15695-1:2009.

Nel medesimo contesto sono aggiornati requisiti su strumenti di misurazione del rumore, sedili omologati come componenti, punti di riferimento del sedile, protezione degli occupanti, accessi al posto di guida, segnalazione di guasti e condizioni di compatibilità con terminali virtuali.

Prestazioni ambientali e unità di propulsione: regolamento delegato (UE) 2015/96

Le definizioni sulla potenza netta del motore e sulle categorie di motori sono aggiornate; si chiarisce il contenuto della documentazione informativa e il motore da presentare al servizio tecnico. La conformità della produzione deve essere verificata anche secondo la direttiva 97/68/CE, e la vigilanza del mercato secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2015/504.

È inoltre precisato che:

  • l’omologazione per emissioni e livelli sonori esterni può essere estesa a versioni e varianti del veicolo e a famiglie di motori se i parametri rientrano nei limiti previsti;
  • l’articolo 7, paragrafo 2, richiede un accesso non discriminatorio alle informazioni sulla riparazione e manutenzione del veicolo, richiamando il capo XV del regolamento (UE) n. 167/2013 e l’articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014;
  • l’articolo 11, paragrafo 4, posticipa di 3 anni le date applicabili ai veicoli T2, T4.1 e C2 muniti di motori delle categorie da L a R;
  • l’articolo 12 vieta alle autorità nazionali di rifiutare omologazione, immatricolazione, vendita o entrata in servizio per motivi attinenti alle emissioni, se il veicolo o il motore sono conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/504;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, disciplina una deroga per l’immissione sul mercato di un numero limitato di veicoli con motori conformi al regime di flessibilità dell’articolo 9 della direttiva 97/68/CE.

Frenatura dei veicoli: regolamento delegato (UE) 2015/68

Le modifiche alla disciplina della frenatura sono tra le più estese. Le definizioni sono allineate con il regolamento delegato (UE) 2015/208 e vengono precisati i concetti di trasmissione, fonte di energia e dispositivo di accumulo dell’energia. Sono aggiornate le regole sui componenti del sistema di frenatura, sulla loro resistenza a vibrazioni, corrosione e invecchiamento, nonché sui dispositivi regolabili che non devono poter compromettere la conformità del sistema.

Per i sistemi di frenatura di stazionamento, servizio, soccorso e automatici, l’atto:

  • rafforza i requisiti di efficienza e di comportamento in prova;
  • disciplina la presenza di fonti ausiliarie di energia e di riserve di energia;
  • introduce o aggiorna i segnali di avvertimento rosso e giallo;
  • specifica la compatibilità con connettori ISO 7638:2003 e con linee di comando elettriche;
  • chiarisce i casi di avaria e le conseguenti modalità di mantenimento della frenatura.

L’allegato II è ampiamente aggiornato per le prove di frenatura, includendo nuove regole sulle prove su strada, sulle prove in salita/discesa, sui momenti frenanti residui, sull’efficienza minima e sulla dimostrazione della conformità tramite calcolo o prova. L’appendice 1 introduce prescrizioni più dettagliate sulle curve di utilizzazione dell’aderenza, sui casi di trazione integrale, sulla sequenza di bloccaggio delle ruote e sulle compatibilità dei sistemi frenanti. L’allegato VII è riscritto per le prove alternative, con un sistema più articolato di definizioni, criteri di equivalenza, contenuto del verbale di prova e casi in cui non è necessario ripetere le prove tipo I, II o III.

Sicurezza funzionale e dispositivi di comando: regolamento delegato (UE) 2015/208

Il regolamento introduce una definizione di cabina, aggiorna quelle di pneumatici e cingoli normalmente montati e modifica numerosi requisiti relativi a comandi, avviamento motore, terminali virtuali, dispositivi tattili, comandi PTO, protezione dei terminali di avviamento e simboli di identificazione.

Tra gli interventi più rilevanti vi sono:

  • l’obbligo di poter disattivare sempre la PTO dal posto di guida, con comando di arresto prevalente;
  • l’inserimento di requisiti specifici per i terminali virtuali, richiamando l’allegato B della norma ISO 15077:2008;
  • l’aggiornamento delle prescrizioni sui dispositivi di comando esterni della PTO;
  • il rafforzamento delle regole di avviamento sicuro per veicoli con trasmissione idrostatica;
  • l’obbligo di proteggere i terminali del motorino di avviamento per evitare manomissioni semplici;
  • l’adeguamento delle norme su campo visivo, tergicristalli, illuminazione, serbatoi carburante, parti esterne, targhe di immatricolazione e marcature.

Sono inoltre riviste le prescrizioni su cabine e climatizzazione, con obbligo di impianto di riscaldamento e, se installato, di condizionamento, nonché di prova secondo la norma ISO 14269-2:2001.

Prove virtuali, rumore, sedili e manuali

Nel regolamento 1322/2014 sono ampliati i casi in cui è ammessa la prova virtuale. Per il settore avvocati e commercialisti è importante che la prova virtuale non è automatica: richiede un modello matematico convalidato, una relazione di correlazione e l’approvazione dell’autorità di omologazione. Le prescrizioni sono circoscritte a specifici requisiti dimensionali o di posizionamento per talune categorie di componenti.

Sono anche aggiornati i metodi di misurazione del rumore percepito dal conducente, con riferimento a fonometri conformi alla CEI 61672-1:2013 e con nuove regole sulla taratura, sul contenuto del verbale di prova e sulla posizione del microfono.

Per i sedili omologati come componente, vengono introdotte condizioni aggiuntive, tra cui:

  • campo di regolazione del carico del sedile tra 50 e 120 kg;
  • limite massimo di variazione dell’angolo di inclinazione nella prova di stabilità laterale pari a 5°;
  • limite di 1,25 m/s2 per taluni valori di accelerazione;
  • rapporto massimo pari a 2 per specifiche grandezze di prova.

Il manuale di istruzioni deve inoltre riportare informazioni più dettagliate su lubrificazione, fissaggio laterale e verticale dell’aggancio a tre punti e sulle istruzioni e avvertenze per l’uso della PTO, in particolare per le dimensioni ridotte del dispositivo di protezione di tipo 3.

Cabine, sostanze pericolose e protezione degli occupanti

Per le cabine, l’atto chiarisce che i veicoli delle categorie T e C devono essere conformi alla norma EN 15695-1:2009 se dotati di cabina e che, se il costruttore dichiara una protezione dalle sostanze pericolose, la cabina deve essere di livello 2, 3 o 4, con livello 4 nei casi di esposizione a prodotti fitosanitari che producono vapori rischiosi per l’operatore.

Sono aggiornate anche le norme su elementi interni dell’abitacolo, cinture di sicurezza e strutture protettive, con un collegamento più diretto alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014.

Parti esterne, targhe, identificazione e dispositivi di accoppiamento

L’allegato XIV del regolamento 2015/208 è sostituito integralmente: il nuovo testo definisce superficie esterna, raggio di curvatura e spigolo esterno estremo; individua il campo di applicazione; e disciplina il requisito generale di riduzione del rischio di lesioni per parti spigolose, taglienti o sporgenti. Sono previste esclusioni specifiche, tra cui specchi, cingoli, ruote, scalini e montatoi, collegamenti laterali e strutture di articolazione delle ROPS pieghevoli. Per taluni elementi si applicano solo alcuni dei requisiti di sicurezza (ad esempio solo i punti 3.1 e 3.2 per luci e catadiottri).

Ulteriori modifiche riguardano:

  • le targhe di immatricolazione, con precisazioni sulla visibilità rispetto a piani verticali e orizzontali e sul divieto di elementi strutturali nello spazio utile;
  • la targhetta regolamentare e i marchi di omologazione UE, con allineamento al modello del regolamento di esecuzione (UE) 2015/504;
  • i dispositivi di traino e i dispositivi meccanici di accoppiamento, per i quali sono introdotte nuove definizioni, dimensioni, prove di robustezza, regole di compatibilità e prescrizioni specifiche per particolari veicoli e attrezzature intercambiabili trainate.

Cingoli, pneumatici e velocità massima teorica

Sono aggiornate le definizioni di sottocarro cingolato, rulli portanti, tendicingolo, guidacingolo, cingolo a nastro e cingolo a catena. Si distingue in modo più netto tra veicoli con velocità massima di progetto fino a 15 km/h, tra 15 e 40 km/h e oltre 40 km/h, stabilendo quando sono ammessi cingoli a catena o solo cingoli a nastro. Viene inoltre precisato che i veicoli con velocità massima di progetto non inferiore a 15 km/h devono essere muniti di cingoli a nastro, e sono introdotte regole per verificare che i sottocarri cingolati non danneggino le strade.

Per i pneumatici, il regolamento aggiorna gli indici di carico e velocità e le pressioni di gonfiaggio da riportare nel manuale, nonché limiti specifici per pneumatici IF/VF su veicoli con caricatore frontale e per pneumatici su rimorchi agricoli a determinate velocità.

Comunicazioni, compatibilità elettromagnetica e illuminazione

L’allegato XV sulla compatibilità elettromagnetica viene aggiornato sul piano procedurale e documentale, con richiamo al regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 per i modelli di documenti e per i marchi di omologazione. Sono inoltre rivisti i requisiti per i sistemi di informazione per il conducente, con definizione di terminali virtuali e prescrizioni per ridurre al minimo la distrazione del conducente.

L’allegato XII sui dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa viene modificato in modo significativo: si precisano i requisiti per proiettori abbaglianti e anabbaglianti, la loro presenza o il loro divieto per determinate categorie, e i periodi transitori fino al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2022 per alcuni tipi di trattori. Sono anche aggiornati i catadiottri posteriori e la documentazione di omologazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con l’effetto di modificare immediatamente il quadro tecnico di omologazione UE per i veicoli agricoli e forestali.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento base 167/2013

L’allegato I del regolamento (UE) n. 167/2013 è aggiornato per consentire, ove necessario, l’introduzione di prescrizioni di sicurezza funzionale per ulteriori categorie di veicoli. L’allegato I è anche modificato per aggiornare l’elenco delle prescrizioni di omologazione UE applicabili a varie categorie di veicoli.

Aggiornamento del regolamento delegato 1322/2014

Sono ampliate le prescrizioni ammissibili alle prove virtuali, aggiornati i requisiti relativi a rumore percepito dal conducente, sedili, manuale di istruzioni, comandi, protezione da rischi meccanici e da sostanze pericolose, cabina, accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione e numerosi allegati tecnici. Sono introdotte nuove definizioni e vengono corretti refusi, incoerenze e riferimenti.

Aggiornamento del regolamento delegato 2015/96

Le definizioni sulle emissioni e sui motori sono allineate a quelle delle macchine mobili non stradali. Si chiariscono la documentazione di omologazione, la conformità della produzione, la vigilanza del mercato e il riconoscimento di omologazioni alternative per motori di diverse fasi emissive, anche in relazione alla direttiva 97/68/CE e al regolamento UNECE n. 96.

Aggiornamento del regolamento delegato 2015/68 sulla frenatura

Sono ridefinite le nozioni tecniche chiave del sistema frenante, rafforzati i requisiti costruttivi e di prova, e allineate le prescrizioni alle norme tecniche e al regolamento UNECE n. 13. Vengono modificati i requisiti per sistemi di frenatura di servizio, stazionamento, soccorso e automatici, per i trattori e i veicoli rimorchiati, inclusi segnali di avvertimento, compatibilità con linee di comando elettriche e requisiti per veicoli a trazione idrostatica.

Aggiornamento del regolamento delegato 2015/208 sulla sicurezza funzionale

Sono introdotte e modificate varie definizioni, tra cui quella di cabina e di pneumatici/cingoli normalmente montati. Si aggiornano i requisiti su avviamento motore, comandi, terminali virtuali, visibilità, illuminazione, accessori esterni, serbatoi carburante, protezione degli occupanti, targhe e marcature, sistemi di informazione per il conducente, riscaldamento/raffreddamento cabina, compatibilità elettromagnetica e dispositivi di accoppiamento meccanici.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieomologazione veicolisicurezza stradalefrenaturaprestazioni ambientaliaccesso alle informazioni di riparazione e manutenzione

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