Ordinanza n. 136/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di Artea prot. 001/0016585 del 18 dicembre 2025, notificato il 18 dicembre 2025, avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 2021/2115 - PSP Vitivinicolo - Intervento settoriale Vitivinicolo Investimenti, Campagna 2025-2026. Domanda di sostegno CUP 1281496. Comunicazione decadenza beneficio”, con cui è stata respinta la domanda di sostegno presentata dalla Società ricorrente per la campagna 2025-2026; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, del provvedimento di data ed estremi ignoti (non richiamato, ma presupposto dal provvedimento n. 16585 del 18 dicembre 2025), con cui l’Amministrazione avrebbe irrogato alla ricorrente la sanzione dell’esclusione dai contributi per il triennio 2024-2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dal beneficio e di rigetto della domanda di sostegno per investimenti vitivinicoli relativi alla campagna 2025-2026, nonché il presupposto provvedimento di esclusione dai contributi per il triennio 2024-2026
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La società agricola ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui ARTEA ha dichiarato la decadenza dal beneficio e respinto la domanda di sostegno presentata nell'ambito dell'intervento settoriale vitivinicolo Investimenti per la campagna 2025-2026. È stato inoltre contestato il provvedimento presupposto, di estremi ignoti, con il quale l'Amministrazione avrebbe applicato la sanzione dell'esclusione dai contributi per il triennio 2024-2026. In sede cautelare il TAR ha rilevato, in termini prognostici, che la comunicazione di rinuncia era pervenuta ad ARTEA il 12 giugno 2023 e che nessuna disposizione del bando sembrava stabilire, quale termine temporale, l'orario di chiusura degli uffici dell'Agenzia. Il Collegio ha inoltre ravvisato una possibile violazione delle garanzie partecipative e il periculum in mora derivante dall'avvio di un progetto di investimento da parte della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha sospeso l'esecutività dei provvedimenti impugnati. La decisione è fondata sul fumus boni iuris, desunto dalla possibile irrilevanza del limite orario di chiusura degli uffici in assenza di una previsione del bando e dalla possibile violazione delle garanzie partecipative, nonché sul periculum in mora, ravvisato nell'avvio del progetto di investimento da parte della società. Il giudizio di merito è stato fissato all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 2021/2115
È richiamato quale quadro normativo dell'intervento settoriale vitivinicolo Investimenti, senza che l'ordinanza espliciti una specifica interpretazione delle sue disposizioni.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti profili di fumus boni iuris e periculum in mora e ha sospeso l'esecutività degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assenza nel bando di una previsione che colleghi la tempestività di una comunicazione all'orario di chiusura degli uffici dell'amministrazione può integrare un profilo di fumus boni iuris contro la decadenza dal beneficio fondata sulla tardività della comunicazione.
- La possibile violazione delle garanzie partecipative costituisce un elemento rilevante ai fini del fumus boni iuris nella domanda cautelare proposta contro un provvedimento di decadenza da un beneficio pubblico.
- L'avvio di un progetto di investimento da parte del richiedente può dimostrare il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare dell'esecutività del provvedimento di decadenza o di rigetto del contributo.
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