Cassazione Penale, Sentenza n. 1238/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'11/05/2023 con cui il Tribunale di Bergamo, giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza di applicazione in executivis delle sanzioni sostitutive ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché la condanna richiamata dal giudice non era ancora passata in giudicato, i reati cui essa si riferisce risalgono al 2010-2011, il ricorrente ha già svolto due volte l'affidamento terapeutico con esito favorevole, presenta fragilità psichiche e fisiche che sconsigliano il ritorno in carcere, è attualmente in comunità terapeutica fino al 18/09/2028 e pertanto il rischio di reiterazione sarebbe concreto ma controllabile mediante misura sostitutiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame. Il motivo è che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione risultava priva di una motivazione adeguata: il riferimento alla condanna dell'7/12/2022 della Corte d'appello di Brescia era troppo sintetico e non consentiva di comprendere se e come il giudice avesse valutato la non definitività della sentenza, le date dei fatti (2010-2011), gli affidamenti terapeutici con esito favorevole e le condizioni di salute e di trattamento attuali del ricorrente. La decisione precisa che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare, ai sensi degli artt. 58 L. 689/1981 e 95 d.lgs. 150/2022, se le sanzioni sostitutive fossero più idonee alla rieducazione e se assicurassero la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, motivando compiutamente la prognosi di (in)adempimento delle prescrizioni.
Norme richiamate
Legge 24 novembre 1981, n. 689 - art. 58
"il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato"
Il giudice dell'esecuzione deve valutare se la pena sostitutiva sia più idonea alla rieducazione e se, mediante prescrizioni, possa prevenire la reiterazione del reato; puoò negare la sostituzione solo se esistono fondati motivi di inadempimento delle prescrizioni. La motivazione deve esplicitare la prognosi individuale.
Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 - art. 95
"le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio"
Norma transitoria che consente l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni sulle pene sostitutive anche ai procedimenti pendenti; disciplina i termini e il potere del giudice dell'esecuzione di valutare l'istanza nel processo esecutivo.
Codice penale - art. 133
L'art. 133 fornisce i criteri di determinazione della pena (mezzi e finalità, personalità del reo, pericolosità, circostanze), che devono essere tenuti in considerazione anche nella valutazione dell'idoneità di misure sostitutive per la rieducazione.
Codice di procedura penale - art. 666
Indica la competenza e le modalità del giudice dell'esecuzione per le istanze in materia di esecuzione penale, ivi compresa la valutazione delle pene sostitutive ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 150/2022.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare compiutamente le decisioni sulla sostituzione della pena: un richiamo sintetico a una condanna diversa non sostituisce una valutazione individuale e argomentata.
- Una condanna non passata in giudicato non può automaticamente escludere la possibilità di pene sostitutive: va valutata la non definitività, le date dei fatti, e la condotta successiva del condannato.
- Il giudice deve considerare elementi come esiti di precedenti affidamenti terapeutici, condizioni di salute, la misura terapeutica in corso (es. comunità) e la durata residua della pena per formulare la prognosi sulla rieducazione e sul rischio di recidiva.
- Le disposizioni transitorie dell'art. 95 d.lgs. 150/2022 consentono di chiedere le pene sostitutive anche in procedimenti pendenti; il giudice deve applicare le norme più favorevoli e valutare l'istanza nel giudizio di esecuzione.
- Se il provvedimento del giudice dell'esecuzione manca di adeguata motivazione sulla prognosi e sui criteri di valutazione, la decisione può essere annullata con rinvio per nuovo esame.
- Il ricorrente può valorizzare elementi personali e terapeutici (esiti favorevoli di affidamenti, situazione terapeutica attuale, fragilità fisiche/psichiche) per sostenere la necessità di misure sostitutive anziché il carcere.
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