Cassazione Penale, Sentenza n. 20679/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione; due censure principali: (1) nullità per omessa notifica direttamente all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello (rinvio d'ufficio del 14/04/2020 all'udienza del 20/10/2020, notificato via PEC solo al difensore); (2) vizio di motivazione per l'affermazione di responsabilità rispetto al capo A) (art. 648-bis c.p.): si lamenta che la colpevolezza sarebbe fondata su mere presunzioni e ragionamenti a contrario, e non su elementi probatori concreti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza, nel contesto delle disposizioni emergenziali Covid, costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178 c.p.p.), sanabile se non tempestivamente dedotta ai sensi degli artt. 180 e 182 c.p.p.; inoltre il difensore era presente all'udienza e non eccepì il vizio. Sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale coerente e fondata sugli accertamenti tecnici effettuati sul veicolo (discrepanze fra telaio e targa, provenienza illecita del mezzo), nonché le censure generiche e non specificamente confrontate con le argomentazioni del provvedimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
La nullità per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, nel caso descritto, è qualificata come nullità di ordine generale a regime intermedio (non assoluta).
art. 179 cod. proc. pen.
La Corte precisa che l'omessa notifica non integra una nullità assoluta ai sensi dell'art.179 nel caso concreto.
art. 180 cod. proc. pen.
Termini per eccepire le nullità: la nullità intermedia può essere fatta valere solo nei termini previsti dalla legge.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Il vizio relativo alla notifica doveva essere eccepito prima del compimento dell'atto ovvero immediatamente dopo; la mancata eccezione in udienza ha determinato la sanatoria del vizio.
art. 465 cod. proc. pen.
Il decreto che dispone l'anticipazione o il rinvio del dibattimento fuori udienza non richiede necessariamente la notifica personale all'imputato già contumace o assente: è sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta.
D.L. 18/2020, art. 83, comma 1
Norme emergenziali Covid-19 che hanno giustificato il rinvio d'ufficio e la procedura di notifica via PEC al difensore; utilizzate come fatto rilevante per valutare la validità della notifica.
D.L. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1
Norma emergenziale cui la giurisprudenza ha fatto riferimento per qualificare la mancata notifica dell'avviso di fissazione come nullità intermedia sanabile.
art. 648-bis cod. pen.
Capo A) dell'imputazione (ricettazione): la Corte di merito ha confermato la responsabilità in base agli accertamenti sul veicolo (elementi di riscontro della provenienza illecita e collegamenti con la proprietà dell'imputato).
artt. 490, 477, 482, 61 n.2 cod. pen.
Capo B) dell'imputazione (reati relativi a falsità ecc.): la Corte d'appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione; tali norme sono richiamate come oggetto dell'imputazione estinta.
Massime di principio
- Nel contesto delle norme emergenziali Covid-19, il rinvio d'ufficio dell'udienza con decreto notificato via PEC al difensore può determinare una nullità di ordine generale a regime intermedio se non notificato all'imputato; tale nullità è sanabile se non dedotta tempestivamente ai sensi degli artt. 180 e 182 c.p.p.
- La presenza del difensore in udienza e la mancata eccezione costituiscono, di regola, causa di sanatoria del vizio di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza.
- Il decreto di rinvio/anticipazione del dibattimento notificato al difensore è formalmente sufficiente anche se l'imputato non riceve l'atto personalmente, specialmente se l'imputato è già stato regolarmente citato per la prima udienza o dichiarato assente/contumace.
- Le censure generiche sulla motivazione sono inammissibili: il ricorso contro il convincimento dei giudici di merito deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione e indicare errori logici o lacune concrete.
- Accertamenti tecnici e riscontri materiali (es. incongruenze tra telaio e targa, provenienza del veicolo) possono costituire base probatoria adeguata per affermare la responsabilità per ricettazione, se valutati complessivamente e motivati dai giudici.
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