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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08266/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi 2009, con cui l'Ufficio ha disconosciuto il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, oltre sanzioni e interessi, ritenendo non provata sia l'esistenza dei redditi esteri sia l'avvenuto pagamento definitivo delle imposte all'estero. Il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo insufficiente la prova documentale offerta, in particolare una relazione giurata di revisore contabile basata su documentazione non prodotta. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la CTR avesse svalutato la relazione giurata per un motivo non contestato dall'Ufficio, ossia la lingua inglese del documento; 2) violazione della Convenzione Italia-Turchia contro le doppie imposizioni e dell'art. 165, comma 6, T.U.I.R., affermando di aver provato i presupposti del credito d'imposta e di aver diritto alla detrazione dell'imposta pagata in Turchia.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la questione della carenza probatoria della relazione giurata era stata effettivamente contestata dall'Ufficio sin dai gradi di merito; il riferimento alla lingua inglese era solo uno dei profili della contestazione e non vi è stata ultrapetizione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che il credito per imposte estere presuppone la prova adeguata dei redditi prodotti all'estero e delle imposte effettivamente e definitivamente pagate; la relazione del revisore aveva valore meramente indiziario e, senza la documentazione contabile di supporto, non bastava a dimostrare il diritto al credito. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti dalla normativa sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito non incorre in ultrapetizione se decide sulla sufficienza della prova richiesta per il credito d'imposta quando tale tema sia stato effettivamente dedotto dall'Ufficio e costituisca il nucleo della contestazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di violazione dell'art. 112 c.p.c. è veicolata come vizio processuale di nullità della sentenza.

  • art. 165 T.U.I.R.

    Il credito per imposte pagate all'estero richiede la dimostrazione dei redditi prodotti all'estero e delle imposte estere pagate in via definitiva; in mancanza di idonea prova il credito non spetta.

  • art. 15 della Convenzione tra Italia e Turchia contro le doppie imposizioni

    Le remunerazioni da lavoro dipendente sono imponibili nello Stato di residenza, salvo che l'attività sia svolta nell'altro Stato contraente, nel qual caso sono imponibili in quest'ultimo.

  • art. 23 della Convenzione tra Italia e Turchia contro le doppie imposizioni

    Per evitare la doppia imposizione, l'Italia deve riconoscere il credito d'imposta per le imposte pagate in Turchia entro i limiti convenzionali e nei casi previsti.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Indicati per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 165, comma 6

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto al credito d'imposta per imposte estere.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter

    La cartella deriva dal controllo formale della dichiarazione dei redditi.

  • L. 7 giugno 1993, n. 195

    Legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Turchia contro le doppie imposizioni.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Chi intende avvalersi del credito d'imposta per imposte pagate all'estero deve fornire una prova adeguata e completa sia dei redditi esteri sia del pagamento definitivo delle imposte estere; la mera allegazione di una relazione di terzo non basta se non è sorretta dalla documentazione contabile di base.
  • La perizia o relazione stragiudiziale redatta da un professionista ha valore indiziario e non probatorio pieno sui fatti accertati dal redattore; la sua attendibilità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice valuta la sufficienza della prova in relazione a una contestazione già svolta dall'Ufficio, anche se considera profili specifici non espressamente enfatizzati dalla parte, purché rientranti nel tema controverso.
  • In materia di credito per imposte estere, il mancato deposito di documenti originari o contabili che costituiscano il fondamento della relazione di parte può legittimare il giudice a ritenere non dimostrato il diritto alla detrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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