Risoluzione n. 86 del 12/07/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che la società statunitense che funge solo da intermediaria nella concessione di sub-licenze non è il beneficiario effettivo delle royalties pagate dai sub-licenziatari italiani. Di conseguenza non si applica la Convenzione Italia-USA e si applica la ritenuta interna del 30%, salvo che i sostituti d'imposta verifichino, sotto la propria responsabilità, la documentazione idonea per applicare direttamente le convenzioni con i Paesi di residenza dei singoli licensors.
Ritenuta sulle royalties corrisposte a società USA intermediaria e nozione di beneficiario effettivo
Ritenuta su royalties e beneficiario effettivo
La risoluzione esamina il trattamento fiscale delle royalties corrisposte da sub-licenziatari italiani a una società residente negli Stati Uniti, che opera nell’ambito di un sistema internazionale di licenze su brevetti essenziali per il modello tecnologico beta-standard. Il documento chiarisce che, in presenza di una mera funzione di intermediazione, la società statunitense non può essere considerata beneficiario effettivo dei canoni e, quindi, non può invocare la Convenzione Italia-USA per ottenere la limitazione della ritenuta alla fonte.
Fatti e struttura contrattuale
Nel 1997 i titolari dei brevetti rilevanti per il beta-standard hanno concluso un accordo plurilaterale volto a consentire a chiunque di ottenere un’unica licenza comprensiva dell’uso di tutti i brevetti essenziali. Per semplificare l’accesso alla tecnologia, i licensors hanno attribuito a un unico soggetto residente negli Stati Uniti, Alfa, la gestione mondiale delle licenze e la facoltà di concedere sub-licenze a terzi.
Tale assetto è regolato dal contratto denominato "License from licensor to licensing administrator", in base al quale la società istante riceve:
- una licenza mondiale per l’uso dei brevetti essenziali e per la vendita dei prodotti derivanti dalla tecnologia;
- il diritto di concedere sub-licenze, nel rispetto del "Licensing administrator agreement" e di un formulario contrattuale predisposto dai licensors.
Se la società esercita direttamente la licenza, deve corrispondere a ciascun licensor royalties variabili; se invece opera come sub-licensing administrator, non paga canoni ai licensors ma trasferisce a questi le royalties incassate dai sub-licenziatari.
Posizione del contribuente
La società istante sostiene che, per le royalties provenienti dall’Italia, non si debba applicare la Convenzione Italia-USA ma, di volta in volta, la convenzione tra l’Italia e lo Stato di residenza del singolo licensor. Ciò perché il beneficiario effettivo sarebbe ciascun titolare dei brevetti e non la società statunitense, che agirebbe come mero intermediario.
Secondo l’istante, la nozione di beneficiario effettivo va letta in senso sostanzialistico, dando rilievo al soggetto che ha titolo economico e fiscale sul reddito. A supporto richiama precedenti di prassi amministrativa e ritiene che il sostituto d’imposta possa applicare la convenzione pertinente sulla base di:
- certificazione dell’autorità fiscale del Paese di residenza del licensor;
- dichiarazione del licensor sul possesso dei requisiti convenzionali e sull’assenza di stabile organizzazione in Italia;
- documento della società che indichi la quota di royalties di fonte italiana spettante al singolo licensor.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama l’articolo 12 della Convenzione Italia-USA, ratificata con legge 11 dicembre 1985, n. 763, che prevede la tassazione dei canoni nello Stato di residenza del percettore, ma consente anche una tassazione concorrente nello Stato della fonte entro limiti massimi, purché il percettore sia l’effettivo beneficiario residente dell’altro Stato contraente.
Richiamando il Commentario OCSE, la risoluzione afferma che la clausola del beneficiario effettivo serve a evitare che la mera interposizione di un agente o intermediario consenta di ottenere indebitamente i benefici convenzionali. Se il soggetto che incassa il reddito non ne è il vero possessore ai fini fiscali nel proprio Stato di residenza, non si realizza il rischio di doppia imposizione che giustifica lo sgravio convenzionale.
Conclusione sul caso concreto
Sulla base delle circostanze rappresentate, e assumendo che la società Alfa non sia tassata negli Stati Uniti sulle royalties incassate dai sub-licenziatari, l’Agenzia conclude che essa non è il beneficiario effettivo dei canoni. La qualifica spetta invece ai singoli licensors, nei cui confronti si realizza la potenziale doppia imposizione che le convenzioni mirano a evitare.
La società statunitense, pur essendo intestataria delle licenze, svolge sostanzialmente una funzione di intermediaria. Il compenso che essa percepisce dai licensors, ancorché parametrato alle royalties dei sub-licenziatari, non è qualificabile come royalty ma come corrispettivo per servizi di intermediazione.
Effetti fiscali in Italia
Per le royalties provenienti dall’Italia non trova applicazione la Convenzione Italia-USA con riferimento alla società istante. Si applica pertanto la ritenuta interna più elevata prevista dall’articolo 25, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, pari al 30%.
Documentazione e responsabilità del sostituto d’imposta
La risoluzione ribadisce un principio generale di prassi: i sostituti d’imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l’esenzione o l’aliquota convenzionale ridotta se il beneficiario fornisce documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti previsti dalla convenzione. Tale facoltà non comporta un obbligo di applicazione del trattamento convenzionale.
Nel caso specifico, spetta quindi ai sostituti d’imposta valutare, di volta in volta, pertinenza e attendibilità della documentazione prodotta dai beneficiari effettivi dei redditi, al fine di applicare direttamente le convenzioni tra l’Italia e i Paesi di residenza dei singoli licensors.
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