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Risoluzione

Risoluzione n. 90 del 12/07/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le prestazioni pensionistiche integrative erogate agli ex dipendenti INAIL devono essere assoggettate a ritenuta IRPEF sulla base imponibile ridotta all'87,50% per le mensilità maturate fino al 31 dicembre 2000. L'INAIL, quale sostituto d'imposta, deve quindi applicare la tassazione agevolata sulle singole mensilità, in linea con l'evoluzione normativa e con l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione.

Tassazione IRPEF delle pensioni integrative erogate dal fondo interno INAIL

Tassazione delle pensioni integrative INAIL

La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, delle erogazioni pensionistiche corrisposte dal Fondo interno di previdenza istituito presso l'INAIL. Il documento chiarisce se, per le prestazioni integrative rese agli ex dipendenti INAIL, il sostituto d'imposta debba applicare la ritenuta solo sull'87,50% dell'importo lordo.

Quesito posto dall'INAIL

L'INAIL, in qualità di sostituto d'imposta, riferisce di assoggettare a tassazione IRPEF l'intero ammontare della pensione integrativa erogata dal Fondo interno di previdenza, disciplinato dal regolamento approvato con D.M. 30 maggio 1969, agli ex dipendenti assunti dopo l'8 marzo 1956 e fino al 3 aprile 1975. Il Fondo risulta soppresso dal 1 ottobre 1999.

L'ente chiede se, in base al combinato disposto dell'art. 11 della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 13 del D.lgs. n. 124 del 1993, debba operare le ritenute sulle prestazioni di previdenza integrativa nel limite dell'87,50%.

Posizione dell'istante

Secondo l'INAIL, la parte imponibile della pensione integrativa erogata dal Fondo deve essere costituita dall'87,50% dell'ammontare complessivo. Tale conclusione viene sostenuta richiamando:

  • il combinato disposto dell'art. 11 della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 13 del D.lgs. n. 124 del 1993;
  • l'orientamento giurisprudenziale favorevole ai contribuenti;
  • alcune pronunce della Corte di Cassazione, tra cui le sentenze n. 10842/05, n. 11463/05 e n. 12351/05, che avrebbero confermato la base imponibile ridotta all'87,50% per tali prestazioni.

Valutazione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia inquadra la questione nel regime fiscale delle erogazioni pensionistiche corrisposte dai fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, tra i quali è compreso l'INAIL.

Viene ricordato che, fino al 31 dicembre 2000, l'art. 48-bis, comma 1, lettera d), del Tuir prevedeva la determinazione agevolata della base imponibile per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.lgs. n. 124 del 1993. In tale regime, le prestazioni costituivano reddito per l'87,5% dell'ammontare lordo corrisposto.

Successivamente, il D.lgs. n. 47 del 2000 ha introdotto nuove disposizioni sulla previdenza integrativa, applicabili agli importi maturati dal 1 gennaio 2001. Tuttavia, lo stesso decreto ha mantenuto ferme le vecchie modalità di tassazione per le prestazioni pensionistiche maturate fino al 31 dicembre 2000.

Evoluzione interpretativa e richiamo alla giurisprudenza

L'Agenzia richiama la precedente risoluzione n. 295 dell'11 settembre 2002, con la quale era stato ritenuto che i fondi integrativi degli enti pubblici del parastato non fossero riconducibili alla categoria dei fondi disciplinati dal D.lgs. n. 124 del 1993 e che, pertanto, i relativi trattamenti pensionistici non potessero fruire della tassazione agevolata di cui all'art. 48-bis, comma 1, lettera d), del Tuir.

Tuttavia, viene evidenziato che, dopo tale orientamento, si è consolidato l'indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui le somme in questione sono riconducibili ai trattamenti erogati dai fondi pensione disciplinati dal D.lgs. n. 124 del 1993. Di conseguenza, tali prestazioni possono beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 48-bis, comma 1, lettera d), del Tuir, nel testo vigente fino al 31 gennaio 2000.

Secondo la Suprema Corte, la disciplina del D.lgs. n. 124 del 1993 si applica a tutte le forme di previdenza preordinate all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, senza esclusioni. In tale ambito rientra anche il fondo integrativo già istituito presso l'INAIL.

Principio applicativo e limiti temporali

La risoluzione precisa che, come già indicato nella circolare n. 29 del 2001, la tassazione nella misura dell'87,5% si applica alle prestazioni periodiche integrative maturate fino al 31 dicembre 2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 47 del 2000, per i soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1 gennaio 2001, le nuove disposizioni in materia di tassazione si applicano soltanto alle prestazioni riferibili agli importi maturati da tale data.

Conclusione operativa per l'INAIL

Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia conclude che l'INAIL, in qualità di sostituto d'imposta, deve procedere alla determinazione agevolata della base imponibile, ridotta all'87,5%, già in sede di applicazione della ritenuta sulle singole mensilità delle prestazioni pensionistiche integrative erogate agli ex dipendenti.

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