Risoluzione n. 89 del 12/07/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le cooperative sociali non potevano applicare l’IVA agevolata del 4% prevista dal comma 467 della legge n. 311/2004, poiché la norma non ha mai trovato concreta attuazione per mancanza dei decreti ministeriali. Per le prestazioni rese dalla cooperativa sociale Alfa, anche se effettuate nel 2005, resta applicabile solo il regime di esenzione IVA ex art. 10 DPR n. 633/1972, salvo le diverse prestazioni socio-sanitarie ed educative per le quali opera la specifica aliquota del 4% prevista dal n. 41-bis della Tabella A.
Chiarimenti sull’abrogato comma 467 della legge n. 311/2004 e sull’IVA al 4% per una cooperativa sociale
Chiarimenti sull’IVA agevolata per le cooperative sociali e sull’abrogazione del comma 467
La risoluzione esamina il regime IVA applicabile alle prestazioni rese da una cooperativa sociale in favore di enti locali, con particolare riferimento all’agevolazione del 4% prevista dal comma 467 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 e successivamente abrogata dall’art. 1, comma 306, della legge n. 266/2005. L’Amministrazione finanziaria precisa che la disposizione agevolativa non ha mai avuto concreta applicazione per mancanza dei decreti ministeriali attuativi.
Fatti rappresentati dalla cooperativa istante
La Cooperativa Sociale Alfa dichiara di svolgere attività di assistenza sociale a favore di anziani e minori nei confronti di due comuni. Essa riferisce di aver applicato ai corrispettivi delle prestazioni rese l’aliquota IVA del 4% richiamando espressamente il comma 467 della legge n. 311/2004, in quanto cooperativa sociale ai sensi della legge n. 381/1991 e soggetto legittimato a esercitare l’opzione di cui all’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997.
La cooperativa evidenzia inoltre che, dopo l’abrogazione del citato comma 467 per effetto della legge n. 266/2005, per le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2006 non si è più avvalsa dell’aliquota agevolata del 4%, ricondurle invece al regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, primo comma, numeri 18), 19), 20) e 21), del DPR n. 633/1972. Il dubbio interpretativo riguarda le prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2005 ma fatturate nel gennaio 2006, per le quali la cooperativa chiede se debba valere il regime di esenzione oppure l’aliquota del 4% in ragione del momento di effettuazione della prestazione.
Quadro normativo richiamato
Il comma 467 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 ricomprendeva tra i beni e servizi soggetti all’aliquota IVA del 4% anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell’art. 10 del DPR n. 633/1972 rese da cooperative e loro consorzi, direttamente o in esecuzione di appalti e convenzioni, in favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori, anche se coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza.
La norma faceva salvo, al secondo periodo, il diritto delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, considerate ONLUS di diritto, di avvalersi dell’opzione per il regime di maggior favore previsto dall’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997.
Le ultime disposizioni del comma 467 subordinavano però l’efficacia dell’agevolazione a due condizioni:
- il rispetto di un limite di spesa annuo pari a 10 milioni di euro;
- l’emanazione di decreti ministeriali del Ministero dell’economia e delle finanze destinati ad attuare la disciplina.
Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama la circolare n. 41/E del 26 settembre 2005, con la quale era già stato chiarito che le disposizioni del comma 467 avrebbero potuto trovare applicazione solo a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi.
Poiché tali decreti non sono mai stati adottati prima dell’abrogazione della norma, l’Amministrazione conclude che l’agevolazione prevista dal comma 467 non ha mai potuto produrre effetti concreti. Ne deriva che la Cooperativa Sociale Alfa, per le prestazioni riconducibili ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell’art. 10, primo comma, del DPR n. 633/1972, non poteva applicare l’aliquota del 4% sulla base del comma 467, ma solo il regime di esenzione IVA previsto dallo stesso art. 10.
Regime applicabile alle prestazioni della cooperativa sociale
La risoluzione precisa inoltre che l’aliquota IVA agevolata del 4% resta applicabile alle cooperative sociali solo con riferimento alle prestazioni specificamente individuate dal n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, cioè alle:
- prestazioni socio-sanitarie;
- prestazioni educative;
- prestazioni di assistenza domiciliare o ambulatoriale;
- prestazioni in comunità e simili;
- prestazioni ovunque rese;
ma solo se effettuate in favore dei soggetti svantaggiati indicati dalla medesima disposizione.
Conseguenze sul quesito intertemporale
La questione posta dalla cooperativa, relativa alla distinzione tra prestazioni effettuate nel 2005 e fatturate nel 2006, viene ritenuta assorbita da un dato decisivo: il comma 467 non ha mai trovato attuazione pratica. Pertanto, non rileva stabilire se il momento di effettuazione della prestazione cada nel 2005 o nel 2006, perché l’agevolazione del 4% non era comunque concretamente utilizzabile.
Esito finale
La risposta dell’Agenzia è quindi negativa rispetto alla possibilità di applicare l’aliquota del 4% in base al comma 467 della legge n. 311/2004. Per le prestazioni descritte nell’istanza, la cooperativa avrebbe dovuto applicare esclusivamente il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 del DPR n. 633/1972, fatta salva la diversa disciplina prevista per le prestazioni socio-sanitarie ed educative del n. 41-bis della Tabella A.
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