Risoluzione n. 88 del 12/07/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che il diritto di prevendita resta parte del corrispettivo per assistere allo spettacolo, mentre i servizi aggiuntivi facoltativi (ad esempio la consegna a domicilio dei titoli d'accesso) costituiscono prestazioni autonome imponibili IVA al 20% e vanno certificati con le modalità ordinarie previste dal DPR 696/1996.
Trattamento fiscale dei servizi aggiuntivi facoltativi nella prevendita di biglietti
Prevendita e diritti per servizi specifici
La risoluzione affronta il trattamento fiscale dei corrispettivi richiesti, in occasione della prevendita di biglietti per spettacoli e intrattenimenti, per servizi ulteriori e facoltativi resi al cliente. Il chiarimento distingue nettamente tra il diritto di prevendita e i servizi aggiuntivi a pagamento, con effetti diversi sia ai fini IVA sia ai fini della certificazione dei corrispettivi.
Quesito posto dalla SIAE
La SIAE chiede se, oltre al diritto di prevendita, debbano essere considerati come tali anche gli importi richiesti dal soggetto che effettua la prevendita per servizi ulteriori a pagamento, come ad esempio la consegna a domicilio dei titoli di accesso. Il quesito nasce dalla necessità di stabilire se tali importi rientrino nel medesimo regime fiscale del diritto di prevendita oppure se debbano essere trattati separatamente.
Inquadramento del diritto di prevendita
La risoluzione richiama la circolare n. 165 del 7 settembre 2000 e la risoluzione n. 88 del 12 giugno 2001, nelle quali è stato chiarito che il diritto di prevendita:
- costituisce parte integrante del corrispettivo previsto per assistere allo spettacolo;
- è soggetto all’obbligo di certificazione mediante misuratore fiscale ai sensi del DPR 30 dicembre 1999, n. 544.
Viene inoltre richiamato il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato del 4 maggio 1999, secondo cui l’intera somma pagata dall’acquirente, comprensiva del diritto di prevendita, va imputata all’organizzatore e rappresenta il corrispettivo per assistere allo spettacolo, anche se poi una parte può essere attribuita dal medesimo organizzatore al distributore dei biglietti quale compenso per l’attività svolta in base al rapporto contrattuale con lui instaurato.
Trattamento dei servizi aggiuntivi facoltativi
La risoluzione conclude che le somme ulteriori versate dal cliente che richiede servizi aggiuntivi facoltativi non rientrano nei diritti di prevendita. Tali importi non costituiscono corrispettivo per assistere allo spettacolo, ma rappresentano il pagamento di specifici servizi ulteriori resi dal soggetto che effettua la distribuzione esclusivamente in favore del cliente che ne ha fatto richiesta.
A titolo esemplificativo viene indicata la consegna a domicilio dei titoli d’accesso.
Regime IVA e certificazione
Le somme corrisposte per tali prestazioni aggiuntive costituiscono, ai sensi dell’art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni autonomamente imponibili ai fini IVA. La risoluzione indica espressamente l’aliquota del 20 per cento.
Quanto alla documentazione fiscale, gli importi relativi ai servizi aggiuntivi devono essere certificati ai sensi del DPR 21 dicembre 1996, n. 696, quindi secondo le modalità ordinarie previste per tali prestazioni, e non con il misuratore fiscale previsto per il diritto di prevendita.
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