Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 87 del 12/07/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le analisi cliniche rese da un laboratorio centralizzato chiuso al pubblico, nell’ambito di una rete con laboratori associati che effettuano prelievi, consegna dei risultati e fatturazione al cliente, rientrano nell’esenzione IVA ex art. 10, n. 18, DPR 633/1972, se ricorrono le ulteriori condizioni di legge.

Esenzione IVA per prestazioni di analisi di laboratorio

Esenzione IVA per analisi di laboratorio rese tramite struttura centralizzata

La risoluzione esamina un’istanza di interpello presentata da un centro analisi cliniche in merito al trattamento IVA delle prestazioni di analisi effettuate da un laboratorio centralizzato al servizio di laboratori associati. L’Amministrazione finanziaria conclude che, in presenza delle condizioni previste dalla norma, tali prestazioni possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Fattispecie rappresentata dall’istante

Il Centro Analisi Cliniche Alfa svolge analisi cliniche tramite un proprio laboratorio interno e intende costituire, con altre imprese del settore, una società di servizi incaricata di eseguire le analisi per conto delle aziende socie. Il modello organizzativo prospettato prevede che:

  • i laboratori associati raccolgano i campioni organici presso la clientela esterna;
  • i campioni siano consegnati alla società di servizi, che esegue materialmente le analisi;
  • il risultato delle analisi sia restituito ai singoli associati;
  • i laboratori associati gestiscano i rapporti con i clienti esterni, inclusi i prelievi, la consegna dei risultati e la fatturazione dell’intera prestazione;
  • la struttura centralizzata abbia rapporti solo con i laboratori associati.

L’istante segnala inoltre che la struttura sarà costituita secondo il decreto dell’Assessore per la Sanità della Regione del 17 maggio 2001, che disciplina l’aggregazione di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali di laboratorio. Tale struttura resterà chiusa al pubblico ed eseguirà solo le prestazioni autorizzate.

Posizione interpretativa del contribuente

Secondo il Centro Analisi Cliniche Alfa, le prestazioni rese dal laboratorio centralizzato ai soci sono riconducibili all’esenzione IVA perché inserite in un’unica prestazione principale rivolta al cliente finale in regime di esenzione. L’istante richiama, a supporto, il parallelo con il rapporto tra odontotecnici e odontoiatri esaminato nella circolare n. 13 del 28 febbraio 1991, evidenziando che le prestazioni tecniche intermedie sarebbero strettamente e funzionalmente connesse alla prestazione sanitaria principale.

Quadro normativo richiamato

L’art. 10, n. 18), del DPR n. 633/1972 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ovvero individuate con decreto ministeriale.

L’Agenzia richiama inoltre diversi precedenti di prassi e giurisprudenza:

  • risoluzione n. 184 del 24 settembre 2003, che definisce l’attività di diagnosi come quella diretta a identificare la patologia di cui i pazienti sono affetti;
  • circolare n. 25 del 3 agosto 1979, che include nell’esenzione anche le prestazioni di laboratori radiologici e di analisi mediche e ricerche cliniche, in qualsiasi forma organizzati, in quanto rese a scopo di accertamento diagnostico;
  • circolare n. 13 del 28 febbraio 1991, che considera esenti anche prestazioni non rese a diretto contatto con la persona, quando necessariamente propedeutiche e strettamente connesse alle prestazioni sanitarie principali;
  • risoluzione n. 119/E del 28 maggio 2003, che ribadisce il carattere oggettivo dell’agevolazione;
  • sentenza della Corte di Giustizia CE dell’11 gennaio 2001, causa C-76/99, che qualifica il prelievo e la trasmissione del prelievo a un laboratorio specializzato come prestazioni strettamente connesse alle analisi, da assoggettare al medesimo regime fiscale.

Valutazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione sottolinea che l’esenzione si applica alle prestazioni sanitarie rese alla persona e che tale inciso, introdotto dalla legge n. 438 del 1990, limita il beneficio alle sole prestazioni riferite alla persona, escludendo ad esempio quelle veterinarie e altre attività non finalizzate alla diagnosi di patologie della persona.

Nel caso esaminato, le analisi cliniche sono materialmente eseguite dal laboratorio centralizzato, mentre i laboratori associati curano i rapporti con i clienti esterni e gestiscono prelievo, consegna dei risultati e fatturazione. Secondo l’Agenzia, l’attività di diagnosi e cura volta alla tutela della salute delle persone è quindi realizzata attraverso la stretta connessione tra il prelievo e l’analisi clinica.

Conclusione

Alla luce della prassi amministrativa richiamata e dell’indirizzo della Corte di Giustizia, l’Agenzia delle Entrate afferma che devono ritenersi riconducibili nell’ambito dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 18), del DPR n. 633/1972 anche le prestazioni rese dal laboratorio centralizzato agli associati, purché sussistano tutte le altre condizioni di applicabilità della norma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.