Sentenza n. 2032/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza n. 4 del 2.2.2023, notificata il 26 febbraio 2023, con cui il Comune di San Nicola Arcella ha ordinato, tra gli altri, anche alla ricorrente “di provvedere ad eseguire immediatamente e comunque entro gg 90 dalla notifica del presente provvedimento quanto necessario per evitare che sull'area interessata dalla frana possano essere riversate le acque meteoriche di raccolta, derivanti dalla presenza dei fabbricati soprastanti e dalla strada di lottizzazione ed effettuare anche interventi di sistemazione dell'area stessa. per poter consentire l'inizio dei lavori ed il ripristino della strada provinciale SP1 in condizioni di sicurezza”, nonché per l'annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o, comunque, conseguenziale e, in particolare, ove occorra, di un eventuale verbale di verifica dello stato dei luoghi, allo stato inesistente o, comunque, non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 4 del 2 febbraio 2023, notificata il 26 febbraio 2023, che ha imposto alla ricorrente e ad altri soggetti di adottare entro 90 giorni misure per impedire il deflusso delle acque meteoriche nell’area franata e sistemare l’area, così da consentire in sicurezza i lavori di ripristino della strada provinciale SP1
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato l’ordinanza deducendo, con unico motivo, l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’esercizio del potere contingibile e urgente. Ha sostenuto che l’urgenza mancasse, poiché il fenomeno franoso era iniziato alcuni anni prima; che la causa del pericolo fosse la mancata manutenzione della strada di lottizzazione, che assumeva appartenere al Comune, e non la propria proprietà; e che la situazione non fosse soggettivamente a lei imputabile. Ha inoltre chiesto una consulenza tecnica o una verificazione sullo stato dei luoghi e sulle cause della frana.
La decisione
Il TAR ha respinto l’unico motivo e l’istanza istruttoria. Ha ritenuto provati l’attualità e la persistenza del grave pericolo: il movimento franoso si era aggravato con un’ulteriore colata detritica, aveva determinato la chiusura della SP1 e rendeva necessari interventi di messa in sicurezza per consentire il ripristino e la riapertura della strada, unica via di transito dell’area in caso di chiusura della SS18 per eventi atmosferici eccezionali. La relazione geologica prodotta dalla stessa ricorrente attestava che nell’impluvio confluivano acque di ruscellamento provenienti dalla strada di lottizzazione, dalle aree pavimentate e dalle canalizzazioni pluviali degli edifici, comprese quelle del fabbricato della ricorrente; tali apporti assumevano rilevanza eziologica nel fenomeno franoso e rendevano la proprietà una fonte del pericolo. Il certificato dell’Ufficio tecnico comunale del 18 giugno 2026 attestava che la strada di lottizzazione non era mai stata collaudata né formalmente trasferita al Comune e che restava nella disponibilità dei destinatari dell’ordinanza. In ogni caso, per indirizzare una misura urgente di messa in sicurezza è sufficiente la disponibilità materiale dell’area o del bene, senza che occorra accertarne la proprietà o la responsabilità soggettiva per l’origine del pericolo: l’ordinanza ha funzione preventiva e di tutela dell’incolumità, non sanzionatoria. La consulenza o verificazione è stata quindi ritenuta non necessaria, alla luce del quadro probatorio già disponibile. Il tempo trascorso dalla prima frana non escludeva l’urgenza, perché la situazione permaneva grave e gli interventi erano diretti a prevenire ulteriori colate e a rimuovere i rischi che avevano impedito l’esecuzione dei lavori sulla strada. Il ricorso è stato respinto; spese integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
Tale potere, infatti, è finalizzato a prevenire o eliminare una situazione di pericolo, purché questa presenti caratteri di gravità.
Il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente è diretto a prevenire o eliminare situazioni di pericolo grave e non richiede necessariamente che il provvedimento sia adottato nell’immediatezza dell’evento che le ha originate, purché il pericolo sia ancora attuale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 11 settembre 2026, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La disposizione è richiamata per lo svolgimento da remoto dell’udienza di smaltimento; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- L’ordinanza sindacale contingibile e urgente diretta a tutelare l’incolumità può essere adottata anche a distanza di tempo dall’evento iniziale, se la situazione di pericolo permane attuale e presenta caratteri di gravità; non è necessario che l’intervento amministrativo coincida temporalmente con la prima manifestazione del fenomeno.
- Le misure contingibili e urgenti di messa in sicurezza possono essere rivolte a chi abbia la disponibilità materiale dell’area o del bene da cui occorre intervenire, senza che sia indispensabile accertarne la proprietà o la responsabilità soggettiva per l’origine del pericolo, poiché la misura ha funzione preventiva e non sanzionatoria.
- Ai fini della legittimità dell’ordinanza preventiva rilevano la dimostrazione dell’attualità del pericolo e l’idoneità della misura a fronteggiarlo; l’accertamento della responsabilità aquiliana per avere causato la situazione pericolosa resta distinto e può essere svolto in altra sede.
- L’istanza di consulenza tecnica o verificazione può essere respinta quando gli elementi già acquisiti, compresa la documentazione tecnica prodotta dalla parte richiedente, offrano un quadro probatorio sufficiente per decidere sulle cause rilevanti del pericolo e sull’idoneità dell’intervento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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