Sentenza n. 7892/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante la “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019; - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115; - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018; - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale; - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP); - della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, unitamente al relativo Allegato 1; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso; nonché, ove occorrer possa: - della nota prot. n. 645107 del 13/08/2019 della Regione Emilia-Romagna; - della Deliberazione n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; - della Deliberazione n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma; - della Deliberazione n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; - della Deliberazione n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena; - della Deliberazione n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna; - della Deliberazione n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola; - della Deliberazione n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; - della Deliberazione n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna; - della Deliberazione n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; - della Deliberazione n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; - della Deliberazione n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; - della Deliberazione n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; - della Deliberazione n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; - della Deliberazione n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli; - della nota prot. n. 722665 del 25/09/2019 della Regione Emilia-Romagna; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti; quanto al ricorso per motivi aggiunti - della determinazione n. 25860 del 27 novembre 2024 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, unitamente al relativo Allegato 1, comunicata in data 24 gennaio 2025; - della nota prot. n. 73861 del 24 gennaio 2025 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, con cui è stata comunicata la suddetta determinazione; - della determinazione n. 27391 del 29 dicembre 2023 della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali relativi al meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché determinazioni regionali successive
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una pluralità di decreti ministeriali, circolari, accordi e intese Stato-Regioni, atti regionali e atti delle aziende sanitarie concernenti la determinazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e il conseguente ripiano a carico degli operatori del settore. Con motivi aggiunti sono state contestate ulteriori determinazioni della Regione Emilia-Romagna relative al medesimo meccanismo. Dopo avere ottenuto una tutela cautelare monocratica, successivamente confermata in sede collegiale, la ricorrente, all'udienza di discussione, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio della ragione più liquida. Il giudice ha rilevato che, in presenza di un'espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il processo amministrativo è governato, in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, dal principio dispositivo in senso ampio. La parte può quindi disporre dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, dovendo prendere atto della dichiarazione e pronunciare l'improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; non si è provveduto sulle spese relative alle parti non costituite. Non è stata disposta la restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato con collegamento da remoto.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Il TAR lo richiama per escludere la restituzione del contributo unificato, che sarebbe stata dovuta in caso di soccombenza delle controparti, non verificatasi nel giudizio definito per improcedibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito d'ufficio.
- Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio: in assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può rinunciare alla decisione mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere autonomamente all'esame della legittimità degli atti impugnati quando la parte abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →