Sentenza n. 4410/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 1696/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 9 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1696/2025, passata in giudicato, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, docenti presso istituti scolastici, hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1696/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 9 giugno 2025, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione di ciascuna la Carta docente del valore nominale di € 500 per l’anno scolastico 2024/2025 e posto le spese a carico dell’Amministrazione. La sentenza, notificata al Ministero il 7 luglio 2025, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 5 marzo 2026; nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva adempiuto. Le ricorrenti hanno chiesto l’erogazione dei rispettivi importi e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato e che era stata notificata in copia conforme al Ministero il 7 luglio 2025; alla proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per procedere all’esecuzione giudiziale. Poiché il Ministero non ha provato l’integrale esecuzione del titolo, gli ha ordinato di erogare, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza del TAR, € 500 a ciascuna ricorrente per l’anno scolastico 2024/2025. Per il caso di perdurante inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile dal creditore con istanza dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; il commissario dovrà adempiere nei successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di giudizio, liquidate in € 800 oltre oneri e spese generali, da corrispondere ai difensori antistatari.
Norme richiamate
Il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione – ovvero la sentenza n. 1696/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 9 giugno 2025 – risulta essere passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dalla Cancelleria del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2026 (all. 2 al ricorso).
Il TAR ha ritenuto dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano sulla base dell’attestazione rilasciata dalla cancelleria, ai sensi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 7 luglio 2025 (all. 1 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Per procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore; nel caso deciso, il termine era già scaduto.
La suddetta sentenza, in copia conforme, è stata poi notificata alle Amministrazioni resistenti in data 7 luglio 2025 (all. 1 al ricorso) e quindi alla data di proposizione del ricorso era trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo necessario che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo – ossia, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309) – presso la sede del debitore al momento in cui si procede con l’esecuzione giudiziale.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo richiamato dal TAR è la sentenza munita di attestazione di conformità.
Massime di principio
- L’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato che impone all’Amministrazione una prestazione pecuniaria può essere accolta quando il titolo sia stato notificato in copia conforme, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione e non risulti provato l’integrale adempimento.
- In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d’ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore con istanza dopo la scadenza del termine assegnato.
- Le funzioni di commissario ad acta affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica rientrano nei suoi compiti istituzionali e non comportano, secondo la decisione, il riconoscimento di un compenso.
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