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Ordinanza

Ordinanza n. 1450/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - previa adozione delle più opportune misure cautelari - del giudizio di non idoneità all’Avanzamento "ad anzianità" dei Vice Brigadieri – Aliquota del 31 dicembre 2024 - espresso dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nel verbale n. -OMISSIS-del 27/10/2025 (doc. n. 1), notificato in data 4 novembre 2025 (doc. n. 2), nonché di qualsiasi altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale compreso il quadro di avanzamento relativo all'aliquota del 31 dicembre 2024 – in parte qua per la mancata inclusione del ricorrente - con ogni conseguente effetto in termini di trattamento stipendiale e di versamenti contributivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Giustizia amministrativa202601797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all'avanzamento ad anzianità al grado di Brigadiere e mancata inclusione nel relativo quadro di avanzamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione di Valutazione ed Avanzamento per l'aliquota del 31 dicembre 2024, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, con conseguenti effetti sul trattamento stipendiale e sui versamenti contributivi. La non idoneità era stata motivata con il riferimento a una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, ritenuta indicativa di gravi carenze nelle qualità di base indispensabili per l'assunzione di funzioni superiori. La condotta, risalente al 29 marzo 2023, aveva comportato l'irrogazione di una sanzione disciplinare di corpo consistente in un giorno di consegna semplice. Il Collegio ha rilevato che l'art. 1051, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 66/2010 contempla, quale ragione impeditiva dell'avanzamento, la sottoposizione a procedimento disciplinare dal quale possa derivare una sanzione di stato, senza equiparare tale ipotesi alla più lieve sanzione di corpo. La censura esaminata ha quindi riguardato, in particolare, l'insufficienza motivazionale del giudizio e il rischio che la mera esistenza di un precedente disciplinare producesse un automatismo preclusivo dell'avanzamento, senza adeguata considerazione dei fatti storici, della loro collocazione temporale, dello specifico disvalore e della distinzione tra sanzioni di corpo e sanzioni di stato.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, senza disporre direttamente l'ammissione all'avanzamento. Ha ritenuto non del tutto soddisfacente la motivazione del giudizio di non idoneità, poiché la formula utilizzata non chiariva in modo specifico quale rilievo assumesse la condotta sanzionata nel complessivo esame della carriera del militare, né distingueva adeguatamente tra sanzione di corpo e sanzione di stato. Il giudice ha evidenziato che la gravità delle conseguenze di carriera imponeva una rinnovata ponderazione amministrativa, con approfondimento motivazionale sui fatti, sulla loro epoca e sul loro concreto disvalore ai sensi dell'art. 1032, comma 4, del d.lgs. n. 66/2010. Ha ordinato al Presidente della Commissione di Valutazione ed Avanzamento, o a un suo delegato, di procedere al nuovo giudizio entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026, anche per la decisione sulle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 2253-quater, comma 10-bis, d.lgs. 66/2010

    Disciplina la procedura di avanzamento alla quale il ricorrente ha partecipato per l'anno 2024, al grado di Brigadiere con conservazione dell'ordine di ruolo originario.

  • art. 1051, comma 2, lett. b), d.lgs. 66/2010

    sottoposizione a procedimento disciplinare “da cui può derivare una sanzione di stato”

    La disposizione individua una ragione impeditiva dell'avanzamento collegata alla sottoposizione a un procedimento disciplinare potenzialmente produttivo di una sanzione di stato; il giudice ne valorizza la differenza rispetto alla sanzione disciplinare di corpo, evidenziando una gerarchia legislativa di disvalore tra le due tipologie.

  • art. 1032, comma 4, d.lgs. 66/2010

    Richiede che, nella valutazione della carriera del militare, siano considerati in modo concreto e complessivo gli elementi rilevanti, inclusi i fatti disciplinari e il loro specifico disvalore.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto la tutela è stata accordata mediante ordine di riesame entro un termine prefissato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di avanzamento del personale militare, la mera esistenza di una sanzione disciplinare di corpo non può determinare automaticamente la non idoneità o l'esclusione dall'avanzamento; l'amministrazione deve indicare il rilievo concreto del fatto nel complessivo esame della carriera.
  • La motivazione del giudizio di non idoneità all'avanzamento deve riferirsi specificamente ai fatti disciplinari rilevanti, alla loro collocazione temporale, allo specifico disvalore e alla loro incidenza sulle qualità richieste per il grado superiore.
  • Nel motivare un giudizio di avanzamento, l'amministrazione deve distinguere tra sanzioni disciplinari di corpo e sanzioni disciplinari di stato, non potendo trattarle come fattispecie automaticamente equivalenti ai fini della valutazione di idoneità.
  • Quando il giudizio di non idoneità comporta rilevanti conseguenze sulla carriera, il giudice amministrativo può accordare la tutela cautelare ordinando il riesame da parte dell'amministrazione, senza sostituire la propria valutazione a quella della commissione competente.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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