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Sentenza

Sentenza n. 9553/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - del provvedimento di diniego dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi - Cancelleria Consolare - Ufficio Visti del giorno 01.10.2025 - Pos. 24864, a firma del Vice Responsabile dell'Ufficio Visti della Cancelleria Consolare, notificato al ricorrente in data 7.10.2025, con il quale si comunica che la domanda di “Visto per Studio Immatricolazione a.a. 2025/2026”; - della nota dell'Ambasciata d'Italia a Tunisi - Ufficio Visti del 3.11.2025, pervenuta per e-mail, con la quale è stata respinta l'istanza di riesame presentata per conto del ricorrente in data 31.10.2025, - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202514173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per studio per l’anno accademico 2025/2026 e successiva nota di rigetto dell’istanza di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio, motivato dall’interruzione del curriculum studiorum dopo il conseguimento della laurea nel 2022, dall’età di 26 anni e dal ritenuto grave ritardo negli studi, nonché la successiva nota con cui l’Ambasciata aveva respinto l’istanza di riesame. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sotto i profili dell’arbitrarietà, dell’illogicità, del travisamento dei fatti e del difetto di motivazione, sostenendo di possedere un curriculum coerente con il corso magistrale prescelto, adeguate competenze linguistiche, esperienza lavorativa nella consulenza finanziaria e documentazione completa. Nel corso del giudizio, a seguito del riesame ordinato in sede cautelare, l’amministrazione ha rilasciato il visto. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del diniego ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., anche ai fini di una eventuale domanda risarcitoria.

La decisione

La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché il diniego era stato integralmente superato dal successivo rilascio del visto in sede di riesame. Il TAR ha tuttavia esaminato le censure ai fini dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto. Ha riconosciuto che l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità nel verificare l’effettività della finalità dichiarata del soggiorno e, per i visti di studio, può utilizzare la congruità del curriculum studiorum quale indice della genuinità dell’intento formativo. Nel caso concreto, però, la valutazione negativa è stata ritenuta manifestamente irragionevole e viziata da travisamento dei fatti: il richiedente aveva un’età ancora compatibile con la prosecuzione della formazione superiore; il corso magistrale era coerente con gli studi universitari precedenti; l’esperienza lavorativa nella consulenza finanziaria e manageriale confermava la continuità dell’interesse nell’area gestionale. In assenza di ulteriori elementi specifici idonei a rendere inattendibile la finalità dichiarata, non poteva essere desunto un intento elusivo dal solo intervallo temporale tra la laurea e la domanda di visto. Il TAR ha quindi accertato l’illegittimità del diniego ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. La nota di rigetto dell’istanza di riesame non è stata autonomamente annullata perché priva di autonoma lesività, meramente confermativa del diniego e riferita a un’istanza sulla quale, fuori dai casi di autotutela doverosa, non sussiste uno specifico obbligo di provvedere. L’amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, (…), consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno (…)

    La disposizione fonda il potere dell’amministrazione di verificare l’effettività dello scopo dichiarato e le condizioni del soggiorno richiesto.

  • art. 4 d.m. n. 850/2011

    Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 (...) l’analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio.

    La rappresentanza diplomatico-consolare può valutare, anche per i visti di lunga durata per studio, la documentazione, lo scopo del soggiorno e gli elementi emersi dal colloquio, nell’ambito di un’ampia discrezionalità.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando non può più pronunciare sull’annullamento, di accertare l’illegittimità dell’atto se permane l’interesse ai fini risarcitori.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato quale base processuale della memoria con cui il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.

Massime di principio

  • La rappresentanza diplomatico-consolare dispone di un’ampia discrezionalità nel verificare l’effettività dello scopo dichiarato per il rilascio di un visto, ma la valutazione deve essere ancorata a dati oggettivi ed è sindacabile quando presenti macroscopiche abnormità logiche.
  • Nei procedimenti per il rilascio di visti per studio, la congruità del curriculum studiorum può costituire un indice della genuinità della finalità formativa dichiarata, soprattutto se valutata insieme ad altri elementi individualizzanti.
  • La mera interruzione temporale degli studi o il differimento della prosecuzione della formazione, considerati isolatamente e in presenza di un’età ancora compatibile con gli studi superiori, non giustificano il diniego del visto quando il corso prescelto è coerente con la formazione e con l’esperienza lavorativa pregresse.
  • Quando l’amministrazione fonda il diniego di un visto per studio sull’incongruità del percorso formativo, deve considerare complessivamente gli studi precedenti, l’età, le esperienze lavorative e la coerenza del corso prescelto; l’omessa o erronea valutazione di tali elementi integra manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti.
  • Il successivo rilascio del visto in sede di riesame determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento, ma non impedisce l’accertamento dell’illegittimità del diniego ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., quando persista un interesse ai fini risarcitori.
  • La risposta negativa a un’istanza di riesame non è autonomamente lesiva quando si limita a confermare il precedente diniego; fuori dai casi di autotutela doverosa, l’amministrazione non è tenuta a provvedere sulle istanze di riesame.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoAutotutelaDanno da provvedimento illegittimo
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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