Ordinanza n. 5047/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1201/2025 del 12 luglio 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia - Lecce n. 1201/2025, che aveva annullato gli atti comunali di indizione e aggiudicazione di una procedura per nuove concessioni demaniali marittime
Esito
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza con otto motivi di appello. Il TAR aveva annullato la deliberazione con cui la Giunta comunale aveva ritenuto utilizzabile un elaborato planimetrico comunale per avviare la procedura di affidamento di nuove concessioni demaniali marittime, la determina di indizione della gara e, in parte, la determina di aggiudicazione. Il primo giudice aveva ritenuto illegittima l’individuazione dei lotti in assenza di un Piano Comunale delle Coste approvato, reputando insufficiente il mero progetto di piano elaborato dall’Ufficio tecnico, e aveva inoltre rilevato la mancata previsione negli atti di gara di indennizzi o remunerazione degli investimenti dei concessionari uscenti. Il Comune ha contestato, tra l’altro, che l’assenza del Piano Comunale delle Coste impedisse lo svolgimento della gara, sostenendo che l’individuazione dei lotti potesse avvenire sulla base del Piano Regionale delle Coste, ove sufficientemente dettagliato, e dell’art. 15, comma 1, della legge regionale Puglia n. 17/2015. Ha dedotto che il Piano Regionale contenesse prescrizioni idonee a disciplinare la localizzazione e l’uso dei lotti e che l’elaborato comunale fosse conforme alle relative norme tecniche di attuazione. Ha inoltre richiamato una relazione dell’Ufficio Demanio comunale e una nota della Regione Puglia che avrebbero confermato la compatibilità dell’operato comunale con la pianificazione regionale. L’appellata ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza dell’appello, riproponendo anche i motivi assorbiti in primo grado, e ha dedotto difformità dei lotti rispetto al Piano Regionale delle Coste, con particolare riguardo alle fasce di rispetto, all’ubicazione a ridosso della battigia e alla concreta possibilità di allacciamento alle reti idriche e fognarie.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha adottato un’ordinanza istruttoria e non ha ancora definito la controversia sul quinto motivo di appello, relativo alla possibilità di indire la procedura competitiva in assenza di un Piano Comunale delle Coste approvato. La Sezione ha rilevato che la sentenza non definitiva pronunciata nella stessa udienza aveva già accolto i motivi di appello nn. 7 e 8, concernenti, rispettivamente, la mancata previsione negli atti di gara di indennizzi o remunerazione degli investimenti dei concessionari uscenti e l’illegittimità della proroga delle concessioni in essere soltanto fino al 15 settembre 2025 o alla diversa data dell’ordinanza balneare, ritenendo tali questioni assorbenti rispetto ai motivi nn. 1-4 e 6. È stata invece ritenuta necessaria un’istruttoria sul motivo n. 5, poiché agli atti non risultavano la relazione comunale del 4 agosto 2025 né la nota regionale del 4 luglio 2025, documenti invocati dal Comune a sostegno della conformità dell’operato al Piano Regionale delle Coste. Il Collegio ha ordinato al Comune di depositare tali documenti e una relazione sintetica sui punti critici dedotti dalla società, riguardanti l’allacciamento degli stabilimenti alle reti idriche e fognarie e il rispetto delle fasce di rispetto previste dalle norme tecniche del Piano Regionale. Il deposito dovrà avvenire telematicamente entro quaranta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza. La trattazione dei motivi riproposti dall’appellata ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. è stata rinviata alla sentenza definitiva, in quanto subordinata all’esito dell’appello principale. La fissazione della nuova udienza pubblica è stata demandata a decreto del Presidente della Sezione.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disciplinano i poteri istruttori del giudice amministrativo, esercitati per acquisire documenti e chiarimenti necessari alla decisione.
art. 36, comma 2, c.p.a.
Consente la pronuncia di una sentenza non definitiva su alcune questioni, con prosecuzione del giudizio sulle questioni non ancora mature per la decisione.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente alla parte appellata di riproporre in appello i motivi non esaminati o assorbiti dalla sentenza di primo grado; il relativo esame è stato differito alla decisione definitiva.
l. Reg. Puglia 10 aprile 2015, n. 17, artt. 4, 8 e 15
Fino alla data di approvazione del P.C.C., l’esercizio dell’attività concessoria è disciplinato dal vigente P.R.C.
La disposizione regionale è centrale nella questione, ancora non decisa, se l’assenza di un Piano Comunale delle Coste approvato impedisca l’individuazione dei lotti e l’avvio della gara oppure consenta di operare sulla base del Piano Regionale delle Coste.
art. 4, commi 4, lettere b) ed e), e 9, l. n. 118/2022, come modificata dal d.l. n. 131/2024, convertito dalla l. n. 166/2024
È stata richiamata dal TAR in relazione alla necessità di prevedere negli atti di gara la remunerazione degli investimenti dei concessionari uscenti; la sentenza non definitiva del Consiglio di Stato ha ritenuto fondate le relative censure d’appello del Comune.
art. 49 TFUE
Il Comune ne ha invocato la possibile violazione, sostenendo che l’interpretazione della normativa regionale come ostativa alla gara avrebbe determinato un ritardo ingiustificato; la questione non è stata definita con l’ordinanza.
direttiva 2006/123/CE
È stata richiamata dal Comune a sostegno della richiesta di disapplicazione della normativa regionale ritenuta ostativa all’esperimento delle procedure competitive; l’ordinanza non decide tale profilo.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia dipende dalla verifica del contenuto e della coerenza di documenti amministrativi specificamente richiamati da una parte ma non presenti nel fascicolo, il giudice amministrativo può disporne l’acquisizione d’ufficio ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., rinviando la decisione sulla questione non ancora matura.
- Il deposito di documenti presenti in altri fascicoli relativi a controversie connesse non sostituisce la loro produzione nel giudizio in corso, quando ciò sia necessario per garantire alle parti, e in particolare al soggetto che non ne abbia la disponibilità, l’effettivo esercizio del contraddittorio.
- In appello, l’esame dei motivi riproposti dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. può essere differito quando il loro interesse dipenda dall’esito e dall’estensione dell’accoglimento dell’appello principale.
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