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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 206/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Parente era stato ritenuto concorso nel reato di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 495 c.p.) commesso da Rosa Michele, il quale, fermato il 7/8/2015 mentre guidava senza avere mai conseguito la patente, aveva dichiarato le generalità di Parente. La Corte d'appello aveva ritenuto provato un "pregresso accordo" tra Rosa e Parente sulla fornitura di tali generalità ricavandone il concorso sulla base di quattro indizi: l'estemporaneità dell'azione di Rosa, il fatto che entrambi lavorassero per la stessa ditta di trasporti, la presentazione di Parente in caserma "a poche ore" dal controllo e l'esibizione, sempre in quell'occasione, della patente unitamente al verbale di contestazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che due degli indizi evocati dalla Corte d'appello erano labilissimi e privi di specificità e che gli altri due risultavano smentiti dagli atti (Parente si era recato alla caserma di Sala Consilina il 10/09/2015, non "a poche ore" dal 7/08/2015, e aveva esibito la patente ma non risulta l'esibizione concomitante del verbale). La motivazione della Corte territoriale non ha rispettato i parametri del giudizio indiziario di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p., non escludendo un'ipotesi alternativa plausibile (Rosa avesse agito autonomamente e informato Parente in un momento successivo). Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Norma relativa alle false dichiarazioni sulla propria identità; la Corte ha qualificato il fatto materiale come reato istantaneo consumato al momento della resa delle false informazioni (7/08/2015).

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Principi del giudizio indiziario: gli indizi devono essere certi (verificati processualmente), gravi, precisi e concordanti; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito non abbia rispettato questi requisiti e non abbia escluso ipotesi alternative plausibili.

  • Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003 (Andreotti)

    Giurisprudenza richiamata sul concorso morale nel reato: la partecipazione deve essere dimostrata con motivazione che specifichi la forma concreta dell'apporto e il rapporto di causalità con l'azione dell'autore materiale.

  • art. 180 Codice della Strada (richiamato nei fatti)

    Norma richiamata nel contesto della sanzione per mancanza temporanea dei documenti di guida; utilizzata nei fatti di polizia stradale ma non decisiva ai fini del concorso nel reato di falso.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176/2020

    Norma procedurale che disciplina la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; citata per la forma di trattazione adottata.

Massime di principio

  • Per affermare il concorso morale in un reato è necessario provare, con indizi che siano gravi, precisi e concordanti, l'esistenza di un accordo o di un contributo causale rilevante alla formazione del proposito criminoso o alla sua esecuzione.
  • Gli indizi usati per sostenere la responsabilità devono essere verificati e non contraddetti da documenti processuali: elementi fattuali smentiti dagli atti non possono sorreggere una condanna.
  • Il giudice deve esplicitare la forma concreta di partecipazione attribuita al concorrente (istigazione, determinazione, aiuto materiale, approvazione finalizzata a rimuovere ostacoli, ecc.) e collegarla causalmente all'evento criminoso.
  • Occorre sempre valutare e motivare l'esclusione di ipotesi alternative plausibili (ad es. che l'autore materiale abbia agito autonomamente e abbia poi informato il terzo), prima di ritenere definitivamente provato il concorso.
  • La differenza tra concorso nel reato e favoreggiamento personale deve essere attentamente considerata: azioni successive di copertura o collaborazione post factum possono integrare favoreggiamento anziché concorso, a seconda del momento e del tipo di contributo.
  • Errori formali o di fatto nella registrazione degli avvenimenti (es. tempi, luoghi, documenti esibiti) possono compromettere la solidità del ragionamento indiziario e giustificare l'annullamento della sentenza di merito.

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