Cassazione Civile, Sentenza n. 1017/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo all'anno 2010 in relazione a un lodo arbitrale che condannava il consorzio al pagamento di €523.317,67. La ricorrente deduceva, in particolare, che le somme oggetto del lodo fossero assoggettate a IVA e, per il principio di alternatività IVA/imposta di registro, non dovevano essere assoggettate all'imposta di registro proporzionale del 3%. In sede di appello la CTR aveva ritenuto le doglianze generiche e rigettato l'appello; la ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di norme tributarie e di diritto processuale (artt. 37 e 40 DPR n.131/1986; art. 360 c.p.c., n.3 e n.5; violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.; vizio di motivazione dell'atto impositivo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo (connessi) ritenendo che la CTR non abbia adeguatamente deciso sulla questione se le somme del lodo fossero soggette ad IVA e, conseguentemente, sull'applicabilità del principio di alternatività rispetto all'imposta di registro; ha perciò cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha dichiarato invece inammissibili il secondo e il quarto motivo. In sostanza la Cassazione ha riaperto il giudizio sulla questione sostanziale (soggettività a IVA delle somme e conseguente esclusione dall'imposta di registro proporzionale), lasciando alla CTR rimessa la valutazione nel merito.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (artt. 37 e 40)
Richiamate in relazione alla disciplina dell'imposta di registro e all'interpretazione dell'applicabilità dell'aliquota proporzionale del 3% ai pagamenti disposti da lodi arbitrali; la Corte rileva la necessità di verificare se le somme fossero assoggettate ad IVA, condizione che può escludere l'applicazione dell'imposta di registro per il principio di alternatività.
Codice di procedura civile (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5)
Fondamento dei motivi di cassazione utilizzati: il n.3 relativo alla violazione di norme su onere della prova (art. 2697 c.c.) e il n.5 relativo a motivazione e omessa pronuncia. La Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla mancata valutazione dell'alternatività IVA/registro (n.3) e ha dichiarato inammissibili altri rilievi per difetti formali rispetto ai limiti del ricorso per cassazione (n.5 in parte).
Legge 3 agosto 1990, n. 241 (art. 31) e Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7)
Richiamate dall'Agenzia in relazione a profili di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha comunque riguardato l'iter motivazionale dell'avviso di liquidazione e ribadito che l'amministrazione non può sopperire con motivazioni postume alle carenze dell'atto originario.
Codice civile (art. 2697)
Norma sull'onere della prova. La Corte ha precisato che la censura sulla violazione dell'art. 2697 è inammissibile se non emerge un'effettiva erronea attribuzione dell'onere probatorio da parte del giudice; nel caso concreto la CTR non aveva effettivamente posto a carico della ricorrente l'onere in contrasto con l'art. 2697, ma aveva ritenuto che l'Agenzia avesse adempiuto al proprio onere.
Codice di procedura civile (art. 348-ter e art. 112)
Richiamati nell'analisi dei limiti di impugnazione in cassazione (c.d. 'doppia conforme') e della necessità che il ricorso indichi in modo sufficiente le ragioni diverse tra le due decisioni; la Corte ha applicato tali principi per valutare l'ammissibilità dei motivi.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 62)
Richiamato per affermare che il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità che escludano l'applicazione delle regole ordinarie sul ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Principio di alternatività IVA/imposta di registro: se le somme a cui si riferisce un provvedimento (es. lodo arbitrale) sono assoggettate a IVA, in genere non si applica l'imposta di registro proporzionale del 3%; occorre che il giudice verifichi espressamente questa soggettività a IVA.
- Atto impositivo e motivazione: l'avviso di liquidazione deve contenere sin dall'origine motivazione chiara e determinata; eventuali lacune non possono essere sanate dall'amministrazione con motivazioni rese solo nel corso del giudizio.
- Onere della prova: la parte che pretende l'imposizione deve fornire prove idonee; il giudice può ritenere assolto l'onere dall'amministrazione, ma una errata valutazione delle prove è sindacabile in cassazione nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.
- Criteri di impugnazione in cassazione: i motivi devono essere ricondotti chiaramente alle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c.; i motivi basati su omessa pronuncia o insufficiente motivazione sono soggetti a limiti di ammissibilità, specialmente in caso di 'doppia conforme'.
- Come agire in giudizio d'appello: se si eccepisce l'applicabilità del principio di alternatività, è importante formulare espressamente e con dettagli il criterio alternativo da far applicare al giudice di primo grado, indicando le ragioni di fatto e di diritto che supportano la qualificazione come operazione soggetta a IVA.
- Effetto della cassazione: l'accoglimento limitato di motivi sostanziali può comportare la cassazione parziale e il rinvio alla stessa o diversa Corte territoriale per decidere nel merito secondo le indicazioni della Cassazione; ciò non sempre determina una decisione finale sulla pretesa tributaria ma riapre il giudizio.
- Difesa del contribuente: conservare e documentare dagli atti di causa ogni elemento probatorio che dimostri la natura IVA delle somme (fatture, contratti, natura dell'obbligazione) e contestare con precisione i parametri usati dall'Ufficio o dal primo giudice.
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