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Sentenza

Sentenza n. 180/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: a) del provvedimento del Presidente del Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele prot. n. 5098 del 28.11.2025, comunicato in pari data, che ha disposto diniego all’autorizzazione della realizzazione dell’impianto serricolo di cui all’istanza di variante (prot. 0118470/02-10-2025) avanzata al SUAP del Comune di Eboli dall’Azienda Agricola Noschese Guglielmo; b) ove occorra, del provvedimento prot. 4809 dell’11.11.2025 di comunicazione dei motivi ostativi; c) ove occorra, del Regolamento Consortile ad oggetto “Piano idraulico per il rilascio della autorizzazione del Consorzio”, ove ritenuto lesivo; d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202502145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Consorzio di Bonifica all’autorizzazione della variante per la realizzazione di un impianto serricolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore agricolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva presentato una richiesta di variante all’autorizzazione consortile del 25 ottobre 2023 relativa a un impianto serricolo. Il Consorzio, dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni della ricorrente, aveva negato l’autorizzazione sostenendo che la variante avrebbe aggiunto la particella catastale n. 557 del foglio 53, determinando una rilevante difformità rispetto all’autorizzazione originaria. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, poiché il profilo relativo all’aggiunta della particella n. 557 non era stato indicato nel preavviso di rigetto, che si fondava invece sull’assenza, nel regolamento consortile, di una disciplina delle varianti e sulla possibilità di presentare una nuova richiesta di autorizzazione per superfici minori. La ricorrente ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, in ragione della natura discrezionale del provvedimento. Con il secondo motivo è stato dedotto eccesso di potere per difetto del presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la particella n. 557 fosse già ricompresa nell’autorizzazione consortile originaria. In via subordinata, con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego per irragionevolezza, sproporzionalità, violazione dei principi di economicità e buon andamento e sviamento di potere, sostenendo che la variante fosse non essenziale, migliorativa sotto il profilo idraulico e coerente con la finalità di riduzione della criticità idraulica prevista dal regolamento consortile.

La decisione

Il ricorso è stato accolto con riferimento ai primi due motivi, con assorbimento del terzo, formulato in via subordinata. Il TAR ha rilevato che l’autorizzazione consortile originaria indicava espressamente anche la particella n. 557; pertanto, il presupposto del diniego, ossia l’asserita aggiunta della particella, era erroneo. È stata inoltre accertata la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990: il preavviso di rigetto indicava ragioni ostative diverse da quella posta a fondamento del diniego definitivo. La partecipazione procedimentale avrebbe consentito alla ricorrente di contestare tempestivamente l’erronea ricostruzione relativa alla particella n. 557. Il Consorzio non ha potuto integrare in giudizio la motivazione dell’atto mediante le proprie memorie difensive, poiché le ragioni successivamente prospettate non erano ricavabili, neppure implicitamente, dal provvedimento impugnato. Il TAR ha quindi annullato il diniego, facendo salva l’ulteriore attività dell’amministrazione. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato da parte del Consorzio, se versato.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il preavviso di rigetto deve anticipare le concrete ragioni ostative che saranno poste a fondamento del provvedimento finale; l’omessa comunicazione di uno specifico presupposto decisorio viola la partecipazione procedimentale quando avrebbe consentito al privato di contestarlo e fornire elementi contrari.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione è richiamata in relazione alla dedotta inapplicabilità al caso concreto; la sentenza non fonda tuttavia su di essa la decisione conclusiva.

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Il preavviso di rigetto deve indicare tutte le ragioni concrete che l’amministrazione intende porre a fondamento del diniego; non è sufficiente comunicare ragioni ostative diverse da quelle successivamente utilizzate nel provvedimento finale.
  • La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 è rilevante quando l’omessa comunicazione di una specifica ragione ostativa abbia impedito al privato di interloquire su un presupposto decisivo e di dimostrarne l’erroneità.
  • L’amministrazione non può integrare postumamente in giudizio la motivazione del provvedimento mediante memorie difensive, quando le nuove ragioni non siano ricavabili dagli atti del procedimento e non siano state formalizzate attraverso un autonomo provvedimento di convalida.
  • È illegittimo il diniego fondato sull’asserita modifica o aggiunta di un elemento progettuale quando tale elemento risulti già compreso nell’autorizzazione originaria: l’errore sul presupposto fattuale vizia il provvedimento.
  • L’annullamento del diniego per violazione delle regole partecipative e per erroneità del presupposto lascia salva l’ulteriore attività dell’amministrazione, che deve riesercitare il potere nel rispetto dei rilievi conformativi derivanti dalla decisione.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTitoli abilitativi edilizi
RamiProcedimento amministrativoEdilizia
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

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