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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05200/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore originario nei confronti di più garanti fideiussori. In primo grado uno dei garanti ha ottenuto la revoca del decreto per apocrifia della firma accertata con CTU grafologica, mentre gli altri sono stati condannati al pagamento, con detrazione di indennizzi assicurativi già percepiti. In appello i garanti soccombenti hanno censurato la sentenza limitatamente all'accertamento dell'autografia delle sottoscrizioni e hanno contestato la legittimazione della società cessionaria del credito subentrata ex art. 111 c.p.c. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) mancata o tardiva/problematica prova della cessione in blocco del credito, anche perché prodotta in lingua inglese senza traduzione giurata e senza adeguata documentazione pubblica; 2) violazione delle norme sull'uso della lingua italiana nel processo e inutilizzabilità dei documenti in lingua straniera; 3) omessa motivazione sulla contestazione della cessione del singolo credito e sull'"estratto conto" prodotto; 4) vizio motivazionale sul rigetto della richiesta di rinnovo della CTU grafologica e sull'accertamento delle firme. La società resistente ha eccepito anche la tardività del ricorso incidentale di alcuni ricorrenti e ha sostenuto la correttezza della decisione di merito, rilevando sia l'adeguatezza della documentazione sulla cessione sia l'assenza di specifiche critiche alla CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso incidentale di alcuni ricorrenti, ha ritenuto inammissibili i motivi del ricorso principale perché non confrontati con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, quanto al vizio motivazionale sulla CTU, ha applicato la regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Conseguentemente ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha inoltre condannato i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato per affermare la tardività dell'impugnazione incidentale proposta oltre il termine previsto dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso principale.

  • art. 334 c.p.c.

    Applicato nel senso che l'impugnazione incidentale tardiva non è utilizzabile dai condebitori solidali quando le cause sono scindibili e indipendenti.

  • art. 335 c.p.c.

    Utilizzato per la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato in relazione al subentro processuale della cessionaria del credito nel giudizio di appello.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato per affermare che le invalidità derivanti da difetto di capacità o legittimazione processuale possono essere sanate mediante regolarizzazione della costituzione in giudizio.

  • art. 345 c.p.c.

    Considerato rispetto all'ammissibilità della produzione documentale in appello a prova della legittimazione della cessionaria.

  • art. 122 c.p.c.

    Interpretato nel senso che l'obbligatorietà della lingua italiana riguarda gli atti processuali in senso proprio e non i documenti prodotti dalle parti.

  • art. 123 c.p.c.

    La nomina del traduttore è facoltativa per il giudice quando il documento è in lingua straniera, salvo specifiche contestazioni non superate da traduzione idonea.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti non pertinenti o non autosufficienti.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Richiamato per il vizio di motivazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per la regola della doppia conforme.

  • art. 366 c.p.c., n. 4

    Usato per dichiarare inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366 c.p.c., n. 6

    Richiamato per il difetto di autosufficienza del ricorso in relazione alla dedotta contestazione dei documenti non tradotti.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    Applicato per escludere il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, in mancanza di indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 96 c.p.c., comma 3

    Usato per condannare i ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei giudizi di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre contestazioni già svolte senza censurare l'effettiva base argomentativa della decisione.
  • L'impugnazione incidentale tardiva non è esperibile, nel caso di coobbligati solidali coinvolti in cause scindibili e indipendenti, oltre i termini previsti dall'art. 333 c.p.c.; il meccanismo dell'art. 334 c.p.c. opera solo nei casi tipizzati dalla norma.
  • La produzione documentale in appello può essere idonea a dimostrare il subentro della cessionaria nel credito, e il difetto di legittimazione processuale è sanabile ex art. 182 c.p.c. senza che le preclusioni processuali operino automaticamente in presenza di regolarizzazione tempestiva.
  • L'obbligo di usare la lingua italiana nel processo civile riguarda gli atti processuali in senso proprio e non i documenti di parte; per i documenti in lingua straniera il giudice può nominare un traduttore, ma non è tenuto a farlo in assenza di specifiche contestazioni decisive.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello.
  • Il motivo fondato su critica alla CTU richiede specifiche contestazioni tecniche e, in sede di legittimità, non può superare il filtro dell'art. 348-ter c.p.c. se la sentenza impugnata è di conferma integrale della decisione di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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