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Sentenza

Sentenza n. 7490/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 856/2024.

Giustizia amministrativa202405632

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale n. 109/23 di definizione favorevole dell’accertamento di conformità, con sanzione pecuniaria, relativo all’installazione di un cancello in ferro per l’accesso al porticato condominiale, e diniego di esercizio dell’autotutela sulla SCIA presentata il 12 maggio 2023; in appello, sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, n. 856/2024, che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune e beneficiari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza del TAR e gli atti comunali deducendo travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 22 e 37 d.P.R. 380/2001 e degli artt. 3 e 21-nonies l. 241/1990, nonché eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che gli elementi valorizzati dall’Amministrazione non dimostrassero la proprietà esclusiva del portico in capo ai beneficiari e non fossero quindi idonei a fondarne la legittimazione a ottenere il titolo edilizio. Ha contestato il rilievo dell’ordinanza possessoria del Tribunale di Salerno n. 8122/2022, considerandola interinale e non decisiva, e ha censurato il mancato esercizio dell’autotutela sulla SCIA del 12 maggio 2023.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, esaminando congiuntamente le censure per la loro connessione. Ha ritenuto sufficiente, ai fini della verifica comunale della legittimazione dei richiedenti, la documentazione costituita dall’ordinanza possessoria e dall’atto notarile dell’11 dicembre 2018: quest’ultimo indicava l’accesso dalla Piazza Campione per l’appartamento di uno dei beneficiari e disciplinava l’uso dell’area esterna e gli accessi alle unità immobiliari. La verifica richiesta al Comune deve essere ragionevole e basata sui dati disponibili; in presenza di contestazioni occorrono le necessarie indagini, ma l’Amministrazione non è tenuta a svolgere un complesso accertamento civilistico della proprietà, riservato al giudice civile. Le censure di travisamento, difetto di istruttoria e motivazione e violazione delle norme edilizie sono state pertanto ritenute infondate. È stata inoltre respinta la censura relativa all’autotutela: non sussiste obbligo di provvedere su richieste di autotutela concernenti atti divenuti inoppugnabili, poiché ciò eluderebbe i termini decadenziali di impugnazione. La sentenza del TAR è rimasta ferma. L’appellante è stato condannato alle spese, liquidate in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte appellata; per i due controinteressati il pagamento è disposto in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    Ai sensi dell’art. 11, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire può essere rilasciato non solo al proprietario dell’immobile, ma a chiunque abbia titolo per richiederlo.

    Il titolo edilizio può essere richiesto da chi dimostri una relazione giuridicamente qualificata con il bene, anche obbligatoria se accompagnata dal consenso del proprietario; il Comune deve compiere una verifica ragionevole del titolo senza risolvere controversie civilistiche sulla proprietà.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'Amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere sulle richieste di esercizio del potere di autotutela verso atti divenuti inoppugnabili giacché, diversamente opinando, si eluderebbe l'onere legale di impugnazione nei termini decadenziali posti dalla legge a tutela della stabilità dell'assetto degli interessi pubblici sottesi al concreto esercizio della funzione pubblica.

    L’istanza del privato non impone all’Amministrazione di esercitare o attivare l’autotutela su un atto ormai inoppugnabile, perché ammettere un obbligo di provvedere consentirebbe di aggirare i termini decadenziali per l’impugnazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    All’udienza di smaltimento del 16.9.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.

    La disposizione è richiamata per lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; la sentenza non ne formula un’interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Il titolo per richiedere un permesso di costruire non è riservato al proprietario: può fondarsi su qualsiasi relazione giuridicamente qualificata con il bene, reale oppure obbligatoria, purché, in quest’ultimo caso, vi sia il consenso del proprietario.
  • Quando sono contestati la legittimazione del richiedente un titolo edilizio e il suo rapporto con l’immobile, il Comune deve svolgere le indagini istruttorie necessarie secondo ragionevolezza e sulla base dei dati di comune esperienza, ma non deve accertare in modo complesso e definitivo la proprietà o risolvere controversie civilistiche, riservate al giudice civile.
  • Un’ordinanza possessoria e un atto di compravendita che contengano elementi idonei a documentare il rapporto del richiedente con il bene possono essere sufficienti a fondare la verifica amministrativa della legittimazione, senza che sia imposto al Comune un esame articolato di tutti gli atti negoziali controversi.
  • L’Amministrazione non ha obbligo di provvedere su una richiesta di autotutela relativa ad atti divenuti inoppugnabili, poiché un simile obbligo consentirebbe di eludere i termini decadenziali previsti per l’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaTermini del procedimento

Testo integrale

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