Sentenza n. 4196/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto avente rf CAT -OMISSIS- Div. P.A.S. e prot n. -OMISSIS- del 16.5.2026 emesso dal Questore della provincia di -OMISSIS- e notificato in data 1.6.2026, di rigetto dell’istanza di rinnovo di porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente in data 4.8.2025; - e di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Questore di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare della licenza dal 1990, aveva chiesto il rinnovo del porto di fucile per uso caccia. Nel corso dell'istruttoria la Questura aveva valorizzato una denuncia per furto aggravato di energia elettrica, relativo alla manomissione del contatore e a prelievi irregolari protrattisi dal 2015 al 2021. Il procedimento penale si era concluso con sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter c.p., dopo il pagamento di circa 4.500 euro al fornitore. A seguito del preavviso di rigetto, il ricorrente aveva dedotto di non avere personalmente manomesso il contatore, evidenziato l'accessibilità dell'area ad altre persone, documentato lo stato dei luoghi, richiamato la pluridecennale titolarità del porto d'armi senza episodi di abuso e prodotto la prova dell'integrale pagamento. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che la Questura non avesse esaminato le osservazioni e la documentazione presentate né spiegato perché il fatto fosse sintomatico di carenza di buona condotta e affidabilità nell'uso delle armi. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 162-ter c.p. e l'eccesso di potere per travisamento della sentenza penale, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza e violazione della proporzionalità, contestando l'automatica equiparazione dell'estinzione del reato all'accertamento della responsabilità personale e della condotta antigiuridica. L'Amministrazione ha difeso l'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, la natura preventiva e prognostica del giudizio di affidabilità e la possibilità di valorizzare fatti non connessi all'uso delle armi.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti. Ha ritenuto che il diniego non fosse fondato sulla sola esistenza del procedimento penale, ma su una valutazione autonoma della vicenda storica concernente la manomissione del contatore, la flessione dei consumi e il pagamento della somma dovuta. In materia di porto e detenzione di armi l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, esercitata in funzione cautelare e preventiva della pubblica incolumità; il giudizio negativo può essere fondato anche su fatti non connessi all'uso delle armi e non necessariamente definiti da una condanna penale, purché significativi ai fini della buona condotta e dell'affidabilità. L'estinzione del reato per condotte riparatorie non elimina il fatto storico, che può essere autonomamente apprezzato dall'amministrazione secondo il criterio del più probabile che non. Nel caso concreto, dagli elementi disponibili la Questura poteva ragionevolmente desumere il venir meno della buona condotta. Non è stata ritenuta decisiva l'estraneità del fatto all'uso delle armi, poiché la buona condotta riguarda il rispetto generale delle regole della convivenza civile. La precedente e prolungata titolarità del porto d'armi, anche in assenza di episodi di abuso, non crea un'aspettativa al rinnovo e non impedisce una diversa valutazione attuale in presenza di fatti sopravvenuti. Il ricorso è stato quindi respinto con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 43, ultimo comma, TULPS
la licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta e non dà affidamento di non abusare delle armi
La disposizione consente di negare o rifiutare il rilascio o il rinnovo quando manchino la buona condotta o l'affidabilità circa il non abuso delle armi.
art. 11 TULPS
possono "essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta"
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate anche per carenza del requisito generale della buona condotta.
art. 39 TULPS
Concorre a delineare il potere dell'autorità di pubblica sicurezza di prevenire l'abuso delle armi.
art. 162-ter c.p.
L'estinzione del reato per condotte riparatorie non elimina, sul piano storico, la condotta oggetto di contestazione, che può essere autonomamente valutata dall'autorità amministrativa.
artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990
Sono stati invocati dal ricorrente con riferimento all'obbligo di motivazione, alla partecipazione procedimentale e all'esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; il TAR ha escluso la sussistenza dei relativi vizi.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo la discussione della domanda cautelare e l'avviso alle parti.
art. 699 c.p.
È richiamato quale disposizione espressiva del generale divieto di circolare armati, rispetto al quale il porto d'armi costituisce un'eccezione.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
È richiamato insieme all'art. 699 c.p. per fondare la natura eccezionale delle autorizzazioni al porto e alla detenzione di armi.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo del porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, ma di un'autorizzazione eccezionale rispetto al generale divieto di circolare armati; l'autorità di pubblica sicurezza dispone pertanto di ampia discrezionalità preventiva e cautelare nella valutazione della buona condotta e dell'affidabilità del richiedente.
- Il giudizio di affidabilità ai fini del porto d'armi può fondarsi anche su fatti non direttamente connessi all'uso delle armi e non richiede necessariamente una condanna penale, purché tali fatti siano concretamente significativi rispetto alla buona condotta o al rischio di abuso.
- L'estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter c.p. non cancella il fatto storico sottostante: l'autorità amministrativa può valutarlo autonomamente, senza attribuire automaticamente alla sentenza penale un accertamento di responsabilità diverso da quello in essa contenuto.
- La buona condotta richiesta per il porto d'armi ha un contenuto più ampio del solo non abuso delle armi e riguarda l'adesione ai fondamentali precetti della convivenza civile; pertanto, anche una condotta patrimoniale estranea all'impiego delle armi può incidere sul requisito.
- La precedente titolarità, anche pluridecennale, di un porto d'armi e i precedenti rinnovi favorevoli non fanno sorgere un'aspettativa al rinnovo: ogni istanza deve essere valutata in rapporto alla situazione attuale del richiedente e ai fatti sopravvenuti.
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