Sentenza n. 603/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del verbale della riunione del Consiglio di Classe straordinario della classe-OMISSIS- dell'ITTS “-OMISSIS-” di -OMISSIS- del 6.11.2023, prot. -OMISSIS- del 08.11.2023; - del verbale di riunione del Consiglio di Classe straordinario della classe -OMISSIS- dell'ITTS “-OMISSIS-” di -OMISSIS- del 14.11.2023, prot. -OMISSIS- del 20.11.2023, che ha irrogato allo studente figlio dell'odierna ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per giorni 5 senza obbligo di frequenza e - della comunicazione prot. -OMISSIS- del 17.11.2023, contenente la notifica dell'irrogazione della sanzione all'alunno incolpato; - nonché, del verbale dell'Organo di Garanzia di Istituto ITTS “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 12.12.2023, notificato a mezzo pec in pari data, e di ogni atto presupposto, inerente, con-seguente o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni per cinque giorni senza obbligo di frequenza, unitamente agli atti del procedimento disciplinare e alla decisione dell'Organo di garanzia
Esito
Favorevole al resistente (istituto scolastico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'istituto scolastico gli ha irrogato la sospensione per cinque giorni, contestandone anzitutto la tardività, poiché la deliberazione sarebbe stata adottata dopo lo svolgimento della fase di contraddittorio, in violazione del regolamento disciplinare d'istituto. Ha inoltre dedotto l'invalidità o l'inesistenza degli atti del procedimento per la mancata trascrizione integrale delle dichiarazioni rese nei colloqui, per l'assenza della sottoscrizione del presidente nei verbali del consiglio di classe e per l'anteriorità del protocollo della comunicazione di irrogazione rispetto a quello del verbale deliberativo. Infine, ha lamentato il mancato esame della documentazione difensiva, la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione, l'erronea qualificazione della condotta come aggressione anziché come reazione difensiva, il mancato rilievo delle condizioni personali e di salute dello studente e l'illegittima applicazione della recidiva, in assenza di precedenti sanzioni disciplinari individuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il periodo di sospensione si era già integralmente esaurito prima della proposizione del ricorso e che lo studente aveva comunque superato l'anno scolastico 2023/24 ed era stato ammesso a quello successivo, senza subire un pregiudizio concreto nella propria carriera scolastica. Il ricorrente non aveva inoltre dedotto, nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a., un interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. Quanto alla dedotta tardività, ha considerato che l'amministrazione aveva invalidato la fase procedimentale iniziale e ne aveva disposto la ripetizione, con conclusione il 14 novembre 2023; tenuto conto dell'attività istruttoria necessaria, non risultava una violazione dei tempi regolamentari idonea a inficiare la sanzione. Quanto alle irregolarità dei verbali, il TAR ha affermato che la deliberazione collegiale si perfeziona con la manifestazione di volontà dei componenti e non con la successiva approvazione del verbale; la sottoscrizione del solo segretario è stata quindi ritenuta sufficiente a esteriorizzare la volontà del consiglio di classe. È stata altresì ritenuta irrilevante l'eventuale anomalia del numero di protocollo della comunicazione. Nel merito della condotta, il Collegio ha ritenuto che la documentazione difensiva avrebbe dovuto essere prodotta nel procedimento e che non erano chiare le ragioni di privacy che ne avrebbero impedito la produzione. La condotta dello studente, anche se asseritamente difensiva, è stata giudicata grave e censurabile, sicché la sospensione non è apparsa sproporzionata; le condizioni personali non sono state ritenute idonee a giustificare il comportamento. Il riferimento a un precedente episodio litigioso non è stato qualificato come recidiva tecnica, non risultando una precedente sanzione individuale, ma come argomento rafforzativo di una motivazione già autonomamente sufficiente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Il ricorrente deve dedurre nei termini processuali l'eventuale interesse alla pronuncia di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori; in mancanza, l'esaurimento degli effetti lesivi determina la sopravvenuta carenza di interesse.
artt. 3 e 5 del Regolamento disciplinare d'istituto
Sono richiamati quali disposizioni relative ai principi di gradualità e proporzionalità della sanzione e alla considerazione delle condizioni personali dell'alunno; nel caso concreto il TAR ha ritenuto rispettati tali parametri.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi dei minori e degli altri soggetti tutelati in caso di riproduzione o diffusione della sentenza.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare i minori e gli altri interessati.
Massime di principio
- Quando una sanzione disciplinare scolastica ha esaurito i propri effetti prima della proposizione del ricorso e non ha prodotto conseguenze concrete sulla carriera scolastica dell'alunno, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente deduca tempestivamente un interesse alla pronuncia di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori.
- La deliberazione di un organo collegiale si perfeziona con la manifestazione della volontà dei suoi componenti; la successiva redazione o approvazione del verbale ha funzione documentale e non costitutiva. Pertanto, eventuali ritardi o irregolarità nell'approvazione del verbale non incidono, di regola, sull'esistenza della deliberazione già assunta.
- La sottoscrizione del verbale da parte del solo segretario può essere sufficiente a esteriorizzare la volontà già espressa dal consiglio di classe, quando l'irregolarità formale non incida sulla ricostruzione della deliberazione collegiale.
- La sospensione scolastica non è sproporzionata quando la condotta accertata consiste in comportamenti violenti idonei a porre in pericolo l'incolumità di un compagno e risulta autonomamente grave, anche se l'alunno la qualifica come reazione difensiva e invoca proprie condizioni personali.
- Il richiamo a un precedente episodio litigioso non costituisce recidiva tecnica in assenza di una precedente sanzione disciplinare individuale, ma può operare come elemento rafforzativo della motivazione, se la sanzione è già adeguatamente giustificata dalla condotta oggetto del procedimento.
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