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Sentenza

Sentenza n. 7655/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202407200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TRGA, Sezione autonoma di Bolzano, n. 152/2024, che aveva annullato le deliberazioni comunali di approvazione del piano di attuazione della zona residenziale C1 “Brunnenwiese”

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio confinante)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari della particella interessata dal piano hanno appellato la sentenza che aveva accolto il ricorso del condominio confinante e di alcuni proprietari contro il piano attuativo approvato dal Comune di Parcines. Con il primo motivo hanno dedotto violazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), e dell’art. 64 c.p.a., dell’art. 2729 c.c., dell’art. 1032 c.c., dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 e delle norme tecniche del PUC: il condominio non avrebbe dimostrato un pregiudizio concreto e attuale, perché il piano non costituirebbe una servitù, consentirebbe arretramenti e gli effetti lamentati deriverebbero dalla precedente variante urbanistica, mentre la verifica delle distanze e delle pareti finestrate sarebbe rinviata ai titoli edilizi. Hanno inoltre contestato la qualificazione del muro confinante come costruzione rilevante, sostenendo che non fosse provata la presenza di un terrapieno artificiale e che, comunque, la distanza di 5-6 metri rispettasse la disciplina locale per i muri di sostegno. Con il secondo motivo hanno contestato l’annullamento per difetto di motivazione: il muro non sarebbe riconducibile alla disciplina delle costruzioni soggette alle distanze ordinarie, non vi sarebbe stata alcuna deroga e la pianificazione avrebbe comunque motivato in modo sufficiente la distribuzione dei volumi e delle distanze. Hanno altresì eccepito la nullità o inutilizzabilità della verificazione per violazione del contraddittorio. Nel corso del giudizio è stata disposta una verificazione tecnica sulla funzione del muro e sulla natura del terrapieno.

La decisione

L’appello è respinto. Il primo motivo è infondato: il piano attuativo, per il suo contenuto planovolumetrico dettagliato, individua già localizzazione, sagome, volumi, altezze e distanze degli edifici e conforma puntualmente lo ius aedificandi. La lesione prospettata dal confinante è quindi attuale e direttamente riferibile al piano, senza che sia necessario attendere il rilascio dei permessi di costruire; la censura sulle distanze doveva essere proposta contro il piano. Il giudice esclude che il TRGA abbia configurato una servitù in senso tecnico e rileva che il pregiudizio è stato desunto da risultanze documentali, comprese quelle prodotte dagli stessi appellanti. È respinta anche l’eccezione relativa alla verificazione: essa è uno strumento istruttorio distinto dalla CTU e il contraddittorio è stato garantito mediante convocazione, partecipazione con consulenti tecnici e possibilità di formulare osservazioni; gli appellanti non hanno specificato quali apporti siano stati loro preclusi. Nel merito, la verificazione ha accertato che il muro sul confine è distinto dal muro interrato del garage e sostiene un terrapieno artificiale realizzato per creare giardini pianeggianti; è pertanto una costruzione rilevante ai fini delle distanze. Le ipotesi alternative formulate dal consulente di parte sono congetturali e prive di riscontri oggettivi. Anche il secondo motivo è infondato: la disciplina derogatoria locale per i meri muri di sostegno non è automaticamente applicabile al manufatto accertato; il Comune doveva spiegare perché il muro non fosse stato considerato nel calcolo delle distanze e, se del caso, motivare le ragioni urbanistiche della deroga. La possibilità astratta di prevedere distanze inferiori in un piano attuativo non elimina l’obbligo di ponderazione e di motivazione. La natura dettagliata e immediatamente conformativa del piano esclude inoltre che basti la motivazione generale propria degli strumenti urbanistici generali. Le ragioni ricostruite dagli appellanti sulla base degli elaborati di piano non possono integrare postumamente la motivazione mancante. Spese di lite compensate; spese della verificazione definitivamente a carico degli appellanti. Nulla per il Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il primo motivo è infondato, poiché muove da un presupposto erroneo e considera il piano di attuazione impugnato come un generico strumento urbanistico di pianificazione, mentre nel caso concreto si è in presenza di un piano attuativo estremamente dettagliato e conformativo, che ha già definito in modo puntuale localizzazione, sagoma, volumi, altezze e distanze dei futuri edifici (cfr. allegati 1-25 degli odierni appellanti nel fascicolo di primo grado).

    L’interesse a impugnare sussiste quando il piano attuativo dettagliato conforma puntualmente l’edificazione e determina già la lesione dedotta; non occorre attendere i successivi titoli edilizi.

  • art. 64 c.p.a.

    Pertanto il TRGA non ha supplito a carenze probatorie mediante presunzioni arbitrarie, bensì ha tratto il proprio convincimento da un complesso coerente di risultanze documentali, comprese quelle provenienti dalla stessa parte oggi appellante.

    La valutazione dei fatti può fondarsi su un insieme coerente di risultanze documentali, anche provenienti dalla parte che contesta l’accertamento; nel caso concreto non vi è stata un’indebita supplenza a carenze probatorie.

  • art. 2729 c.c.

    Pertanto il TRGA non ha supplito a carenze probatorie mediante presunzioni arbitrarie, bensì ha tratto il proprio convincimento da un complesso coerente di risultanze documentali, comprese quelle provenienti dalla stessa parte oggi appellante.

    La decisione non si basa su presunzioni isolate o arbitrarie, ma su un insieme convergente di documenti e accertamenti tecnici idoneo a sostenere la ricostruzione della natura artificiale del terrapieno.

  • art. 9 D.M. n. 1444/1968

    Risulta quindi corretta l’affermazione del TRGA laddove qualificava tale manufatto come costruzione in senso tecnico-giuridico rilevante ai fini dell’applicazione delle distanze legali di cui all’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 e delle corrispondenti disposizioni urbanistiche comunali.

    Il muro che sostiene un terrapieno artificiale, accertato come manufatto autonomo e distinto dal muro interrato del garage, costituisce una costruzione rilevante ai fini delle distanze legali.

  • art. 57, comma 6, l.p. n. 9/2018

    Come correttamente evidenziato dal T.R.G.A., la deroga richiede una ponderazione degli interessi coinvolti e la relativa esternazione motivazionale;

    La facoltà di prevedere in un piano attuativo distanze inferiori a quelle ordinarie non esonera l’amministrazione dal ponderare gli interessi coinvolti e dal rendere esplicite le ragioni urbanistiche della deroga.

  • art. 1 NTA del PUC di Parcines

    Il muro in questione non svolge esclusivamente una funzione di sostegno del terreno, ma costituisce anche il contenimento e il muro perimetrale dell’autorimessa interrata del Condominio. Pertanto non è riconducibile sic et simpliciter alla categoria dei meri muri di sostegno disciplinati dalla norma derogatoria.

    La disciplina locale derogatoria prevista per i meri muri di sostegno non si applica automaticamente a un manufatto che, per caratteristiche e funzione accertate, non è riconducibile a tale categoria.

  • art. 18 l.p. n. 9/2018

    Non è presente nel testo un passaggio in cui la disposizione sia applicata o interpretata dal Collegio.

    La norma è indicata tra quelle invocate dagli appellanti, ma la sentenza non ne ricava una regola decisoria specifica.

Massime di principio

  • Quando un piano attuativo planovolumetrico determina puntualmente localizzazione, sagoma, volumi, altezze e distanze dei futuri edifici, esso conforma immediatamente lo ius aedificandi; il pregiudizio derivante dalla previsione di edificazioni a distanza inferiore a quella legale può quindi essere attuale e direttamente imputabile al piano, senza attendere il rilascio dei titoli edilizi.
  • Un muro destinato a sostenere un terrapieno artificiale costituisce una costruzione rilevante ai fini delle distanze legali, se la sua funzione e la natura artificiale del riporto risultano accertate sulla base di verificazione e documentazione coerenti.
  • La verificazione disposta dal giudice amministrativo è uno strumento istruttorio distinto dalla consulenza tecnica d’ufficio; le formalità della CTU non si applicano automaticamente e il contraddittorio è rispettato quando le parti sono informate delle operazioni e possono parteciparvi, anche con consulenti, formulare osservazioni e rappresentare le proprie valutazioni tecniche.
  • La previsione normativa che consente a un piano attuativo di stabilire distanze inferiori a quelle ordinarie non esonera l’amministrazione dall’esplicitare le ragioni urbanistiche della scelta e dal ponderare gli interessi coinvolti, specialmente quando il piano incide in modo puntuale e immediato sulle facoltà proprietarie dei confinanti.
  • La motivazione mancante del provvedimento non può essere integrata in giudizio ricostruendo ex post, sulla base degli elaborati di piano, le ragioni per cui un manufatto controverso sia stato escluso dal calcolo delle distanze o per cui sia stata adottata una deroga.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniDistanze, altezze e volumiLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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