Ordinanza n. 953/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto prefettizio prot. n.-OMISSIS- recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 r.d. 773/1931
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il decreto prefettizio che gli vieta la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il ricorrente ha lamentato il pregiudizio derivante dall'impossibilità di svolgere attività lecite che presuppongono la detenzione di armi.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata. Il TAR ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'esigenza di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, considerando il pericolo di degenerazione di situazioni conflittuali tra vicini. Il provvedimento impugnato dava atto che il destinatario aveva preso parte alla lite descritta, sicché è stata ritenuta inopportuna la disponibilità di armi da sparo da parte dei protagonisti di tali conflitti, anche se non si era già verificato un uso improprio delle armi. È stato inoltre rilevato il difetto di dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile: la provvisoria inibizione incideva soltanto sulla possibilità di svolgere attività lecite presupponenti la detenzione di armi e non appariva eccessivamente pregiudizievole nelle more della decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione delle motivazioni della decisione, essenzialmente fondate sull'assenza del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931
divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Il potere prefettizio di vietare la detenzione è stato valutato in funzione preventiva della tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, anche in assenza di un uso improprio delle armi già verificatosi.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; l'ordinanza ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare contro un divieto prefettizio di detenzione di armi, l'esigenza di tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica può prevalere sull'interesse individuale alla disponibilità delle armi quando il destinatario risulti coinvolto in conflitti interpersonali potenzialmente degenerabili, anche se non sia già avvenuto un uso improprio delle armi.
- Ai fini della concessione della tutela cautelare, la mera impossibilità di svolgere attività lecite che presuppongono la detenzione di armi non dimostra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile, se l'incidenza della misura appare provvisoria e non eccessivamente pregiudizievole nelle more della decisione di merito.
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