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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39986/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato per vizi di motivazione e violazioni di legge (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, c.p.p.). Contestazioni principali: 1) la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere integrata la condizione di procedibilità (querela) poiché il verbale verbalizzante la querela non conterrebbe una esplicita richiesta di punizione del responsabile; 2) la Corte avrebbe erroneamente escluso che la querela si fosse implicitamente revocata per effetto dell'irreperibilità della persona offesa antecedente all'esercizio dell'azione penale, e avrebbe comunque utilizzato, ai fini della condanna, dichiarazioni predibattimentali della persona offesa (acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.), nonostante la stessa si fosse volontariamente sottratta al contraddittorio; tali utilizzazioni sarebbero in contrasto con l'art. 6 CEDU e con le norme interne (artt. 512 bis, 526 co. 1-bis e 495 co. 2 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali della decisione: il primo motivo è aspecifico e non si confronta con la motivazione d'appello che aveva spiegato come il testo e l'intestazione della querela manifestassero la volontà di punizione; la giurisprudenza e la riforma normativa (d.lgs. 10/10/2022, in vigore dal 30/12/2022) prevedono la figura della remissione tacita della querela per mancata comparizione del querelante se previamente avvertito, ma nel caso di specie la persona offesa è risultata irreperibile senza essere stata avvisata e quindi non sussiste prova di una scelta volontaria di sottrarsi al processo. Sulla utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'inutilizzabilità scatta solo quando risulti che il soggetto, avendone conoscenza della convocazione, abbia liberamente scelto di non presentarsi; l'irresponsabilità/irreperibilità senza prova della conoscenza della citazione non basta a escludere l'utilizzabilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso era fondato su lett. b, c ed e (vizi di motivazione e violazioni penal/proc.).

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Regola l'acquisizione in dibattimento delle dichiarazioni rese a PG; la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali in assenza di prova che la persona offesa si fosse volontariamente sottratta al contraddittorio.

  • art. 512-bis cod. proc. pen.

    Norma concernente limiti e modalità dell'utilizzo delle dichiarazioni rese a PG; il ricorrente ne aveva dedotto la violazione, ma la Corte ha ritenuto che le condizioni di inutilizzabilità non fossero dimostrate.

  • art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce che la colpevolezza non può essere provata con dichiarazioni di chi si è volontariamente sottratto all'esame; la Corte ha interpretato la norma richiedendo la prova che il soggetto avesse avuto conoscenza della convocazione e abbia liberamente scelto di non comparire.

  • art. 495, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulle prove dichiarative e limiti; invocata dal ricorrente come violata ma la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti di inutilizzabilità.

  • art. 152 cod. pen.

    Regola la remissione extraprocessuale tacita della querela (fatti incompatibili con la volontà di persistere); la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso non fossero presenti tali fatti.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, art. 1, comma 1, lett. h) (novella)

    quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone

    La novella ha introdotto e formalizzato una forma di remissione processuale tacita per la mancata comparizione del querelante-testimone, recependo prassi volta a deflazionare processi; tuttavia richiede che il mancato apprezzamento derivi da una scelta o mancata giustificazione adeguata.

  • art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Introdotto coordinamento che limita l'accompagnamento coattivo del testimone quando la mancata comparizione integri remissione tacita della querela; citato dalla Corte per inquadrare la riforma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e, in caso di profili di colpa nel ricorso inammissibile, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione e disposto il versamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali rese alla polizia giudiziaria possono essere utilizzate in dibattimento a meno che non emerga che la persona che le ha rese si sia "volontariamente" sottratta al contraddittorio avendo consapevolezza della convocazione.
  • L'irreperibilità del querelante, da sola, non prova la sua volontaria sottrazione: è necessario dimostrare che avesse conoscenza della convocazione o che la mancata comparizione sia riconducibile a una sua scelta non coartata.
  • La remissione tacita della querela richiede elementi che rendano incompatibile la volontà di persistere nella querela (es. mancata comparizione dopo avvertimento); senza avvertimento o prova di scelta volontaria la remissione tacita non è configurabile.
  • Le novità normative (d.lgs. 10/10/2022) hanno formalizzato e ampliato la nozione di remissione tacita per la mancata comparizione del querelante-testimone, ma l'applicazione richiede il rispetto delle condizioni procedurali e della prova della scelta del querelante.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata: l'aspecificità o la mancata analisi della motivazione di merito determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Presentare ricorsi privi di fondamento o non adeguatamente motivati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione.

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