Sentenza n. 230/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'Ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 3910/2024 pubblicata il 28.05.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 24234/2023, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli (Carta Elettronica del docente).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Napoli, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il loro diritto a beneficiare del contributo annuo di euro 500,00 previsto per la carta elettronica del docente, per complessivi euro 1.000,00 ciascuna, riferiti agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero, nonostante il giudicato, non aveva dimostrato di avere adempiuto all'obbligo di attribuire i buoni elettronici e di corrispondere le spese processuali liquidate nel giudizio presupposto. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la condanna dell'amministrazione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'azione era tempestiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e non risultava provato l'adempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della prova dell'adempimento. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia. Il commissario dovrà adottare tutti gli atti contabili necessari, compresi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'insufficienza dei fondi di bilancio o della cassa non costituisce causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le regole processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale alla quale appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando il giudicato impone a una pubblica amministrazione uno specifico obbligo di conformazione.
- Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, è sufficiente che sia comprovato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata; in assenza di prova dell'adempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine assegnato.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima giustificazione per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione e attribuendogli i poteri necessari per l'integrale esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 56/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 57/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 58/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 59/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 77/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 78/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →