Sentenza n. 1904/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulla stipula della convenzione di lottizzazione relativa a un piano approvato con deliberazione consiliare
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida del 15 settembre 2025, volta a ottenere la stipula della convenzione di lottizzazione relativa a un piano approvato nel 2010 insieme al relativo schema di convenzione. Ha dedotto che l’approvazione del piano e dello schema avesse fatto sorgere un obbligo vincolato del Comune di procedere alla stipula, quale atto attuativo e condizione di efficacia del piano, senza ulteriori margini di discrezionalità. Ha inoltre chiesto l’assegnazione di un termine per provvedere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la corresponsione dell’indennizzo da ritardo. La ricorrente ha richiamato anche la precedente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 737 del 23 luglio 2021, che aveva annullato gli atti comunali di sospensione e accertato l’insussistenza di impedimenti giuridici all’attuazione del piano. Quanto all’indennizzo, ha sostenuto che il ritardo, protrattosi per anni, integrasse una violazione dell’obbligo di concludere il procedimento e che l’indennizzo potesse essere liquidato anche equitativamente.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il Collegio ha ritenuto sussistente il silenzio-inadempimento, poiché il Comune, dopo aver approvato il piano di lottizzazione e lo schema di convenzione, era tenuto a procedere alla stipula, salvo che avesse previamente rivalutato i presupposti dell’approvazione attraverso un provvedimento dell’organo competente, eventualmente mediante revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990 o variante urbanistica. La stipula della convenzione è stata qualificata come fase necessaria di integrazione dell’efficacia del piano e non come libera attività negoziale. Il Comune è stato quindi condannato a provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, individuato nel direttore generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di 90 giorni. È stata invece respinta la domanda di indennizzo da ritardo, perché la ricorrente non aveva dimostrato di aver tempestivamente attivato il potere sostitutivo entro il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine procedimentale, condizione ritenuta necessaria per ottenere l’indennizzo da mero ritardo. Le spese sono state compensate per metà e poste per la restante metà a carico del Comune, liquidata in 750 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
L’obbligo di concludere il procedimento rileva ai fini della tutela contro il silenzio dell’amministrazione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il Comune, qualora tra l’approvazione del piano e la stipula siano venuti meno i presupposti originari, può rivalutare la situazione mediante revoca dell’approvazione, adottata dall’organo competente, anziché limitarsi a rifiutare la stipula.
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio è esperibile quando l’amministrazione ometta di concludere un procedimento o di evadere un’istanza volta a sollecitare l’esercizio di pubblici poteri, anche se l’attività richiesta ha contenuto vincolato.
art. 117 c.p.a.
Il giudice può accertare l’illegittimità del silenzio, ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 28, comma 2, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98
L’indennizzo da mero ritardo presuppone l’attivazione tempestiva del potere sostitutivo entro venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
La Segreteria deve trasmettere la sentenza agli organi competenti per gli adempimenti previsti dopo il passaggio in giudicato.
Massime di principio
- Dopo l’approvazione di un piano di lottizzazione e del relativo schema di convenzione, la stipula della convenzione costituisce, di regola, un’attività necessaria e vincolata del Comune, poiché l’amministrazione ha già esercitato il proprio potere discrezionale con l’approvazione del piano.
- La convenzione di lottizzazione e la sua registrazione possono costituire una fase procedimentale di integrazione dell’efficacia del piano; pertanto, l’inerzia dell’amministrazione sulla stipula può essere contestata mediante l’azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.
- L’approvazione del piano non impedisce al Comune di verificare, fino al momento della stipula, la permanenza dei presupposti originari; tuttavia, il rifiuto della stipula non può consistere in un mero diniego, ma richiede il coinvolgimento dell’organo competente per valutare l’eventuale revoca dell’approvazione o l’adozione di una variante.
- L’indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento è subordinato all’attivazione del potere sostitutivo entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine procedimentale; in mancanza, la domanda indennitaria non può essere accolta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →