Sentenza n. 11317/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per asserita pendenza di un procedimento penale e insufficienza reddituale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero, dopo il preavviso di diniego, aveva respinto l'istanza ritenendo ostativa una notizia di reato per occupazione abusiva di edifici, nonché, inizialmente, l'insufficienza del reddito. Quest'ultimo profilo era stato superato dalle osservazioni della richiedente, che aveva dimostrato la disponibilità di adeguati mezzi economici e il regolare adempimento degli obblighi fiscali. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione, evidenziando che il procedimento penale era stato definito, prima dell'adozione del diniego, con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituiva reato. La sentenza era stata trasmessa al Ministero anteriormente al decreto impugnato, ma non era stata menzionata né considerata nella motivazione. La ricorrente ha inoltre sostenuto che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare complessivamente la sua condotta e il livello di integrazione economica e sociale nel territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. La concessione della cittadinanza per residenza non costituisce un diritto automatico, ma presuppone una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione del richiedente e della sua capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale. Tale discrezionalità resta tuttavia soggetta al controllo di legittimità, che comprende la verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità e attualità dei fatti posti a fondamento della decisione e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso concreto, il diniego era fondato esclusivamente sul procedimento penale, indicato come pendente, sebbene fosse già intervenuta una sentenza di assoluzione anteriormente all'adozione dell'atto e tale sentenza fosse stata trasmessa al Ministero. L'omessa acquisizione o considerazione della pronuncia penale ha determinato un quadro fattuale inesatto e non aggiornato, integrando un deficit istruttorio e un travisamento dei fatti. Anche l'autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale non esonerava l'Amministrazione dall'obbligo di menzionare l'assoluzione e di spiegare le eventuali ragioni per cui, nonostante essa, la richiedente fosse ritenuta inaffidabile o non compiutamente integrata. L'Amministrazione dovrà quindi rivalutare la posizione complessiva della richiedente, considerando tutte le circostanze concrete e motivando adeguatamente l'eventuale nuovo diniego. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La residenza legale protratta per almeno dieci anni costituisce presupposto per la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione richiede una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego ha consentito alla richiedente di produrre documentazione idonea a superare il rilievo relativo all'insufficienza reddituale.
art. 633 c.p.
La disposizione penale riguardava la notizia di reato per invasione od occupazione abusiva di edifici richiamata nel diniego; il relativo procedimento si è concluso con assoluzione perché il fatto non costituiva reato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è un provvedimento discrezionale di alta amministrazione: il requisito della residenza decennale abilita alla presentazione della domanda, ma non comporta un diritto automatico alla concessione.
- Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza, pur non estendendosi al merito della valutazione amministrativa, comprende la verifica della sufficienza dell'istruttoria, della veridicità e attualità dei fatti considerati e della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su una notizia di reato o su un procedimento penale, l'Amministrazione deve aggiornare il quadro istruttorio fino all'adozione del provvedimento e considerare una sentenza di assoluzione intervenuta e trasmessa anteriormente al diniego.
- L'autonomia della valutazione amministrativa rispetto all'accertamento della responsabilità penale non consente all'Amministrazione di ignorare una sentenza di assoluzione: essa deve almeno menzionarla e spiegare le concrete ragioni per cui, nonostante tale pronuncia, ritenga sussistente un giudizio di inaffidabilità o di non compiuta integrazione.
- Annullato il diniego per istruttoria insufficiente e motivazione inadeguata, l'Amministrazione conserva il potere di rivalutare la posizione complessiva dell'istante e deve adottare le ulteriori determinazioni considerando tutte le circostanze del caso concreto e motivando adeguatamente l'eventuale nuovo diniego.
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