Cassazione Civile, Ordinanza n. 22454/2023 del 25/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Una pluralità di soggetti aveva convenuto in giudizio alcuni convenuti davanti al Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata per le Imprese, chiedendo, in via principale, la revoca ex art. 2901 c.c. e, in subordine, la simulazione assoluta di atti dispositivi patrimoniali posti in essere da uno dei convenuti in pregiudizio delle ragioni creditorie. Le domande riguardavano: un atto di sottoscrizione di aumento di capitale di una società con conferimento di beni immobili; la cessione di una quota di partecipazione in una società a favore della moglie e del figlio; la cessione della quota di socio unico di un'altra società a favore del figlio. Il Tribunale ha ritenuto la propria competenza specializzata, ha accolto l'azione revocatoria con riferimento al conferimento immobiliare e ha fondato la decisione sulla preesistenza dei crediti, sulla diminuzione della garanzia patrimoniale e sulla scientia damni. In appello i soccombenti hanno dedotto che la Sezione Specializzata fosse incompetente, sostenendo che la competenza andasse valutata in base allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, che non vi fosse connessione idonea a radicare la competenza sulle domande relative agli atti diversi dalle quote sociali, e che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non impugnato il capo sulla riconducibilità della controversia all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168/2003. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, articolato in due censure, i ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 5 c.p.c. e dell'art. 25 Cost., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, insistendo sull'asserita necessità di pronuncia parziale sulla domanda subordinata di simulazione e sulla mancanza di connessione oggettiva e soggettiva ai fini della competenza della Sezione Specializzata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia il passaggio in giudicato del capo relativo alla riconducibilità delle controversie all'art. 3, comma 2, lett. b), e alle cause connesse ex comma 3 del d.lgs. n. 168/2003. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla violazione dell'art. 5 c.p.c. e dell'art. 25 Cost., affermando che la competenza per materia si determina sulla base della originaria prospettazione della causa petendi e, nelle controversie sulle partecipazioni sociali o sui diritti inerenti, in relazione all'oggetto della controversia e al petitum sostanziale, valutato soprattutto in funzione della causa petendi. La Corte ha poi confermato che, nel caso concreto, la revocatoria e la domanda di simulazione assoluta erano idonee a incidere sulle vicende societarie e quindi a giustificare la vis attractiva della Sezione Specializzata, richiamando anche la propria giurisprudenza sull'ammissibilità dell'azione revocatoria relativa al conferimento di beni effettuato per la sottoscrizione di un aumento di capitale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dai creditori per far dichiarare inefficaci atti dispositivi pregiudizievoli
art. 1414 c.c.
richiamato in relazione alla domanda subordinata di simulazione assoluta degli atti dispositivi
art. 5 c.p.c.
la competenza per materia va determinata in base all'originaria prospettazione della causa petendi e non alle successive scelte processuali
art. 25 Cost.
invocato dai ricorrenti; la Corte esclude la violazione perché la competenza è radicata sulla base del criterio legale e della domanda proposta
art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003
esclusa l'applicabilità al caso concreto
art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003
ritenuta applicabile alle controversie aventi ad oggetto partecipazioni sociali o diritti inerenti alle stesse, con competenza della sezione specializzata
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003
riconosciuta la competenza anche sulle cause connesse rispetto a quelle rientranti nel comma 2
art. 380 bis, comma 1, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 378 c.p.c.
richiamato per il deposito di memorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La competenza per materia si determina in base alla originaria prospettazione della causa petendi e del petitum sostanziale, senza rilevanza decisiva delle successive scelte processuali compiute nel corso del giudizio.
- Nelle controversie devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa, la competenza si radica quando l'oggetto della lite presenti un legame diretto con i rapporti societari o con le partecipazioni sociali, valutato soprattutto attraverso la natura della posizione dedotta in giudizio.
- L'azione revocatoria ordinaria proposta contro atti di conferimento in società o di trasferimento di partecipazioni può rientrare nella competenza della sezione specializzata se l'atto impugnato incide, anche indirettamente, sulle vicende societarie e sull'assetto delle partecipazioni.
- La domanda di simulazione assoluta di atti dispositivi connessi a operazioni societarie può attrarre la competenza della sezione specializzata quando la sua decisione è idonea a incidere sul rapporto societario e sulle partecipazioni oggetto della controversia.
- Ai fini dell'impugnazione, il ricorrente deve colpire tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura di un capo autonomamente idoneo a sorreggere la decisione rende inammissibile la doglianza sul punto.
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