Cassazione Penale, Ordinanza n. 01714/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto che aveva chiesto la liberazione anticipata per tre diversi semestri di espiazione della pena. Il Magistrato di Sorveglianza aveva respinto l'istanza e il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, decidendo sul reclamo, aveva confermato il diniego. Nel ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendosi che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato un disturbo borderline di personalità da cui il condannato sarebbe affetto e che, prima della compensazione del disturbo, lo rendeva inconsapevole dei propri agiti. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che il Tribunale aveva correttamente valorizzato le numerose violazioni disciplinari e le sentenze di condanna, ritenendole gravi e indicative della mancanza, nei periodi considerati, dei presupposti per concedere il beneficio, avendo comunque considerato anche il dedotto disturbo di personalità, peraltro mai accertato in precedenza e comunque non tale da impedire condanne per alcune delle violazioni commesse.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse adeguata e coerente, e che la censura mirasse in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale fattuale, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
La liberazione anticipata è subordinata alla verifica dei presupposti di legge nel periodo di espiazione considerato; il giudice di sorveglianza può negarla quando le condotte del detenuto risultino incompatibili con il beneficio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di liberazione anticipata, il giudice di sorveglianza deve valutare complessivamente la condotta tenuta dal detenuto nel periodo di riferimento, potendo valorizzare rilievi disciplinari e condanne per violazioni commesse come indicatori della mancanza dei presupposti del beneficio.
- La deduzione di condizioni personali o psichiche del detenuto non impone l'accoglimento dell'istanza se il giudice di merito le abbia già considerate e abbia comunque motivato sulla rilevanza ostativa delle condotte contestate.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o una lettura alternativa degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di sorveglianza; il ricorso è inammissibile quando la censura si risolve in una diversa apprezzamento del materiale probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa del ricorrente, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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