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Sentenza

Sentenza n. 1215/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 569/2025 della Corte d’Appello di Catania – Sez. Lavoro;

Giustizia amministrativa202502183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catania, Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento di differenze retributive e spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 569/2025 della Corte d’Appello di Catania, passata in giudicato, con la quale l’Amministrazione era stata condannata al pagamento delle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento, degli accessori previsti dalla legge e di una quota delle spese processuali. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione il 23 giugno 2025. Nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato né aveva fornito prova dell’adempimento. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Poiché l’Amministrazione non ha dimostrato di avere adempiuto, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’Assessorato di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni dell’Assessorato dell’Economia della Regione Siciliana, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inerzia.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Costituiscono il quadro normativo dell’azione di ottemperanza e legittimano l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione, l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’amministrazione costituisce, nella fattispecie, presupposto per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    È richiamato dal giudicato quale criterio per la determinazione degli accessori dovuti sulle differenze retributive.

  • art. 22 l. n. 724/1994

    È richiamato dal titolo giudiziale insieme all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 per la disciplina degli accessori sulle somme dovute.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale favorevole all’interessato è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all’amministrazione, è decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento e l’amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza spetta all’amministrazione, una volta dedotta la mancata esecuzione del giudicato, fornire la prova dell’avvenuto adempimento; in mancanza, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all’attuazione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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