Sentenza n. 1696/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 809/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda risarcitoria connessa all’applicazione illegittima di uno sconto del 20% sulle tariffe della specialistica ambulatoriale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha appellato la sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto la domanda di risarcimento del lucro cessante derivante dall’applicazione, per il 2018, dello sconto tariffario previsto dalla D.G.R. n. 21/12 del 24 aprile 2018, successivamente annullata in parte qua. L’appellante sosteneva che la decurtazione fosse causalmente riconducibile alla delibera illegittima e chiedeva la differenza tra quanto percepito con le tariffe scontate e quanto avrebbe percepito applicando le tariffe integrali al volume originario delle prestazioni. Contestava inoltre la rilevanza della successiva D.G.R. n. 61/26 del 18 dicembre 2018, con la quale la Regione aveva applicato le tariffe non scontate, mantenendo tuttavia invariato il tetto di spesa e riducendo proporzionalmente il volume delle prestazioni remunerabili. Deduceva, infine, che il danno risultasse dalla documentazione contabile prodotta e che il giudice avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d’ufficio. Venivano contestati anche gli argomenti del TAR relativi all’assenza della colpa dell’amministrazione.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha confermato che manca il nesso causale tra la D.G.R. n. 21/12 del 24 aprile 2018 e il danno nella forma concretamente richiesto. Dopo l’annullamento della clausola relativa allo sconto, la D.G.R. n. 61/26 del 18 dicembre 2018 ha sostituito retroattivamente la disciplina contrattuale, mantenendo invariato il tetto di spesa e riducendo il volume delle prestazioni remunerabili; tale delibera non è stata impugnata nella parte relativa al mantenimento del tetto. La pretesa di ottenere la tariffa piena sull’intero volume originario avrebbe quindi comportato una remunerazione superiore al budget assegnato, non conseguibile in presenza del limite di spesa. L’eventuale danno risarcibile avrebbe potuto consistere soltanto nei maggiori costi sostenuti per erogare le prestazioni eccedenti quelle necessarie a raggiungere il tetto con tariffe non scontate, ma tale diversa voce di danno non era stata dedotta nel petitum originario né adeguatamente allegata e provata. Le fatture prodotte dimostravano soltanto volume e importo complessivo delle prestazioni, non i maggiori costi causalmente riconducibili allo sconto. Il giudice non poteva sostituire d’ufficio la domanda proposta con una diversa pretesa risarcitoria né disporre una consulenza tecnica per supplire alla carenza di allegazione e di prova; la CTU avrebbe potuto operare solo in presenza di un principio di prova e di una compiuta individuazione del danno. L’esame della colpa dell’amministrazione è stato ritenuto non necessario, in applicazione del principio della ragione più liquida, essendo già decisivi il difetto di nesso causale e l’erronea individuazione del danno. Spese compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana richiede la prova di una condotta illecita, del danno ingiusto e del nesso causale; nel caso esaminato il danno richiesto non è stato ritenuto causalmente riconducibile all’atto illegittimo nella forma dedotta.
art. 1223 c.c.
Sono risarcibili le conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento o del fatto illecito; il differenziale tariffario richiesto non costituisce una conseguenza immediata e diretta dell’atto annullato, poiché il tetto di spesa avrebbe comunque impedito la relativa remunerazione.
art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis), d.lgs. 502/1992
Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui all’allegato Y si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12.
La clausola consente di rideterminare in diminuzione il volume massimo delle prestazioni quando aumentano le tariffe, così da mantenere invariato il limite di spesa contrattuale.
art. 40 c.p.a.
Il ricorso deve contenere una domanda compiuta e autosufficiente, con l’allegazione dei fatti costitutivi essenziali della pretesa risarcitoria, compresi il danno-evento e il danno-conseguenza.
art. 163 c.p.c.
Richiamato in relazione all’onere di allegazione, impone che la domanda giudiziale esponga in modo completo i fatti costitutivi della pretesa e non rinvii a elementi deduttivi esterni.
art. 2967 c.c.
La parte che agisce deve provare i fatti già compiutamente allegati; l’onere della prova non può essere supplito dal giudice mediante iniziative istruttorie volte a colmare una carenza originaria di allegazione.
Massime di principio
- Quando una struttura sanitaria privata opera entro un tetto di spesa, l’annullamento di una riduzione tariffaria non attribuisce automaticamente il diritto a ottenere la remunerazione a tariffa piena dell’intero volume originario delle prestazioni, se tale remunerazione eccederebbe il budget contrattuale rimasto invariato e non impugnato.
- Ai fini del risarcimento da provvedimento illegittimo, il differenziale tra tariffa piena e tariffa scontata non è risarcibile se, anche in assenza dell’atto illegittimo, un autonomo e non contestato tetto di spesa avrebbe comunque impedito al danneggiato di percepirlo.
- In presenza di tariffe illegittimamente ridotte e di un tetto di spesa invariato, l’eventuale danno risarcibile può consistere nei maggiori costi sostenuti per erogare prestazioni ulteriori rispetto a quelle necessarie per raggiungere il budget con tariffe non scontate, purché tale voce sia specificamente allegata e provata.
- Nel giudizio risarcitorio il ricorrente deve distinguere e indicare compiutamente nella domanda il danno-evento e il danno-conseguenza, nonché il criterio di quantificazione; la successiva produzione documentale non può trasformare una domanda fondata su una voce di danno in una diversa pretesa risarcitoria.
- La consulenza tecnica d’ufficio e la liquidazione equitativa non possono supplire all’omessa allegazione degli elementi costitutivi del danno né all’assenza di un principio di prova sui maggiori costi asseritamente sostenuti.
- Il giudice amministrativo non può sostituire d’ufficio la pretesa risarcitoria concretamente proposta con una diversa domanda astrattamente ammissibile, né attivare poteri istruttori per sollevare la parte dall’onere di allegazione e prova di fatti nella sua disponibilità.
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