Cassazione Civile, Ordinanza n. 23662/2021 del 31/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda di vendita di un suolo edificatorio e successivi accordi tra venditori e società acquirente/costruttrice: dapprima un contratto di compravendita del terreno, poi pattuizioni sostitutive con trasferimento di unità immobiliari da edificare e pagamento rateale del corrispettivo, infine ulteriori modifiche con previsione di altre unità immobiliari e di una consistente somma di denaro. I promissari acquirenti lamentavano l'inadempimento della società, il mancato trasferimento degli immobili promessi e la difficoltà derivante dall'ipoteca volontaria iscritta sul bene; chiedevano inoltre esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., fissazione di un termine per la liberazione dei beni ai sensi dell'art. 1482 c.c., risarcimento danni e penali contrattuali. La società si difendeva deducendo che il prezzo originario era stato integralmente pagato tramite quietanza notarile e che le successive pattuizioni erano nulle o comunque inefficaci; inoltre, in cassazione ha censurato la sentenza d'appello per aver attribuito alla quietanza una mera efficacia liberamente valutabile e non di prova legale, per avere ritenuto irrilevante il documento ai fini estintivi dell'obbligazione, e per non avere esaminato un fatto decisivo relativo alla conoscenza del pagamento. I promissari acquirenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale sul diniego della domanda ex art. 2932 c.c.; la banca ha resistito e proposto a sua volta ricorso incidentale limitato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società costruttrice sia il ricorso incidentale dei promissari acquirenti. Ha ritenuto infondati i motivi sulla quietanza, affermando che la quietanza è prova legale solo se contiene in modo completo sia l'obbligazione sia il fatto estintivo, mentre nel caso concreto mancava l'attestazione notarile del pagamento e dunque il documento era liberamente valutabile dal giudice di merito. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale e l'omesso esame di fatti decisivi, perché la questione del pagamento era stata comunque valutata nei gradi di merito. Quanto al ricorso incidentale, ha confermato il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. perché il preliminare non conteneva una determinazione sufficientemente precisa dei beni da trasferire, requisito indispensabile quando si chiede una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato altresì dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1482 c.c.
richiamato come base per chiedere un termine perentorio per la liberazione dei beni gravati da vincolo; la Corte non ne sviluppa il merito perché il ricorso riguarda altri profili
art. 2932 c.c.
la sentenza costitutiva è possibile solo se il bene oggetto del preliminare è esattamente determinato o determinabile nei limiti consentiti; non è sufficiente il rinvio a elementi esterni quando manca la precisa individuazione del bene
art. 96 c.p.c.
richiamato per le domande di responsabilità aggravata/lite temeraria, ma la Corte non accoglie le censure sul punto
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice disapplica il regime legale della prova; non basta contestare il cattivo apprezzamento del materiale probatorio
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un regime diverso da quello previsto dalla legge o viola il principio di libera valutazione nei casi in cui operi
art. 156, comma 2, c.c.p.
richiamato come parametro della censura di nullità per vizio di motivazione; la Corte afferma che nel caso non ricorre un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante
art. 360, n. 3 c.p.c.
usato per le doglianze di violazione e falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, n. 4 c.p.c.
usato per le censure di nullità della sentenza e per i vizi attinenti alla motivazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale
art. 360, n. 5 c.p.c.
l'omesso esame è configurabile solo per un fatto storico decisivo effettivamente non valutato dal giudice di merito
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
art. 2735 c.c.
la quietanza è ricondotta alla confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione
artt. 2733 e 2735 c.c.
l'efficacia di prova legale della quietanza dipende dal contenuto completo dell'atto, non dalla sola forma notarile
Massime di principio
- La quietanza ha efficacia di prova legale solo quando, per il suo contenuto, attesti in modo completo sia l'obbligazione sia il fatto estintivo; se manca la precisa attestazione del pagamento o della liberazione del debito, il documento resta liberamente apprezzabile dal giudice.
- La mera autenticazione notarile delle sottoscrizioni non trasforma automaticamente la quietanza in atto fidefacente fino a querela di falso: ciò che conta è il contenuto dichiarativo dell'atto, non il solo rivestimento formale.
- In cassazione, la censura di nullità della sentenza per vizio motivazionale è ammissibile solo in presenza di un'anomalia motivazionale radicale, non quando si contesta semplicemente la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto; non è sufficiente lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
- La domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. richiede che l'oggetto del preliminare sia individuato con precisione sufficiente a consentire una sentenza che corrisponda esattamente al contenuto del contratto, senza necessità di integrare in modo essenziale il bene tramite elementi estranei al testo negoziale.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ricorre solo quando il fatto storico decisivo non sia stato effettivamente preso in considerazione dal giudice di merito; non ricorre se la circostanza risulta comunque valutata nella motivazione.
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