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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20995/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione proposti da entrambi avverso la sentenza d'appello che li aveva confermati colpevoli, in concorso, del delitto di cui all'art. 455 cod. pen. I motivi invocati includevano: mancata qualificazione del fatto come "falso grossolano" (falso inoffensivo); per Filippo contestazione del suo concorso nel reato; per entrambi il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. (danno di speciale tenuità); il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; censure sulla misura della pena; per Giuseppina, in aggiunta, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

Il ricorso di Filippo è stato dichiarato inammissibile in tutti i motivi; il ricorso di Giuseppina è stato dichiarato inammissibile nel resto ma fondato limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha pertanto concesso in questa sede la sospensione condizionale della pena a favore di Giuseppina (annullando senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa al beneficio). Per Filippo è stata confermata l'inammissibilità del ricorso e lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Le altre censure sono state ritenute generiche, apodittiche o consistenti in mera richiesta di diverso apprezzamento di merito e pertanto respinte.

Norme richiamate

  • art. 455 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato per il quale gli imputati sono stati condannati (falso/introduzione e commercio di banconote false); la Corte ha confermato la qualificazione del fatto sotto tale articolo.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante collegata alla speciale tenuità del danno: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la tenuità richiede una valutazione complessiva del danno criminale e del disvalore sociale; ha ritenuto non sussistente l'attenuante alla luce del valore apparente della banconota (100 euro) e delle modalità della condotta.

  • art. 133 comma 2 n. 2 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla determinazione della pena: la Corte territoriale ha motivato l'aumento della pena anche alla luce di precedenti specifici dell'imputato, valutati ai sensi di questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato quale base normativa per l'imposizione delle spese processuali e per l'eventuale condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende nei casi di colpa nella proposizione del ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 620 comma 1 lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando i presupposti siano verificabili senza ulteriori accertamenti, di annullare senza rinvio la decisione impugnata e di adottare direttamente il provvedimento richiesto (qui: concessione della sospensione condizionale).

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né sostituisce il giudizio di merito: i motivi che chiedono un diverso apprezzamento dei fatti sono generalmente inammissibili o infondati se non indicano specifici vizi di motivazione.
  • Le censure generiche o apodittiche che non confrontano puntualmente la motivazione della sentenza impugnata sono destinate a essere respinte o dichiarate inammissibili.
  • L'attenuante della speciale tenuità del danno richiede una valutazione complessa che include il disvalore sociale e le modalità di condotta; il basso valore monetario del bene non basta automaticamenta a fondarla.
  • Quando la Corte territoriale motiva congruamente il diniego di attenuanti o la determinazione della pena (anche richiamando precedenti specifici), la Cassazione tende a confermare salvo errori di diritto evidenti.
  • La sospensione condizionale della pena può essere concessa dalla Cassazione con annullamento senza rinvio se i presupposti sono certamente verificabili e non richiedono ulteriori accertamenti di fatto.
  • La proposizione di ricorsi inammissibili può comportare sanzioni economiche e l'obbligo di contribuire alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella causa dell'inammissibilità.

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