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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43106/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per due motivi: 1) contestazione dei criteri di determinazione della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 2) censura della motivazione, ritenuta mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, riguardo alla confisca del veicolo utilizzato per il trasporto di sostanza stupefacente.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte rileva che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (introdotto dalla legge n. 103/2017), il gravame contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per specifici profili (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza) e la doglianza sui criteri di determinazione della pena non rientra fra essi poiché la pena applicata rispecchia l'accordo fra le parti e non è illegale. Sul secondo motivo la Corte ricorda che la confisca nella sentenza di patteggiamento è impugnabile per vizio di motivazione: tuttavia, nel caso di specie il Tribunale ha motivato ampiamente la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p., rilevando un nesso di strumentalità tra veicolo e reato (il veicolo era stato modificato per il trasporto di stupefacente), motivo per cui la confisca è stata ritenuta legittima. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento; la sentenza in esame è stata emessa in applicazione della pena concordata fra le parti.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale relativa a reati di stupefacenti contestati all'imputato; indica la fattispecie penale sottostante al patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita le possibilità di impugnazione della sentenza di patteggiamento: il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi attinenti alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019 (massima citata nella sentenza)

    La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che le disposizioni (come la confisca) non pattuite possono essere impugnate per vizio di motivazione con la disciplina generale; se invece erano patuite, valgono i limiti di art. 448, comma 2-bis.

  • art. 240, comma 1, cod. pen.

    Consente la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono prodotto o profitto; richiede la prova di un nesso di pertinenzialità in termini di strumentalità o derivazione.

  • Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019 (Ascione)

    Ai fini della confisca facoltativa della vettura utilizzata per il trasporto di sostanza stupefacente, è necessaria la sussistenza di un collegamento stabile del veicolo con l'attività criminosa, che dia vita ad un rapporto funzionale desumibile anche dall'impiego di manipolazioni, di particolari accorgimenti insidiosi o di modifiche strutturali strumentali per l'occultamento o il trasporto di droga.

    La giurisprudenza ammette la confisca del veicolo quando sussiste un collegamento stabile e funzionale con l'attività criminale, anche se le modifiche non ne annullano la funzione originaria.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, applicabile alle impugnazioni della confisca non oggetto di patto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria a carico dell'imputato per l'inammissibilità del ricorso; qui la Corte ha ordinato il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • legge n. 103/2017

    Ha introdotto nel codice di procedura penale l'art. 448, comma 2-bis, limitando le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000

    Citata in relazione al principio secondo cui la condanna alle spese e alle sanzioni per ricorso inammissibile presuppone colpa; la Corte ha ritenuto che qui non sussistesse assenza di colpa.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di patteggiamento le possibilità di ricorso per cassazione sono limitate dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.: non è normalmente ammissibile impugnare i criteri di determinazione della pena se la pena riflette l'accordo fra le parti e non è illegale.
  • La confisca disposta in una sentenza di patteggiamento è impugnabile per vizio di motivazione se la misura non era parte dell'accordo; in tal caso occorre verificare il nesso di pertinenzialità (strumentalità o derivazione) tra bene e reato.
  • Per giustificare la confisca di un veicolo utilizzato per traffico di stupefacenti è utile dimostrare modifiche strutturali o accorgimenti funzionali all'occultamento/trasporto della droga: tali elementi rafforzano il collegamento stabile necessario alla confisca.
  • Se la confisca è stata pattuita tra le parti, il ricorso è soggetto ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis; quindi le censure devono rientrare nei motivi ammessi (es. difetto di volontà o illegalità della pena).
  • Il ricorso inammissibile comporta normalmente condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), per cui è importante valutare preliminarmente la fondatezza e l'ammissibilità dell'impugnazione.

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