Sentenza del 31/08/2022 n. 25561 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'imposizione ICI per l'anno 2007 relativa a cortili e aree contigue: il Comune aveva qualificato dette particelle come aree fabbricabili (omessa/infedele dichiarazione) sulla base della loro inclusione nel P.R.G. e nel P.E.C.L.I. con convenzione urbanistica e atti propedeutici alla demolizione e nuova edificazione; la società contestava la tassazione sostenendo la sussistenza della pertinenzialità dei cortili al fabbricato (esente come pertinenza) e rilevava fatti temporali (bonifica cisterne nel 2008, demolizione effettiva nel 2009) nonché carenze motivazionali dell'atto impositivo e delle decisioni di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi. In particolare: (i) la sentenza impugnata del giudice d'appello è adeguatamente motivata, (ii) l'area va considerata fabbricabile ai fini ICI quando risulti tale dal piano regolatore generale o dagli atti che dimostrano l'avvio del procedimento attuativo (convenzione, permesso, DIA), anche se la demolizione materiale è avvenuta successivamente, (iii) la pertinenzialità ai sensi dell'art. 817 c.c. esclude l'autonoma tassazione solo se la destinazione di servizio è durevole e non revocabile; la prova grava sul contribuente e deve essere rigorosa, (iv) l'avviso di accertamento era sufficientemente motivato perché indicava gli elementi fattuali e i parametri usati per la valutazione. Spese di giudizio a carico della ricorrente e obbligo di versamento del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
art. 1 (presupposto dell'imposta); art. 2, comma 1, lett. a) (definizione di fabbricato e pertinenza), lett. b) (area fabbricabile); art. 5, comma 6 (area considerata fabbricabile in caso di demolizione o utilizzazione edificatoria in corso).
Definisce i presupposti ICI: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli. Le aree sono considerate fabbricabili se utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici; in caso di demolizione/inizio lavori l'area si considera fabbricabile ai fini della base imponibile fino al termine dei lavori.
Codice Civile
art. 817 e art. 818 c.c. (nozione di pertinenza e regole relative).
La pertinenza segue la nozione civilistica: occorre destinazione effettiva al servizio/ornamento della cosa principale e volontà durevole di creare il vincolo; la prova della pertinenzialità grava sul contribuente.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16 (conv. L. 2 dicembre 2005, n. 248) e D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2 (conv. L. 4 agosto 2006, n. 248)
Interpretazione autentica: un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi.
Conferma che la qualificazione del PRG adottato è sufficiente per ritenere un'area fabbricabile ai fini tributari, e che l'avvio del procedimento attuativo aumenta il valore venale rilevante per la base imponibile.
L. 27 luglio 2000, n. 212
art. 7 (obbligo motivazionale degli atti impositivi).
Stabilisce i requisiti di motivazione dell'atto impositivo: l'avviso deve indicare i presupposti di fatto e di diritto sufficienti a consentire al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
L. 7 agosto 1990, n. 241
art. 3 (principi di imparzialità e buon andamento, diritto all'informazione e motivazione degli atti).
Principi generali del procedimento amministrativo rilevanti sul piano della motivazione e della trasparenza degli atti impositivi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1 quater (contributo unificato).
Regola l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in Cassazione nelle ipotesi indicate.
Massime di principio
- Ai fini ICI, un'area è normalmente considerata fabbricabile se il piano regolatore generale (adottato dal comune) la qualifica come tale; l'assenza di strumenti attuativi o di approvazione regionale non esclude tale qualificazione quando previsto dalla normativa interpretativa.
- La pertinenzialità (art. 817 c.c.) esclude l'autonoma tassazione solo se la destinazione al servizio/ornamento è concreta, durevole e non facilmente revocabile; la prova spetta al contribuente e richiede valutazione stringente.
- Atti preparatori e atti urbanistici (convenzione, frazionamento, permesso di costruire, denuncia di inizio attività) possono essere idonei a far venire meno la pertinenzialità prima della demolizione materiale, rendendo l'area imponibile come fabbricabile sin dall'avvio dell'utilizzazione edificatoria.
- Se il contribuente non ha manifestato la pertinenzialità nella dichiarazione ICI, è più difficile ottenere il riconoscimento della medesima in giudizio: la scelta di non dichiarare la pertinenza può precludere deduzioni nuove soltanto in sede contenziosa se non adeguatamente giustificate.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando indica gli elementi di fatto e i criteri di valutazione (petitum e causa petendi) tali da permettere al contribuente di conoscere e contestare an e quantum dell'imposta; questioni sulla effettiva sussistenza dei fatti rimangono di merito.
- Nella determinazione della base imponibile per aree con potenzialità edificatoria va considerato il valore venale in comune commercio tenendo conto del grado di attuazione degli strumenti urbanistici: più il procedimento attuativo è avviato, più alto può essere il valore.
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