Sentenza n. 365/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - della Determinazione del Responsabile dell'Area Contabile e Tributaria f.f. n. 183 (N.ro 872 Registro Generale) del 22/12/2025, avente ad oggetto “Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di autista/collaboratore amministrativo area degli operatori esperti a tempo parziale (24 ore settimanali) ed indeterminato inquadrato presso l'Area Affari generali e Servizi Sociali. Approvazione graduatoria finale di merito e nomina vincitore", nella parte in cui non riconosce in favore del ricorrente il diritto alla riserva del posto di cui all'art. 1014, comma 4, e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, dichiarando vincitore il controinteressato; - dei verbali della Commissione Esaminatrice, ed in particolare del verbale n. 3 del 16/12/2025; - della nota e/o provvedimento di diniego, formatosi anche per silentium serbato dalla Pubblica Amministrazione, avverso l'istanza di riesame in autotutela; - della determinazione n. 115 dell'11/09/2025 di approvazione dell’Avviso Pubblico, ove la medesima venga interpretata dall'Amministrazione in senso preclusivo rispetto all'attivazione del dovere di soccorso istruttorio e alla conseguente ammissione del ricorrente al beneficio della riserva di legge; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, antecedenti o successivi, ivi compresa l'eventuale stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale intercorsa medio tempore tra il Comune di Rizziconi e il controinteressato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e nomina del vincitore di una selezione pubblica per un posto di autista/collaboratore amministrativo, nella parte in cui non è stata riconosciuta la riserva prevista per i militari e non è stata valorizzata l'esperienza professionale del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha partecipato a una selezione per un posto a tempo indeterminato e parziale di autista/collaboratore amministrativo, conseguendo 44/60 punti e collocandosi al quinto posto, mentre il controinteressato è risultato primo con 51/60. Nella domanda telematica il ricorrente non aveva selezionato, per errore materiale, il campo relativo alla riserva dei posti, ma aveva indicato di appartenere alla categoria dei militari volontari congedati senza demerito e di avere prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri come allievo carabiniere ausiliario per dodici mesi. Ha dedotto: 1) eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e sviamento, violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990 e dei principi di correttezza, buona fede, proporzionalità e favor partecipationis, per omessa attivazione del soccorso istruttorio; 2) violazione degli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 4, d.lgs. 66/2010, nonché dell'autovincolo e della lex specialis, per il mancato riconoscimento della riserva e del conseguente diritto all'assunzione; 3) necessità di equiparare il servizio di carabiniere ausiliario a quello dei militari in ferma prefissata ai fini della riserva, anche in base all'art. 3 Cost.; 4) difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà per la mancata valorizzazione del servizio prestato quale punteggio o titolo di preferenza. Ha inoltre chiesto la rimessione in termini per la tardiva notifica al primo classificato, deducendo l'omessa indicazione del suo domicilio nella graduatoria e la tardiva acquisizione del mandato difensivo.
La decisione
Il TAR ha distinto le censure. Quanto ai motivi da I a III, ha rilevato che il ricorrente non contestava l'esercizio di una discrezionalità amministrativa nella procedura concorsuale, ma rivendicava direttamente il diritto soggettivo alla riserva del posto e, quindi, all'assunzione preferenziale. Le norme sulla riserva, ove ne ricorrano i presupposti, impongono infatti all'amministrazione un comportamento vincolato e operano secondo lo schema norma-fatto-effetto, senza lasciare margini discrezionali. La controversia rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 165/2001; la domanda di annullamento è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., con conservazione degli effetti processuali. Il giudice ordinario potrà eventualmente disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi rilevanti. Quanto al motivo subordinato sulla mancata valorizzazione dell'esperienza presso l'Arma dei Carabinieri nella valutazione delle prove o quale titolo di preferenza, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica al controinteressato primo graduato, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. È stata negata la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a.: il conferimento tardivo del mandato è imputabile al ricorrente e l'istanza presentata al Comune non costituiva una richiesta specifica di accesso ai dati necessari per notificare il ricorso al controinteressato, essendo diretta soltanto a ottenere chiarimenti e verbali sulle valutazioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e, per il resto, inammissibile per mancata notifica al controinteressato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 678, comma 9, d.lgs. 66/2010
La disposizione sulla riserva di posti attribuisce, in presenza dei presupposti, una posizione di diritto soggettivo, senza lasciare all'amministrazione margini di discrezionalità nell'applicazione.
art. 1014, comma 4, d.lgs. 66/2010
La riserva di posti prevista per determinate categorie di militari, ove ne ricorrano i presupposti, fonda un diritto all'assunzione o alla riserva azionabile davanti al giudice ordinario.
art. 63, d.lgs. 165/2001
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ... incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro ... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Le controversie sull'assunzione e sui diritti derivanti da norme vincolanti sono devolute al giudice ordinario, che può disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi presupposti; restano al giudice amministrativo le controversie sulle procedure concorsuali in senso proprio.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente a fondamento del dovere di soccorso istruttorio, ma il TAR non ha esaminato nel merito la censura per difetto di giurisdizione.
art. 5, d.P.R. 487/1994
È stato invocato per la dedotta valorizzazione del servizio prestato quale titolo di preferenza; la relativa censura non è stata esaminata nel merito per mancata notifica al controinteressato.
art. 37 c.p.a.
Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.
La rimessione in termini richiede oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti non imputabili alla parte; il tardivo conferimento del mandato e l'accesso non specificamente diretto a conoscere il domicilio del controinteressato non integrano tali presupposti.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La mancata notifica del ricorso al controinteressato individuato o facilmente individuabile rende inammissibile la domanda di annullamento.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto, con conservazione degli effetti processuali secondo le condizioni stabilite dalla norma.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La controversia sul mancato riconoscimento di una riserva di posto prevista direttamente dalla legge appartiene alla giurisdizione ordinaria quando il ricorrente deduce il diritto all'assunzione e l'amministrazione deve soltanto verificare la sussistenza dei presupposti normativi, senza esercitare discrezionalità amministrativa o tecnica.
- Le norme che riconoscono una riserva di posti secondo la sequenza norma-fatto-effetto sono norme di relazione: la loro violazione lede un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, anche se la pretesa è fatta valere impugnando la graduatoria o il bando.
- Il giudice ordinario, nelle controversie relative all'assunzione e ai diritti derivanti dal rapporto di lavoro pubblico privatizzato, può valutare incidentalmente la legittimità degli atti amministrativi presupposti e disapplicarli, sicché la richiesta formale di annullamento dell'atto non radica di per sé la giurisdizione amministrativa.
- La rimessione in termini per errore scusabile richiede oggettive ragioni di incertezza sul diritto applicabile o gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte; il conferimento tardivo del mandato difensivo non costituisce, di per sé, un grave impedimento.
- La mancata notifica del ricorso al controinteressato primo graduato comporta l'inammissibilità della domanda di annullamento; un'istanza di accesso diretta solo a ottenere verbali e chiarimenti sulla valutazione non dimostra l'impossibilità oggettiva di acquisire tempestivamente i dati necessari alla notificazione.
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